COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 188 del 20/05/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. REAL MONTECO’ avverso sanzioni merito gara Robur Macerata – Real Montecò, del 23.4.2010 – Campionato Provinciale

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 188 del 20/05/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. REAL MONTECO’ avverso sanzioni merito gara Robur Macerata – Real Montecò, del 23.4.2010 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “H” – Com. Uff. n. 61 del 28.4.2010 della Delegazione Provinciale di Macerata. Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava alla reclamante la sanzione dell’ammenda di € 200,00 per il comportamento ingiurioso e minaccioso dei propri sostenitori nei confronti dell’arbitro. Lo stesso Giudicante infliggeva al calciatore Baiocco Christian la sanzione della squalifica per sette gare effettive per il comportamento da questi tenuto, al termine dell’incontro, nei confronti del Commissario di campo.. Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Real Montecò chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’annullamento ovvero la riduzione delle sanzioni impugnate in misura equamente rapportata alla effettiva gravità dei fatti. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato: - di essere stato reiteratamente insultato e minacciato, nel corso della gara, da cinque o sei sostenitori della squadra ospite; - che il calciatore Baiocco, mentre a fine gara stava conversando con lui, probabilmente ignaro che la persona che si intrometteva era il Commissario di campo, appoggiò una mano sul volto di quest’ultimo spingendolo via. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuta provata la responsabilità della Società in ordine ai fatti ascritti ai propri sostenitori nei confronti dell’arbitro; • considerato che il 3° comma dell’art. 4 del C.g.s. stabilisce che le società rispondono oggettivamente del comportamento dei propri sostenitori, sia sul proprio campo sia su quello delle società ospitanti, e che tuttavia appare conforme a giustizia considerare che il comportamento dei sostenitori di una squadra in campo avverso sfugge alla completa possibilità di prevenzione e di controllo da parte della società, onde, senza voler inficiare il principio, non si possa prescindere, ai fini della determinazione della sanzione, da una graduazione di quella responsabilità; • ritenuto che i fatti ascritti al calciatore Baiocco vadano sanzionati ai sensi dell’art. 19, 4° comma, lett. b) del Cgs, applicando il minimo edittale. P.Q.M. in accoglimento del gravame come innanzi proposto dall’A.S.D. Real Montecò, così decide: - riduce la sanzione dell’ammenda della Società ad € 100,00 (cento/00); - riduce la squalifica del calciatore Baiocco Christian a tre giornate di gara. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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