LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 186 del 15/06/2010 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 6) RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro CASTELLANO/PRO VASTO F.B.C. Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 2/04/2010 il sig.Alessand

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 186 del 15/06/2010 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 6) RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro CASTELLANO/PRO VASTO F.B.C. Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 2/04/2010 il sig.Alessandro CASTELLANO, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società PRO VASTO F.B.C. S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.23.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2008/2009. Precisando di aver percepito rate per €.3.000,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma prevista dall’accordo economico depositato La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società PRO VASTO F.B.C. S.r.l. al pagamento in favore del sig.Alessandro CASTELLANO della somma di €.20.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo erroneamente versata ammontante a €150,00 Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it