COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 191 del 26/05/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S. MONTECCHIO CALCIO A 5 A.S.D. avverso decisioni merito gara Audax 1970 S. Angelo – Montecchio C5, del 14.5.2010 – Campi

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 191 del 26/05/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S. MONTECCHIO CALCIO A 5 A.S.D. avverso decisioni merito gara Audax 1970 S. Angelo – Montecchio C5, del 14.5.2010 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C2, girone “A” - Play-off – Com. Uff. n. 187 del 19.5.2010. L’arbitro della gara in epigrafe riferiva, nel proprio rapporto, di aver interrotto definitivamente l’incontro alla fine del primo tempo, a seguito dell’aggressione fisica subita dal secondo arbitro da parte di un sostenitore della squadra ospitata e ritenuta l’impossibilità di portarlo a termine. Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva all’odierna reclamante, ritenuta responsabile dei fatti posti in essere dal proprio sostenitore, così come refertati, la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 6 a 0. Per quanto sopra e per l’intero comportamento ascritto ai sostenitori della Società, il medesimo Giudice applicava al Montecchio Calcio a 5 l’ammenda di € 1.000,00. Lo stesso Giudicante infliggeva al calciatore D’Agostino Alessio, asseritamene tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per essere stato espulso e per il comportamento da questi tenuto, dopo l’espulsione, nei confronti degli ufficiali di gara. Avverso tali provvedimenti ha proposto rituale reclamo la S.S. Montecchio Calcio a 5 A.S.D. deducendo la non particolare gravità dell’accaduto, l’impossibilità per l’arbitro di ricondurre, con certezza, i fatti ai sostenitori del Montecchio Calcio a 5 e chiedendo, pertanto, l’annullamento della delibera impugnata e la conseguente ripetizione dell’incontro, l’annullamento ovvero la riduzione della sanzione pecuniaria e la riduzione della squalifica applicata al calciatore. Alla richiesta audizione la reclamante reiterava le doglianze già esposte nel gravame, insistendo nelle richieste ivi formulate. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che durante l’incontro in esame i sostenitori di entrambe le squadre, in occasione delle reciproche segnature, fecero sovente ingresso in campo per festeggiare. Al terzo minuto del primo tempo, alcuni sostenitori ospiti entrarono in campo, invece, per protestare nei confronti del secondo arbitro, dando quindi luogo ad una sospensione della gara di circa cinque minuti. Al 33° minuto del primo tempo, a seguito dell’ingresso in campo di un sostenitore ospite, l’incontro doveva essere nuovamente sospeso. Alla fine del primo tempo, numerosi sostenitori del Montecchio Calcio a 5, ai quali nel frattempo si era unito il calciatore D’Agostino Alessio già espulso per somma di ammonizioni, si portarono addosso agli ufficiali di gara - in parte protetti dai calciatori della squadra locale - per protestare nei loro confronti ed insultarli. Nell’occasione un sostenitore ospite si avvicinò al secondo arbitro e lo colpì con due calci alla gamba sinistra. Da qui la decisione degli ufficiali di gara di sospendere definitivamente l’incontro. LA COMMISSIONE - letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; - ascoltati l’arbitro e la reclamante; - udito in camera di consiglio il Giudice relatore; - rilevato che dal referto arbitrale, che costituisce prova privilegiata in ordine al comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, emerge che, dopo varie interruzioni dell’incontro dovute anche ad invasioni di campo da parte dei sostenitori della squadra ospitata, alla fine del primo tempo, alcuni di questi circondarono gli ufficiali di gara e, nonostante l’intervento dei calciatori della squadra locale, uno di loro colpì il secondo arbitro con due calci alla gamba sinistra, provocandogli forte dolore; - ritenuto che i comportamenti ascritti ai sostenitori del Montecchio Calcio a 5, oltre a costituire un rischio per l’incolumità degli ufficiali di gara, hanno impedito loro di proseguire la direzione dell’incontro e pertanto hanno avuto influenza determinante sulla regolarità della gara, essendo stati costretti, con decisione pienamente giustificata, essendosi verificate le condizioni richieste dall’art. 64 delle N.O.I.F., a sospendere definitivamente l’incontro; - rilevato infine che, a norma dell’art. 4, 3° comma, del Cgs, la Società risponde, a titolo di responsabilità oggettiva, della condotta dei propri sostenitori, la cui gravità motiva ampiamente la severità delle sanzioni inflitte che pertanto devono essere confermate; - ritenuto il calciatore D’Agostino Alessio responsabile delle violazioni ascrittegli, con le modalità puntualmente descritte dall’arbitro, per essere stato dapprima espulso per somma di ammonizioni ed essersi poi unito ai propri sostenitori – sobillandoli - insultando e minacciando reiteratamente gli ufficiali di gara; - ritenuta, in conclusione, la correttezza dell’interpretazione regolamentare offerta dalla delibera impugnata. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Montecchio Calcio a 5 A.S.D. ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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