COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 27/05/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento del Procuratore Federale a carico: del signor Matteo LEONARDI attualmente calciatore della AS Buguggiate, per r
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 45 del 27/05/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Deferimento del Procuratore Federale a carico:
del signor Matteo LEONARDI attualmente calciatore della AS Buguggiate, per rispondere della violazione dell’art.1 comma 1 del CGS, anche in relazione all’art.30, comma 1 dello Statuto FIGC, nonché dell’art.40, comma 4 delle NOIF, per aver sottoscritto la lista di trasferimento n.021590 in data 12.09.2009 dalla Unione Polisportiva Gavirate alla AS Buguggiate, nonostante fosse tesserato per la AS Ternatese, con conseguente partecipazione, in posizione irregolare, nelle file della AS Buguggiate, gara Buguggiate/Ternatese del 27.09.2009 (Campionato di Seconda Categoria – Girone Z – Delegazione Distrettuale di Varese);
del signor Alessandro MONTI in qualità di Presidente pro tempore della AS Buguggiate, per rispondere della violazione dell’art.1, comma 1 del CGS, anche in relazione all’art.30, comma 1, dello Statuto FIGC nonché degli artt.40, comma 4 e 61 delle NOIF per aver sottoscritto, senza aver effettuato adeguare verifiche preliminari, la lista di trasferimento n.021590 in data 12.09.2009 del calciatore Matteo Leonardi, dalla Unione Polisportiva Gavirate alla AS Buguggiate, nonostante il predetto calciatore fosse tesserato per la AS Ternatese, nonché per aver sottoscritto, sempre senza effettuare alcuna verifica preliminare la distinta per la gara Buguggiate/Ternatese (Campionato di Seconda Categoria Girone Z – Delegazione Distrettuale di Varese) del 27.09.2009, con conseguente partecipazione a tale gara del detto Matteo Leonardi tra le file della AS Buguggiate in posizione irregolare;
del sig. Enrico Anselmo PAPA, in qualità di Presidente pro tempore della Unione Polisportiva Gavirate, per rispondere della violazione dell’art.1, comma 1, del CGS, anche in relazione all’art.30, comma 1, dello Statuto FIGC, nonché dell’art.40, comma 4, delle NOIF, per aver sottoscritto, senza aver effettuato adeguate verifiche preliminari, la lista di trasferimento n.21590 del 12.09.2009 del calciatore Matteo Leonardi, dalla Unione Polisportiva Gavirate alla AS Buguggiate, nonostante il predetto calciatore fosse tesserato per la AS Ternatese;
delle Società AS BUGUGGIATE e UNIONE POLISPORTIVA GAVIRATE, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art.4, comma 1, del CGS, in conseguenza delle violazioni ascritte ai rispettivi Presidenti.
La Commissione Disciplinare, esperiti gli adempimenti di rito, sentito il rappresentante della Procura Federale in contraddittorio con il signor Alessandro Monti Presidente della Buguggiate il quale dichiarava che la Buguggiate, il calciatore Matteo Leopardi ed il presidente Monti Alessandro, erano già stati sanzionati per i medesimi fatti e le medesime condotte di cui al deferimento del Giudice Sportivo con provvedimento pubblicato sul CU – Delegazione di Varese – n.3 del 22.10.2009, preso altresì atto che il sig. Enrico Papa aveva fatto pervenire a Questa Commissione un fax con il quale si scusava per non essersi potuto presentare e si rimetteva alla decisione della Commissione, preso atto che la Procura Federale, previa dichiarazione di responsabilità dei deferiti Enrico Anselmo PAPA e Unione Polisportiva Gavirate per la violazione delle norme indicate nel deferimento, chiedeva l’inibizione di mesi tre per Enrico Anselmo PAPA ed Euro 300,00 per la Unione Polisportiva Gavirate, mentre si rimetteva al giudizio della Commissione per gli atri deferiti che erano già stati sanzionati dal Giudice Sportivo,
osserva
dagli atti relativi alle indagini effettuate dal Collaboratore della Procura emerge che il sig. Enrico Anselmo PAPA, in qualità di Presidente della Unione Polisportiva Gavirate, ha sottoscritto, senza aver effettuato adeguate verifiche preliminari, la lista di trasferimento n.21590 del 12.09.2009 del calciatore Matteo Leonardi, dalla Unione Polisportiva Gavirate alla AS Buguggiate, nonostante il predetto calciatore fosse tesserato per la AS Ternatese.
Tale comportamento, come osservato dalla Procura Federale, costituisce violazione dell’art.1, comma 1, del CGS, anche in relazione all’art.30, comma 1, dello Statuto FIGC, nonché dell’art.40, comma 4, delle NOIF per il sig. Papa e dell’art.4, comma 1, del CGS, in conseguenza delle violazioni al sig. Papa, per la Unione Polisportiva Gavirate.
La gravità del comportamento giustifica la sanzione richiesta dal Rappresentante della Procura.
Deve inoltre dichiararsi non luogo a procedere nei confronti del sig. Matteo Leonardi, del sig. Monti Alessandro e della AS Buguggiate, in quanto sono già stati sanzionati dal Giudice Sportivo per i medesimi fatti oggetto del deferimento.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
dichiara
la responsabilità del signor Enrico Anselmo PAPA per la dell’art.1, comma 1, del CGS, anche in relazione all’art.30, comma 1, dello Statuto FIGC, nonché dell’art.40, comma 4, delle NOIF e dell’Unione Polisportiva Gavirate, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art.4, comma 1, del CGS, in conseguenza delle violazioni ascritte al suo Presidente, sig. Papa
commina
al signor Enrico Anselmo PAPA mesi tre di inibizione e alla Unione Polisportiva Gavirate Euro 300,00 di ammenda;
dichiara
non luogo a procedere nei confronti del sig. Matteo Leonardi, del sig. Monti Alessandro e della AS Buguggiate, in quanto sono già stati sanzionati dal Giudice Sportivo per i medesimi fatti oggetto del deferimento.
Dispone infine che il presente provvedimento venga comunicato ai diretti interessati e venga altresì pubblicato sul Comunicato Ufficiale.
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