COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 85 del 27 Maggio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare e) Ricorso della società U.S.D. TRE VALLI avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 52 del 13

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 85 del 27 Maggio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare e) Ricorso della società U.S.D. TRE VALLI avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 52 del 13.5.2010 della Delegazione Provinciale di Cuneo, in relazione alla gara TRE VALLI – CARAGLIO CALCIO disputata in data 20.4.2010, Campionato Giovanissimi - Cuneo Con ricorso inviato in data 17.5.2010 la Società TRE VALLI si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica fino al 31.12.2011 il giocatore TOMATIS Michele e ne chiede la riduzione. La società ricorrente sostiene che i fatti descritti nel provvedimento sono nati da un equivoco scaturito da un’erronea interpretazione di una decisione disciplinare dell’arbitro da parte del giocatore che, nel manifestare la sua protesta è entrato in un vero e proprio stato confusionale. Entrato negli spogliatoi e resosi conto della gravità dell’accaduto il giocatore sanzionato scoppiava in una vera e propria crisi di pianto. Si osserva altresì che la durata della squalifica è eccessivamente penalizzante per il TOMATIS (classe 1996) e potrebbe aver l’effetto di allontanarlo definitivamente dal calcio Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Nel caso di specie, il rapporto del direttore di gara non è stato disconosciuto dalla societàricorrente e la sanzione inflitta dal Giudice di primo grado è assolutamente conforme alla gravità della condotta del TOMATIS ed ai normali parametri adottati da questa Commissione in presenza di condotte violente nei confronti del direttore di gara. Non va trascurato, infatti che il giocatore ha percosso alla mano per ben due volte e spintonato l’arbitro nel tentativo di impedirgli di procedere ad espulsione ed inoltre ha accompagnato i propri gesti con insulti dal tenore razzista. Tuttavia, considerata la giovane età dell’atleta e la funzione rieducativa che devono assumere le sanzioni nei confronti dei ragazzi: uno stop praticamente per due stagioni appare eccessivamente afflittivo e contribuirebbe – si ritiene – ad un suo allontanamento definitivo dal mondo del calcio. Consentirgli di iniziare la stagione sportiva 2011-2012 in concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico consente di sperare che la sosta forzata lo aiuti in concreto a maturare una maggiore capacità di autocontrollo. Per questi motivi la Commissione Disciplinare,RIDUCE la squalifica a carico di TOMATIS Michele determinandone la durata fino al 30.6.2011. Dispone la restituzione della tassa di reclamo già versata.
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