COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 197 del 08/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S.D. MONTELUPONESE avverso sanzioni merito gara Montefano – Monteluponese, del 19.5.2010 – Campionato Regionale di Prim

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 197 del 08/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S.D. MONTELUPONESE avverso sanzioni merito gara Montefano – Monteluponese, del 19.5.2010 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “C” – Play-off - Com. Uff. n. 188 del 20.5.2010. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava ai calciatori Scarponi Luca e Monterubbianesi Emanuele, asseritamente tesserati per la reclamante, rispettivamente la sanzione della squalifica per quattro gare effettive e fino al 29 settembre 2010 per il comportamento dagli stessi tenuto, durante la gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tali sanzioni ha proposto rituale reclamo l’U.S.D. Monteluponese, lamentandone l’eccessività e chiedendone, pertanto, una congrua riduzione. Deduceva la reclamante che: - lo Scarponi tirò, con gesto di stizza, la fascia di capitano verso il suo vice, senza tuttavia colpire l’arbitro in faccia; - il Monterubbianesi non avrebbe né bestemmiato né strattonato il direttore di gara. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha riferito di avere espulso il calciatore Scarponi per un fallo di gioco; alla notifica del provvedimento, si tolse la fascia di capitano e, ad una distanza di circa un metro e mezzo, la tirò all’arbitro colpendolo in faccia. Ha inoltre riferito di avere espulso il Monterubbianesi per comportamento blasfemo, facendo altresì, nei suoi confronti, il gesto di mordersi la mano con il pugno chiuso; alla notifica del provvedimento, lo insultava ripetutamente, prendendolo anche per la divisa all’altezza del petto e tirandogliela con un forte strattone senza tuttavia provocargli spostamento. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che la condotta ascritta al Monterubbianesi, dopo la sua espulsione, debba essere ricompresa – costituendone aggravante e, comunque, integrando autonomo comportamento irriguardoso – nel contesto della condotta ingiuriosa ed irriguardosa mantenuta nell’occasione dal calciatore; • ritenuto che la condotta dello Scarponi sia stata particolarmente offensiva ed irriguardosa nei confronti del direttore di gara, soprattutto sotto il profilo del suo rilevante significato simbolico. P.Q.M. sul gravame come sopra proposto dall’U.S.D. Monteluponese, così decide: - lo accoglie nella parte inerente la squalifica del calciatore Monterubbianesi Emanuele, per l’effetto riducendola a cinque giornate di gara; - lo respinge nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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