COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 20 Maggio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara: A.S.D. San Donato – U.S.D. Martano del 17 gennaio 2010. (Reclamo del ASD San Donat
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 61 del 20 Maggio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
Gara: A.S.D. San Donato – U.S.D. Martano del 17 gennaio 2010. (Reclamo del ASD San Donato in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n.52 dell’1 aprile 2010 del Comitato Regionale Puglia) Gara: USD Martano – ASD Carmiano del 15 novembre 2009 (Reclamo del ASD Carmiano in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara i cui
alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 52 dell’1 aprile 2010 del Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali relativi ai due procedimenti succitati riuniti, ed in particolare la decisione della Corte di Giustizia Federale del 12/5/2010 di cui al Com.Uff.n.260/CGE con cui sono stati respinti entrambi i ricorsi dell’U.S.Martano avverso la declaratoria di nullità del tesseramento del calciatore Mauro Ciurlia in favore della soc. ASD Copertino (con riferimento alle gare USD Martano – ASD Carniano del 15/11/2009; e ASD San Donato – USD Martano del 17/1/2010);
- considerato che la Corte di Giustizia Federale, con la decisione succitata ha rigettato entrambe le richieste formulate dalla società ricorrente USD Martano e più esattamente :
- in via principale la richiesta di declaratoria della validità del tesseramento del calciatore Mauro Ciurlia, previo annullamento della decisione di invalidità adottata dalla Commissione Tesseramenti;Comunicato Ufficiale n. 61 - pag. 47 di 47 - ed in via subordinata la richiesta di declaratoria di annullamento del tesseramento del medesimo suddetto calciatore Ciurlia con efficacia “ex nunc”, a far data dalla pronuncia della Corte di Giustizia;
- ritenuto pertanto che deve ritenersi confermato il provvedimento di nullità, (con effetto “ex tunc”), del tesseramento del calciatore Mauro Ciurlia, adottato dalla Commissione Tesseramenti con delibera di cui al Com.Uff.n.14/D del 24/2/2010;
- considerato altresì che per effetto della nullità del tesseramento definitivamente dichiarato dai competenti Organi federali succitati, va affermata la irregolare partecipazione del calciatore Mauro Ciurlia alle gare ASD San Donato – USD Martano del 17/1/2010; ed USD Martano – ASD Carmiano del 15/11/2009, e quindi meritevoli di accoglimento i reclami proposti a questa Commissione dall’ASD San Donato e dall’ASD Carmiano avverso i provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo l’1/4/2010 (di cui al Com.Uff. n.52 dell’1/4/2010);
- sciogliendo pertanto la riserva di sospensione di cui al Com.Uff. n.56 del 22/4/2010, la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia
DELIBERA
- di accogliere il reclamo proposto dalla ASD San Donato e per l’effetto di comminare a carico della USD Martano la sanzione sportiva della perdita della gara del 17/1/2010 con il risultato di 3 – 0 in favore della ASD San Donato;
- di accogliere il reclamo proposto dalla ASD Carmiano e per l’effetto di comminare a carico della USD Martano la sanzione sportiva della perdita della gara del 15/11/2009 con il risultato di 0 – 3 in favore dell’ASD Carmiano;
- di non addebitare alle due società reclamanti, le rispettive tasse reclamo.
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