COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 142 DEL 19.05.2010 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 5.2.1. Ricorso a.s.d. alba.car campochiaro – Avverso Esito Gara Per Posizione Irregolare Calciatori (GARA ALBA.CAR CAMPOCHIARO –

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 142 DEL 19.05.2010 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 5.2.1. Ricorso a.s.d. alba.car campochiaro – Avverso Esito Gara Per Posizione Irregolare Calciatori (GARA ALBA.CAR CAMPOCHIARO – SEPINO DEL 31.01.2010 - CAMPIONATO REGIONALE DI 2^ CATEGORIA GIRONE “B” – 3^ GIORNATA DI RITORNO) Il Giudice Sportivo Territoriale, premesso che con propria decisione pubblicata sul CU n. 95 del 24.02.2010 sospendeva il proprio giudizio in merito alla gara in epigrafe, rimettendo gli atti alla Procura Federale (ex art. 32 CGS) al fine di acquisire tutti gli elementi utili all’identificazione del calciatore della società Sepino partecipante alla gara de qua con la maglia n. 19; acquisita agli atti la documentazione in merito trasmessa dalla Procura Federale in data 17 maggio u.s., e pervenuta solo in data odierna allo scrivente G.S.T., rileva che, espletate tutte le indagini di rito, è emerso chiaramente che a subentrare al 30’ del secondo tempo con la maglia n. 19 nella gara in epigrafe sia stato il calciatore MOTTILLO Libero, indicato in distinta, per mero errore di trascrizione, al n. 13. Appurato presso l’Ufficio Tesseramento che il calciatore MOTTILLO Libero alla data di disputa della gara risultava essere regolarmente tesserato a favore della società SEPINO; Per tutti questi motivi, evidenziato che il calciatore MOTTILLO Libero aveva pertanto pieno titolo a partecipare alla gara in epigrafe alla data del 31 gennaio 2010 D E C I D E 1) di rigettare il reclamo così come proposto dalla società Alba.Car Campochiaro; 2) di confermare il risultato di 1 – 1 conseguito sul campo; 3) di addebitare la tassa reclamo sul conto della società istante; 4) di comminare alla società Sepino un’ammenda pari ad Euro 100,00, per l’erronea compilazione della lista dei calciatori, che ha indotto la società Alba.Car Campochiaro a presentare il reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it