COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 25 Maggio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S. ATLETICO BOVINO – POL. D. CARAPELLE del 3 gennaio 2010 (reclamo della A.S. ATLETICO BOVINO in opposizione ai provve

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 25 Maggio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S. ATLETICO BOVINO – POL. D. CARAPELLE del 3 gennaio 2010 (reclamo della A.S. ATLETICO BOVINO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara e per la penalizzazione di n. 1 punti in classifica di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 52 dell’1 Aprile 2010 del Comitato Regionale Puglia). esaminati gli atti ufficiali ed esperite le relative indagini la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia ritiene parzialmente accoglibile il reclamo proposto dalla AS Atletico Bovino; limitatamente cioè alla sola richiesta di revoca della penalizzazione di un punto in classifica comminata dal G.S. con il C.Uff. n.52 dell’1/4/2010. Vanno infatti rigettate le richieste della reclamante A. Bovino sia preliminari istruttorie (di sospensione del processo in attesa delle decisioni della Corte di Giustizia Federale il cui processo avverso la delibera della Commissione Tesseramenti del 24/2/2010 di cui al C. Uff. n 14/D del 24/2/2010 risulta a sua volta sospeso con ordinanza del 26/4/2010 di cui al C.Uff. n.230/CGF del 26/4/2010) che di merito (di omologazione del risultato di 0-0 conseguito sul campo) per le motivazioni che seguono. Le complesse, approfondite indagini svolte da questa Commissione consentono di affermare con certezza che la firma apposta in calce alla lista di trasferimento del 12/9/2009 n.113592 del calciatore Lo Campo Fernando, non sia sicuramente quella del Presidente della società cedente U.S.D. Gargano Calcio, sig.Triggiani Agostino che alla suddetta data del presunto trasferimento, era l’unico legittimato alla sottoscrizione della lista succitata.La circostanza può ritenersi confermata innanzi tutto non solo e non tanto dalla evidente diversità fra la firma apposta in calce alla lista di trasferimento più volte citata e quella dello “specimen” di firme, riportato nel modulo di iscrizione per la stagione 2009-2010 al campionato di II categoria, dalla USD Gargano Calcio Marconi depositato il 21/7/2009 presso il CR Puglia; ma anche quanto dall’affermazione della stessa società reclamante che, con apprezzata obbiettività ha affermato che “….la firma del Presidente della società cedente era già stata apposta sul modulo che è stato compilato dal dirigente dell’USD Gargano Calcio sig. Tavaglione Massimo…” (testualmente dal ricorso dell’8/4/2010). Ne deriva che la stessa reclamante non è stata in condizione di fornire alcun elemento probatorio a supporto dell’autenticità della firma (perché non opposta in sua presenza) del Presidente della società cedente, a cui è strettamente connesso il giudizio di validità - da tale data - del trasferimento del calciatore Lo Campo Fernando dall’USD Gargano Calcio all’Atletico Bovino. Va pertanto condivisa la decisione del G.S. di cui al C.U. n.52 dell1/4/2010, nella parte in cui nel ritenere irregolare e quindi invalido il trasferimento succitato del calciatore Lo Campo Fernando, ha quindi punito la soc.Atletico Bovino con la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3 in favore della soc. Polisportiva dilettantistica Carapelle. In proposito va precisato, per completezza, che questa Commissione non ha ritenuto di accogliere la richiesta avanzata in via preliminare dalla soc. Atl.Bovino, (di sospensione del presente giudizio, in attesa della decisione della Corte di Giustizia Federale) avendo motivo di ritenere – dall’esame dell’ordinanza del 26/4/2010- che il succitato Organo di Giustizia Federale, abbia avuto necessità, non già di far accertare se la sottoscrizione del modulo di trasferimento più volte citato, fosse di persona diversa dal legittimo presidente sig. Triggiani Agosto (diversità tanto evidente da non poter essere revocata in dubbio); quanto di stabilire con quali modalità si fosse giunti sia alla sottoscrizione (da parte di persona diversa dall’effettivo Presidente della società cedente del modulo già più volte menzionato); che alla consegna di tale documento (nella sua pur accertata irregolarità). Motivi questi per i quali la Commissione ritiene non assolutamente necessaria la sospensione del presente procedimento, in attesa della decisione della C.G.F. che – com’è noto – avrebbe prolungato la paralisi – già in atto da diverse settimane – relativa della programmazione ed organizzazione delle relative gare di “play off” e “play out” che attendono di essere disputate dalle varie squadre aventi diritto. Ritenuta pertanto, non revocabile in dubbio la irregolarità del trasferimento del calciatore Lo Campo Fernando, a far data dal 12/9/2009 di stesura del modulo (non controllato nella sottoscrizione dalla soc. reclamante a cui va pertanto addebitata la responsabilità della mancata verifica con effetto “ex tunc”), va conseguentemente dichiarata irregolare – perché senza titolo - la partecipazione del calciatore Lo Campo Fernando alla gara Atletico Bovino – Pol. Dilettantistica Carapelle del 3/1/2010 e quindi confermata la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3 in favore della Pol. Dilettantistica Carapelle. Va di contro accolto il reclamo della Atletico Bovino nella parte in cui è stata richiesta (in via subordinata) “….la revoca del punto di penalizzazione erroneamente inflitto …” (testuale dal reclamo) dal Primo Giudice. La Commissione ritiene di dover confermare il principio già espresso in altra sede secondo cui dall’analisi esegetico – sistematica delle norme che regolano la Giustizia Sportiva, risulta che i Giudici sportivi giudicano in prima istanza sulla posizione irregolare dei calciatori sulla base del solo ed esplicito richiamo dell’art.17 n.5 lett.a.) del C.G.S. (che prevede la sola punizione sportiva della perdita della gara) con conseguente evidente inapplicabilità per il G.S. dell’art.17 n.8 C.G.S. (non richiamato) concernente la penalizzazione dei punti in classifica, dal legislatore evidentemente ipotizzato per i soli casi in cui, dopo il decorso dei termini di reclamabilità al G.S. fosse revocato il tesseramento e potesse rimanere impunita la violazione suddetta; tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA - revocarsi il punto di penalizzazione in classifica comminato dal G.S. a carico della soc. Bovino; - confermarsi nel resto l’impugnata decisione; - Non addebitarsi la tassa atteso il parziale accoglimento del reclamo.
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