COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 27 Maggio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale PLAY OFF CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara: A.C.D. CELLE DI SAN VITO – A.S.D. ATLETICO FOGGIA del 16 Maggio 2010. (Reclamo

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 27 Maggio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale PLAY OFF CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara: A.C.D. CELLE DI SAN VITO - A.S.D. ATLETICO FOGGIA del 16 Maggio 2010. (Reclamo della Società A.S.D. ATLETICO FOGGIA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore RUSSO Giovanni di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 61 del 20 Maggio 2010 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - esperite indagini; - sentito l’arbitro in via d’urgenza, che ha confermato l’atto violento del calciatore RUSSO Giovanni della società A.S.D. ATLETICO FOGGIA; - considerato che, in ogni caso, ai sensi dell’art. 45 punto 3 del Codice di Giustizia Sportiva non sono impugnabili le squalifiche dei calciatori fino a 2 giornate P.Q.M. D E L I B E R A - dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla società A.S.D. ATLETICO FOGGIA e per l’effetto addebitare la tassa sul conto della società.
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