LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 186 del 15/06/2010 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 11) RICORSO DEL CALCIATORE Davide CHIAFFITELLA/POL.C.S.PISTICCI In data 16/4/2010 tramite Racc.A.R. il sig.Giuseppe CHIAFFITELLA, si rivo

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 186 del 15/06/2010 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 11) RICORSO DEL CALCIATORE Davide CHIAFFITELLA/POL.C.S.PISTICCI In data 16/4/2010 tramite Racc.A.R. il sig.Giuseppe CHIAFFITELLA, si rivolgeva a questa Commissione asserendo di aver stipulato con la Società POL.C.S.PISTICCI CALCIO un accordo economico relativo alla Stagione Sportiva 2009/10 prevedente la corresponsione di €.4.000,00. Precisando di aver percepito rate per €.400,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.800,00 maturata alla data del 18/12/2009 in quanto scioglieva consensualmente il contratto. Si rileva preliminarmente, che il calciatore faceva pervenire alla Scrivente Commissione, una dichiarazione di rinuncia alla vertenza. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara cessata la materia del contendere. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it