LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 186 del 15/06/2010 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 1)RICORSO DEL CALCIATORE Rosario PATANE’/POLADRANO CALCIO Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 09/04/2010 il sig.Rosario PA
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 186 del 15/06/2010
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
1)RICORSO DEL CALCIATORE Rosario PATANE’/POLADRANO CALCIO
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 09/04/2010 il sig.Rosario PATANE’, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società POL.ADRANO CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2008/2009.
Precisando di non aver ricevuto alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell’intera somma prevista dall’accordo economico.
La Società in data 28/04/2010, inviava tramite il proprio legale le proprie controdeduzioni in merito.
Si rileva preliminarmente però che le stesse sono tardive nella spedizione e quindi nulle a tutti gli effetti.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società POL.ADRANO CALCIO al pagamento in favore del sig.Rosario PATANE’ della somma di €.7.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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