COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 13 Maggio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara: A.S.D. PAOLO VI – A.S.D. GINOSA del 25 Aprile 2010. (Reclamo del A.S.D. GINOSA in opposizi

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 13 Maggio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara: A.S.D. PAOLO VI - A.S.D. GINOSA del 25 Aprile 2010. (Reclamo del A.S.D. GINOSA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 400,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 57 del 29 Aprile 2010 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - rilevato che con la ”Errata Corrige” di cui al presente Comunicato Ufficiale il primo giudice ha precisato che l’ammenda di € 400,00 deve essere comminata a carico della società A.S.D. PAOLO VI e non anche alla società reclamante il cui ricorso va pertanto accolto D E L I B E R A - accogliersi il reclamo proposto dalla società A.S.D. GINOSA per l’effetto revocarsi l’ammenda di € 400,00 e non addebitarsi la tassa stante l’accoglimento del ricorso.
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