COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 188 del 20/05/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL SIG. SCATTOLINI MASSIMO avverso sanzione merito gara Campiglione – Porto Potenza, del 25.4.2010 – Campionato Regionale di

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 188 del 20/05/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL SIG. SCATTOLINI MASSIMO avverso sanzione merito gara Campiglione – Porto Potenza, del 25.4.2010 – Campionato Regionale di Promozione, girone “B” - Com. Uff. n. 175 del 28.4.2010. Il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al sig. Scattolini Massimo, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della squadra del Porto Potenza, la sanzione dell’inibizione fino al 31 dicembre 2011 per il comportamento da questi tenuto, durante ed al termine dell’incontro, nei confronti di un assistente arbitrale. Avverso tale sanzione ha proposto rituale reclamo in proprio il dirigente sanzionato, chiedendone, anche avanti questa Commissione, in applicazione dell’art. 19 del Codice di giustizia sportiva, una congrua riduzione. Deduceva il reclamante di essersi rivolto agli ufficiali di gara, in occasione del suo allontanamento, in modo riguardoso ed al solo fine di chiedere loro spiegazioni sulla decisione assunta. Non avendo ricevuto risposta dall’assistente, deluso ed amareggiato, si lasciava andare a qualche parola di troppo all’indirizzo di quest’ultimo, continuando anche a fine gara che avveniva però pochi minuti dopo, nell’immediatezza della rabbia ancora viva per il ritenuto ingiusto provvedimento subito. Asseriva inoltre di non avere dato alcuno spintone all’assistente, ma di averlo toccato sulla spalla, a mò di bussare, soltanto per richiamarne l’attenzione e con estrema delicatezza. Il contatto viso a viso che ne seguì fu provocato soltanto dall’affollamento delle molte persone presenti nel piccolo spazio antistante gli spogliatoi, in un clima di generale tensione. Sentiti a chiarimenti, gli ufficiali di gara hanno ulteriormente confermato il comportamento contestato allo Scattolini, precisando, tra l’altro, che i colpi all’assistente furono portati alla sua spalla con due dita per sei o sette volte. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro, l’assistente arbitrale ed il reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata, che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti, il che esclude il ricorso agli ulteriori accertamenti istruttori sollecitati dal reclamante, restando, pertanto, pacificamente inammissibili le testimonianze scritte rassegnate con l’atto introduttivo del grado per contrastare le risultanze del referto arbitrale; • ritenuta, in punto di fatto, provata la responsabilità dello Scattolini, nell’occasione Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, in ordine alle violazioni ascrittegli, con le modalità puntualmente descritte dagli ufficiali di gara; • ritenuto che detta condotta debba essere valutata come grave e deplorevole; • ritenuto, tuttavia, che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata tenuto conto dell’aspetto soggettivo del comportamento posto in essere dal dirigente ed alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto in proprio dal dirigente Scattolini Massimo, per l’effetto riducendogli la sanzione dell’inibizione al 31 dicembre 2010. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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