COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 80 del 13 Maggio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare a) Ricorso della Società POLISPORTIVA POZZOMAINA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunic

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 80 del 13 Maggio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare a) Ricorso della Società POLISPORTIVA POZZOMAINA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 64 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta del 25.3.2010 in riferimento alla gara POZZOMAINA - CHISOLA del 20.03.2010 valida per il Campionato Juniores Regionale – Girone E Con il ricorso in oggetto le Società POZZOMAINA e CHISOLA si lamentano congiuntamente del provvedimento con il quale il G.S. ha inflitto la sanzione della squalifica ai propri giocatori PETULLO Alex (POZZOMAINA) e DE PETRIS Marco (CHISOLA) per le condotte ivi contestate. Entrambe le società lamentano l’eccesiva severità del G.S. e chiedono la applicazione di sanzioni più eque. La vicenda ha meritato approfondimenti istruttori su alcuni aspetti che la Commissione ha ritenuto rilevanti anche in virtù della lacunosità del rapporto di gara e del suo supplemento. Si è così proceduto, dopo l’audizione obbligata della società POZZOMAINA che l’ha espressamente richiesta, alla audizione del dirigente addetto all’arbitro per la società CHISOLA, sig. LO CHIATTO, e del direttore di gara medesimo, nell’auspicio di poter fare chiarezza sulla intera vicenda. Occorre sin da subito evidenziare che la sanzione inflitta al DE PETRIS, giocatore del CHISOLA, merita di essere confermata in quanto proporzionata alla gravità del fatto contestato che non può essere messo in discussione esclusivamente sulla base delle osservazioni della reclamante, come più volte ribadito in altre decisioni di questa Commissione. Nel caso in questione, peraltro, il fatto è stato ulteriormente confermato dall’arbitro nel corso del suo esame. Il ricorso merita invece parziale accoglimento con riferimento alla sanzione inflitta al giocatore PETULLO Alex del POZZOMAINA, in quanto non tutte le condotte contestate al predetto hanno trovato conferma all’esito della istruttoria. Lo stesso arbitro ha ridimensionato notevolmente la gravità del comportamento tenuto dal PETULLO, sia relativamente all’intensità della spinta subita, sia con riferimento alla dinamica dei fatti avvenuti negli spogliatoi ed al di fuori dell’impianto. Ciò, peraltro, non esclude che il PETULLO meriti di essere sanzionato per comportamenti che non possono trovare giustificazione alcuna, Valga uno per tutti: ha dell’incredibile che il PETULLO si avventi sul direttore di gara per allontanarlo dal compagno sofferente causa crampi e tutto ciò è ancora più grave vista la giovane età dell’atleta. Per tacere di quanto avvenuto successivamente. In conclusione, la Commissione disciplinare ritiene eccessiva la sanzione inflitta al giocatore PETULLO Alex che va invece ridotta. P.Q.M. la Commissione Disciplinare, in riforma della decisione del G.S. pubblicata sul C.U. n. 64 del 25.3.2010 della Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, riduce al 31.12.2010 la sanzione della squalifica inflitta al giocatore PETULLO Alex. Conferma nel resto. Nulla dispone in ordina alla tassa di reclamo.
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