COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 27/05/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società ASD Lecco Calcio Super Coppa C1 Calcio A5 – Gara Lecco Calcio/Cassina De Pecchi del 29/04/2010 C.U. n.43 del C
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 45 del 27/05/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società ASD Lecco Calcio Super Coppa C1 Calcio A5 - Gara Lecco Calcio/Cassina De Pecchi del 29/04/2010
C.U. n.43 del CRL datato 13/05/2010
La società LECCO CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore VINICIUS DE AGNUS SALES per 4 GARE, lamentando che tale sanzione sarebbe eccessiva, tenuto conto che il predetto calciatore, in passato, mai ha avuto squalifiche.
La Commissione Disciplinare territoriale, preso atto che i reclami sono stati presentati nei termini regolamentari rileva: il comportamento posto in essere dal DE AGNUS nel corso della gara in oggetto, così come descritto nella delibera reclamata e nel referto arbitrale, giustifica pienamente la sanzione inflitta dal GS che, del resto, non tiene in considerazione alcuna recidiva.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
i reclami proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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