COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 85 del 27 Maggio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare d) Ricorso del sig. VICENTI Pietro, allenatore della società RIVAROLESE avverso decisione del Giudice Sport

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 85 del 27 Maggio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare d) Ricorso del sig. VICENTI Pietro, allenatore della società RIVAROLESE avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 43 del 22.4.2010 della Delegazione Distrettuale di Ivrea, in relazione alla gara LA CHIVASSO - RIVAROLESE disputata in data 14.4.2010, Campionato Allievi Girone B IV Con ricorso inviato in data 28.4.2010 il sig. Pietro VICENTI, allenatore della Società RIVAROLESE si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo lo ha squalificato fino al 30.3.2011 e ne chiede la riduzione. Il ricorrente scusandosi per il proprio deprecabile comportamento giustificato da una sorta di abbattimento morale per il fatto di aver visto svanire un obiettivo per il quale la squadra si era molto impegnata. Afferma altresì di aver tentato di proteggere il direttore di gara dagli atteggiamenti aggressivi dei propri calciatori Nella seduta del 21.5.2010, sentito da questa Commissione per averne fatto espressa richiesta nel reclamo, il ricorrente ribadiva di aver trattenuto con forza il braccio dell’arbitro al solo scopo di proteggerlo dagli atteggiamenti aggressivi dei calciatori della propria squadra. Nel reiterare le proprie scuse al direttore di gara riconosceva di essere stato di pessimo esempio per i giovani atleti. Il ricorso merita accoglimento. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 35 C.G.S).Nel caso di specie, il rapporto di gara è puntuale e preciso nel riferire che, prima ancora che i giovani calciatori della RIVAROLESE si raggruppassero intorno all’arbitro per insultarlo e minacciarlo, l’allenatore aveva richiesto al direttore di gara con fare minaccioso ed arrogante una stretta di mano. Al suo diniego, afferrandolo per un braccio, lo strattonava ripetutamente insultandolo e minacciandolo. Il fatto è grave in quanto è stato di pessimo esempio per i giovani atleti allenati dal ricorrente. Tuttavia, considerati i normali parametri adottati da questa Commissione e valutate le scuse rivolte al direttore di gara quale sintomo di ravvedimento sincero, appare equo ridimensionare l’entità della sanzione determinando la durata della squalifica fino al 31.12.2010. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, RIDUCE la squalifica inflitta all’allenatore della RIVAROLESE sig. VICENTI Pietro rideterminandone la durata fino al 31.12.2010. Dispone la restituzione della tassa di reclamo già versata.
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