COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 25 Maggio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S. ATLETICO BOVINO – A.S. NUOVA ANDRIA del 18 ottobre 2009 reclamo della A.S. ATLETICO BOVINO in opposizione ai pro
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 62 del 25 Maggio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Gara: A.S. ATLETICO BOVINO – A.S. NUOVA ANDRIA del 18 ottobre 2009 reclamo della A.S. ATLETICO BOVINO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per la penalizzazione di n. 1 punti in classifica di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 52 dell’1 Aprile 2010 del Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- udito il rappresentante della ricorrente;
- rilevato che può trovare accoglimento il reclamo proposto dalla società AS Atletico Bovino, per la sola parte relativa “….alla revoca del punto di penalizzazione inflitto dal Giudice Sportivo ….” (dovendosi ritenere superata ogni altra doglianza a seguito del provvedimento di inammissibilità del reclamo proposto dalla soc. Nuova Andria, adottato dal G.S. di cui al C.Uff. n.52 dell’1/4/2010);
- considerato infatti che dall’analisi esegetico – sistematica delle norme che regolano la Giustizia Sportiva, risulta che i Giudici sportivi giudicano in prima istanza sulla posizione irregolare (o che non abbiano titolo) dei calciatori sulla base del solo ed esplicito richiamo dell’art.17 n.5 lett. a) del C.G.S. (che prevede la sola punizione sportiva della perdita della gara) con conseguente evidente inapplicabilità per il G.S. dell’art.17 n.8 C.G.S. (non richiamato) concernente la penalizzazione dei punti in classifica, dal legislatore evidentemente ipotizzato per i soli casi in cui, dopo il decorso dei termini di reclamabilità al G.S., fosse revocato il tesseramento e potesse rimanere impunita la violazione suddetta; tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA - revocarsi la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica comminata dal G.S. a carico della soc.AS Atletico Bovino con C.Uff. n.52 dell’1/4/2010;
- non addebitarsi la tassa atteso l’accoglimento del reclamo
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