COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 27/05/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Polisp.Cazzaghese Camp. Juniores Gir. A Gara Cazzaghese/Unica del 08/05/2010 C.U. n.37 della Delegazione
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 45 del 27/05/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società Polisp.Cazzaghese Camp. Juniores Gir. A
Gara Cazzaghese/Unica del 08/05/2010
C.U. n.37 della Delegazione di BRESCIA datato 13/05/2010
La società CAZZAGHESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore PAOLO CONSOLATI per 4 gare, lamentando che, diversamente da quanto riportato nella delibera impugnata, il predetto calciatore, dopo essere stato espulso, non avrebbe continuato a insultare l’arbitro dalla tribuna né avrebbe cercato di aggredirlo al termine della gara.
La Commissione Disciplinare territoriale, preso atto che i reclami sono stati presentati nei termini regolamentari rileva che i fatto riportati nella delibera reclamata trovano integrale conferma nel referto arbitrale, fonte privilegiata di prova, mentre la ricostruzione dell’accaduto svolta dalla reclamante è priva di qualsiasi riscontro.
Rileva altresì che la sanzione inflitta dal GS appare congrua e proporzionata al comportamento tento dal CONSOLATI, così come descritto nel referto arbitrale.
Tanto premesso e ritenuto la Commissione Disciplinare
RIGETTA
i reclami proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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