COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 13 Maggio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI GARA: A.S.D. FOGGIA FOOTBALL CLUB – G.S. TROIA A.S.D. del 1

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 13 Maggio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI GARA: A.S.D. FOGGIA FOOTBALL CLUB - G.S. TROIA A.S.D. del 1 Maggio 2010 (Reclamo della società G.S. TROIA A.S.D. in opposizione ai provvedimentiadottati dal Giudice Sportivo Territoriale di cui alla delibera pubblicata su Comunicato Ufficiale n° 41 del 6 Maggio 2010 della Delegazione Provinciale di Foggia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo come sopra proposto; - ritenuto di dover condividere le motivazioni contenute nella decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Foggia il quale ha correttamente evidenziato che la società G.S. TROIA A.S.D. aveva tempo fino alle ore 18.10 per raggiungere il campo di gioco situato a pochi chilometri di distanza dalla propria sede sociale; - considerato che la reclamante non ha fornito le prove di essersi diversamente adoperata per acquisire la disponibilità di mezzi di trasporto sostitutivi; tutto ciò ritenuto e considerato DELIBERA 1) rigettarsi il reclamo proposto dalla società G.S. TROIA A.S.D. e, per l’effetto, confermare la decisione assunta dal Giudice di prime cure; 2) addebitarsi la tassa reclamo sul conto della istante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it