COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 188 del 20/05/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S. MIRACOLO PICENO avverso sanzioni merito gara Alma Juventus Fano – Miracolo Piceno, dell’8.5.2010 – Play off Campionato

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 188 del 20/05/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S. MIRACOLO PICENO avverso sanzioni merito gara Alma Juventus Fano – Miracolo Piceno, dell’8.5.2010 – Play off Campionato Regionale Juniores di Calcio a Cinque, girone “A” – Com. Uff. n. 184 del 12.5.2010. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, in esito all’esame del rapporto arbitrale, applicava, tra le altre, le seguenti sanzioni: - all’A.S. Miracolo Piceno l’ammenda di € 500,00 per il comportamento dei propri sostenitori, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro e per essere alcuni di questi entrati sul terreno di gioco durante lo svolgimento dell’incontro; - al sig. Bellini Antonio, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, l’inibizione fino al 30 giugno 2010, per il comportamento da questi tenuto nei confronti dell’arbitro; - al calciatore Giorgi Mattia la squalifica per quattro gare effettive per la condotta tenuta, nel corso della gara, nei confronti di un avversario e dell’arbitro. Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo l’A.S. Miracolo Piceno, negando ogni addebito a carico dei propri sostenitori e chiedendo, pertanto, l’annullamento o la riduzione dell’ammenda. Chiedeva altresì la riduzione della squalifica applicata al proprio calciatore e l’annullamento o la riduzione dell’inibizione inflitta al proprio dirigente. Deduceva la reclamante che il Giorgi, in realtà, tentò di colpire un avversario ma senza riuscirvi; dopo l’espulsione, prima di allontanarsi dal campo, chiese spiegazioni all’arbitro, ma senza rivolgergli offese. Quanto alla condotta contestata al Bellini dopo il suo allontanamento dal campo, a dire della società, il secondo arbitro sarebbe incorso in un evidente scambio di persona, avendogli ascritto fatti mai dallo stesso posti in essere. In via istruttoria, la reclamante chiedeva di poter provare la propria ricostruzione dei fatti mediante testimoni e la ripresa televisiva dell’incontro. Sentiti a chiarimenti, gli ufficiali di gara hanno precisato che: - i sostenitori del Miracolo Piceno, dopo l’espulsione di un calciatore della loro squadra, cominciarono a protestare ed ad offendere ripetutamente il secondo arbitro; uno di loro, entrato in campo, calciò un pallone verso di lui senza tuttavia colpirlo; - il Bellini, allontanato per avere offeso il secondo arbitro, al termine dell’incontro protestava nuovamente nei confronti dello stesso ufficiale di gara; - il Giorgi, espulso per aver dato un calcio alla caviglia ad un avversario, con pallone fuori dal campo e distante almeno mezzo metro, alla notifica del provvedimento insultava il secondo arbitro. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali dell’incontro; • ascoltati gli ufficiali di gara; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti né per le dichiarazioni di testimoni, il che esclude il ricorso agli accertamenti istruttori sollecitati dalla reclamante, a nulla rilevando, con riferimento all’accertamento dei fatti, le allegazioni difensive, tendenti elusivamente ad ingenerare dubbi in merito alla loro riferibilità ai propri tesserati e sostenitori, incontrovertibilmente provati dai referti arbitrali; • ritenuto, alla luce delle risultanze istruttorie, di poter aderire alla richiesta della reclamante in ordine alla riduzione della sanzione pecuniaria, tenuto conto altresì della categoria di appartenenza della stessa, ed alla riduzione della squalifica inflitta al calciatore, al quale deve applicarsi la sanzione complessiva di tre giornate, dovendosi aggiungere alla squalifica minima edittale di due giornate per condotta ingiuriosa nei confronti dell’ufficiale di gara, la squalifica per una giornata a causa dell’espulsione; • ritenuta provata la responsabilità del dirigente Bellini in ordine alle violazioni ascrittegli, le cui modalità non consentono l’invocata riduzione della sanzione, della quale pertanto deve essere data conferma. P.Q.M. sul gravame come sopra proposto dall’A.S. Miracolo Piceno, così decide: a) lo accoglie nella parte inerente la sanzione dell’ammenda inflitta alla Società, per l’effetto riducendola ad € 200,00 (duecento/00); b) lo accoglie nella parte riguardante la sanzione della squalifica applicata al calciatore Giorgi Mattia, per l’effetto riducendola a tre giornate di gara; c) lo respinge nel resto. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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