COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 27/05/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento ad opera del Vice Procuratore Federale a carico di: 1. MULLANU FABIO, calciatore tesserato per la AS Robbio; 2.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 27/05/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento ad opera del Vice Procuratore Federale a carico di: 1. MULLANU FABIO, calciatore tesserato per la AS Robbio; 2. ANTI MARIO, dirigente accompagnatore della AS Robbio; 3. PATTI GIOVANNI, presidente della AS Robbio; 4. AS ROBBIO Per rispondere: • Mullanu Fabio della violazione di cui all’art.1 comma 1 CGS e dell’art.22 comma 3 seconda parte e comma 6 del CGS per aver partecipato, in qualità di capitano, a n.13 gare del girone di andata del campionato di militanza della AS Robbio per la stagione sportiva 2009-2010, senza aver scontato la sanzione inflitta con il CU n.42 del 28 maggio 2009 LND – C.R.Lombardia e dunque in posizione irregolare; • Anti Mario e Patti Giovanni delle violazioni di cui all’art.1 comma 1 del CGS e dell’art.22 comma 6 per aver consentito la partecipazione del calciatore Mullanu Fabio, in qualità di capitano, a n.13 gare del girone di andata del campionato di militanza della AS Robbio per la stagione sportiva 2009-2010, senza che questi avesse scontato la sanzione inflitta con il CU n.42 del 28 maggio 2009 LND C.R.Lombardia; • AS ROBBIO a titolo di responsabilità diretta ex art.4 commi 1 e 2 del CGS per i comportamenti ascritti al proprio Presidente e ai propri tesserati. All’udienza avanti questa Commissione, oltre al Rappresentante della Procura Federale, sono comparsi per il deferito sig. Patti Giovanni e per la società deferita il sig. Falzone Daniele in forza di delega versata in atti, personalmente i deferiti sig.ri Mullanu Fabio e Anti Mario. Dopo la relazione del Presidente della Commissione avente ad oggetto le contestazioni e gli elementi contenuti nel fascicolo del deferimento, veniva data la parola, in contraddittorio con il Rappresentante della Procura Federale, al sig. Falzone Daniele per i deferiti. Lo stesso, confermando i fatti contestati, precisava che tutto era nato da una leggerezza e che appena segnalata la posizione irregolare del calciatore lo stesso non era stato più impiegato. Il Falzone precisava altresì che la società e i deferiti avevano fatto affidamento su quanto riportato da un comunicato Ufficiale nel quale compariva il nome del calciatore. L’errore era stato commesso in assoluta buona fede. Successivamente i deferiti Mullanu Fabio, Anti Mario e Falzone Daniele per il Presidente Patti Giovanni, prima della chiusura del dibattimento, hanno avanzato richiesta di applicazione della pena ai sensi dell’art.23 CGS; il Rappresentante della Procura ha espresso il consenso alla richiesta della pena nella misura di mesi 4 di squalifica per il calciatore sig. Mullanu Fabio, di mesi 4 di inibizione per il dirigente accompagnatore della AS Robbio sig. Anti Mario, di mesi 3 di inibizione per il Presidente della AS Robbio sig. Patti Giovanni. Il Rappresentante della Procura, previa dichiarazione di responsabilità della AS Robbio per le violazioni del disposto delle norme indicate nel deferimento, ha chiesto altresì di comminare alla società AS Robbio l’ammenda di Euro 1.300,00 e le penalizzazione di 6 punti da scontarsi nel prossimo campionato. Il rappresentante della società deferita ha chiesto l’applicazione del minimo delle sanzioni ribadendo l’assoluta buona fede e si è rimesso alla decisione della Commissione Disciplinare. Motivi della decisione La Commissione Disciplinare osserva come il comportamento addebitato dalla Procura Federale ai deferiti appaia pienamente provato dalla documentazione in atti, pertanto, non può trovare luogo nel caso di specie un provvedimento di proscioglimento. La semplicità del caso non consente diffuse argomentazioni. Per tali motivi questa Commissione Disciplinare • preso atto della richiesta di applicazione della pena avanzata dai deferiti, in merito alla quale ha presentato il consenso il Rappresentante della Procura Federale; • ritenute accoglibili le sanzioni concordate tra le parti in considerazione dell’entità e della rilevanza dei comportamenti contestati; applica al sig. Mullanu Fabio la squalifica di mesi 4, al sig. Anti Mario l’’inibizione di mesi 4, al sig. Patti Giovanni l’inibizione di mesi 3. In ordine alla posizione della AS Robbio per la quale non è stata avanzata richiesta di applicazione della pena ai sensi dell’art.23 CGS, la Commissione Disciplinare, ritenuti pienamente provati i comportamenti addebitati alla stessa dalla Procura Federale e tenuto conto degli abituali parametri di valutazione, Dichiara la responsabilità della AS Robbio per violazione dell’art.4 comma 1 e comma 2 CGS comminando alla stessa l’applicazione delle seguenti sanzioni: ammenda di Euro 500,00 e 6 punti di penalizzazione da scontarsi nel prossimo campionato. Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati nonché di provvedere alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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