COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 27/05/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento ad opera della Procura Federale a carico del calciatore MONOKO GUY HERVE per la violazione dell’art.1 comma 1 e 10

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 27/05/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento ad opera della Procura Federale a carico del calciatore MONOKO GUY HERVE per la violazione dell’art.1 comma 1 e 10 comma 2 del CGS in relazione all’art.40 comma 4 delle NOIF per aver affermato di non essere mai stato tesserato per la Federazione del proprio Paese, la Costa d’Avorio. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il deferito si è presentato avanti Questa Commissione, affermando di aver rilasciato la dichiarazione in buona fede nella convinzione di non essere mai stato tesserato nel proprio paese. OSSERVA il comportamento addebitato al calciatore risulta provato dalla documentazione in atti. Considerato che il calciatore non è stato mai impiegato sin dalla stagione 2008/2009 COMMINA al calciatore MONOKO GUY HERVE mesi 1 (uno) di squalifica, manda alla segreteria del Comitato l’incombenza di comunicare direttamente alle parti la presente decisione.
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