COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 85 del 27 Maggio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare f) Reclamo della società U.S.D. PRO VIGEZZO avverso le decisioni del Giudice Sportivo pubblicate sul
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 85
del 27 Maggio 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
f) Reclamo della società U.S.D. PRO VIGEZZO avverso le decisioni del Giudice Sportivo pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 47 del 30.05.2010 della Delegazione Provinciale Verbano-Cusio-Ossola, in relazione alla gara ARMENO – PRO VIGEZZO del 09.05.2010 , Campionato Giovanissimi Con il reclamo in oggetto, la Società PRO VIGEZZO contesta le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo sino al 30.06.2010 ai giocatori CARBONI Fabrizio, DRESTI Enrico e RIGANTI Riccardo per i fatti accaduti al termine della gara in oggetto. La Società reclamante nega che a fine dell’incontro i propri tesserati siano stati attori in maniera così grave di quanto loro addebitato nelle motivazioni descritte sul comunicato ufficiale. La tesi difensiva della Società reclamante, non supportata da qualche prova idonea a smentire l’operato dei propri tesserati, non regge di fronte alla circostanziata e precisa descrizione degli episodi effettuata nel referto dal direttore di gara. Le contestazioni avanzate dalla Società PRO VIGEZZO nei confronti del rapporto arbitrale, che costituisce piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, devono essere quindi disattese e le sanzioni comminate appaiono congrue ai fatti commessi.Per questi motivi, la Commissione Disciplinare Territoriale, delibera:
- di respingere il proposto ricorso;
- di confermare le squalifiche sino al 30 giugno 2010 ai giocatori CARBONI
Fabrizio, DRESTI Enrico e RIGANTI Riccardo. - di disporre l’addebito alla società U.S.D. PRO VIGEZZO l’importo della relativa tassa reclamo che non risulta versata.
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