COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 83 del 20 Maggio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare c)Ricorso della G.S. PAVAROLO 2004 avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 83 del 20 Maggio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare c)Ricorso della G.S. PAVAROLO 2004 avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale della Delegazione Provinciale d Torino n. 52 del 29.4.2010, con il quale veniva comminata la squalifica fino al 31.12.2011 al giocatore Pascarella Andrea e l’ammenda di € 100,00 alla società stessa in relazione alla gara Pavarolo 2004 / Cambiano del 24.4.2010, valida per il Campionato Juniores Girone B Con il reclamo in oggetto la G.S. PAVAROLO 2004 richiede una riduzione delle sanzio i comminate alla società stessa ed al proprio giocatore Pascarella Andrea, contestando la veridicità dei fatti come risultanti dal rapporto arbitrale. Il ricorso non può essere esaminato nel merito da codesta Commissione Disciplinare, in quanto proposto tardivamente e quindi inammissibile. Infatti il Comunicato Ufficiale sul quale sono riportate le impugnate sanzioni è datato 29.4.2010, mentre il ricorso in esame risulta depositato presso la segreteria di codesto Comitato Regionale soltanto in data 13.5.2010, ben oltre quindi il termine massimo di sette giorni previsto dalle vigenti normative federali, termine ulteriormente ridotto a due giorni per le ultime gare di campionato. Per tali motivi la Commissione DICHIARA INAMMISIBILE il ricorso di cui trattasi, con conseguente addebito alla G.S. PAVAROLO 2004 della tassa di reclamo di € 130,00 che non risulta versata.
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