COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 83 del 20 Maggio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare b)Ricorso del sig. GIRELLO Mario, dirigente accompagnatore della società Pol. SANTA RITA avverso deliber

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 83 del 20 Maggio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare b)Ricorso del sig. GIRELLO Mario, dirigente accompagnatore della società Pol. SANTA RITA avverso delibera del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 52 del 29.4.2010 della Delegazione Provinciale di Torino in relazione alla gara CARRARA ’90 – SANTA RITA del 24.4.2010, Campionato Juniores Girone E Con ricorso inviato in data 7.5.2010, il sig. GIRELLO, interpone reclamo avverso il provvedimento indicato in oggetto con il quale il Giudice Sportivo lo inibiva fino al 31.12.2010. Il reclamo non può essere esaminato nel merito, in quanto inviato dal ricorrente ben oltre il settimo giorno dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale includente il provvedimento che si intende impugnare., termine massimo previsto dall’art. 46 comma 4 C.G.S per la presentazione dei ricorsi di secondo grado. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, dichiara INAMMISSIBILE il reclamo in oggetto ed il sig. GIRELLO tenuto al pagamento della relativa tassa di € 130 che non risulta versata.
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