COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 27 Maggio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 23/3/2010 (prot. n.6068/23 pf 0809/GR/mg) nei c

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 27 Maggio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 23/3/2010 (prot. n.6068/23 pf 0809/GR/mg) nei confronti di: 1) Marasciulo Giacomo 2) Monaco Vincenzo 3) Lillo Giuseppe 4) Amodio Leonardo 5) Vinci Antonio 6) Di Leo Giuseppe 7) United Football Monopoli per rispondere - il primo sig. Marasciulo Giacomo della violazione di cui all’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 7, comma 1 e 16 dello Statuto Federale nonché all’art.40 delle NOIF per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver disputato, nella stagione sportiva 2007/2008, rispettivamente n.18 gare del Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone B nelle fila della società United Football Monopoli, nonostante fosse tesserato anche come dirigente accompagnatore per la società Green Planet Monopoli nella stessa stagione sportiva come meglio descritto nella parte motiva;Comunicato Ufficiale 63 - pag. 32 di 38 - il n.2, 3 e 4 sig.ri Monaco, Lillo e Amodio della violazione di cui all’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt.7, comma 1 e 16 dello Statuto Federale ed all’art.40 e 61 delle N.O.I.F., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto, nella qualità di dirigenti accompagnatori, le distinte delle gare disputate dalla United Football Monopoli, assumendosi ogni responsabilità in ordine al regolare tesseramento dei calciatori che partecipavano alla gara, giusto quanto disposto dalla normativa vigente; - il n.5 sig. Antonio Vinci della violazione di cui all’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt.7, comma 1 e 16 dello Statuto Federale ed all’art.40 e 61 delle N.O.I.F., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver schierato in campo un calciatore con doppio tesseramento per due società diverse con mansioni diverse e nella stessa stagione sportiva, pur essendo a conoscenza di tale circostanza e pertanto nella consapevolezza della violazione della normativa federale; - il n.6 Sig. Giuseppe Di Leo, della violazione di cui all’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt.7, comma 1 e 16 dello Statuto Federale ed all’art.40 e 61 delle N.O.I.F., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver consentito che un calciatore con doppio tesseramento fosse impiegato dalla propria società in occasione delle gare di campionato come meglio specificato nella parte motiva; - la n.7 società United Football Monopoli, della violazione di cui all’art.4, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità diretta ed oggettiva, in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta, rispettivamente, al proprio Presidente ed ai propri dirigenti. FATTO Con nota del 14 marzo 2008 il Presidente del C.R.P., trasmetteva alla Procura Federale della FIGC, gli atti relativi all’esposto inoltrato dalla società ASD Partizan Gioia relativo alla partecipazione del calciatore Giacomo Marasciulo della soc. United Football Monopoli in posizione irregolare perché “non tesserato”, non solo alla Gara Partizan – Girone B, ma anche alle seguenti ulteriori gare valide per il Campionato di Terza Categoria barese, girone B, stagione sportiva 2007/2008: 1) Arcobaleno Triggiano – United Footballo Monopoli del 31/10/07; 2) Pro Polignano – United Football Monopoli dell’11/11/07; 3) United Football Monopoli – Noja Calcio del 18/11/07; 4) Sporting Club Grotte – United Football Monopoli del 24/11/07; 5) United Football Monopoli – Sport Noci del 6/1/08; 6) United Football Monopoli – Picone Bari del 13/1/08; 7) Idea Sport - United Football Monopoli del 20/1/08; 8) United Football Monopoli – Ac Mola del 27/1/08; 9) United Football Monopoli – Arcobaleno Triggiano del 3/2/08; 10) Virtus Calcio Acquaviva - United Football Monopoli del 10/2/08; 11) United Football Monopoli – Pro Polignano del 17/2/08; 12) Noja Calcio - United Football Monopoli del 24/2/08; 13) United Football Monopoli – Sporting Club Grotte del 2/3/08; 14) Norba Conversano - United Football Monopoli del 9/3/08; 15) United Football Monopoli – Bitettese del 16/3/08; 16) Partizan Gioia - United Football Monopoli del 30/3/08; 17) Sport Noci - United Football Monopoli del 13/4/08; 18) United Football Monopoli – Virtus Calcio Acquaviva del 13/11/2007. Disposte ed esperite dal collaboratore della Procura Federale, le relative indagini, con la succitata nota del 23/3/2010 il V. Procuratore Federale avv. Giorgio Ricciardi, deferiva a questa Commissione le persone innanzi menzionate, per rispondere delle violazioni e degli addebiti loro mossi. Verificata la regolarità delle contestazioni di rito, con racc. a.r. del 12-13/4/2010, la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia, disponeva la convocazione delle parti succitate dinanzi a se, per il giorno 10/5/2010 alla quale comparivano: - per la Procura Federale l’avv. Paolo Mormando; - per il calciatore Marasciulo Giacomo l’avv. Ernesto Mesto. Non comparivano, benché regolarmente convocati i sig.ri Di Leo Giuseppe, Vinci Antonio, Lillo Giuseppe,Monaco Vincenzo e la soc. ASD United Football Monopoli. Giustificava invece la sua assenza (telefonicamente ed a mezzo lettera) il sig. Amodio Leonardo. Dato atto, in via preliminare, che il S. Procuratore Federale e l’avv. Mesto nella suddetta qualità avevano tentato ai sensi dell’art.23 CGS un accordo non riuscito, e dato altresì atto della Memoria Difensiva del 20/4/2010 inviata dall’avv. Ernesto Mesto nell’interesse del suo difeso sig. Giacomo Marasciulo, veniva dichiarata chiusa la fase istruttoria dibattimentale, e le parti comparse (innanzi indicate) venivano invitate a rassegnare le rispettive conclusioni. L’avv. Paolo Mormando per la Procura Federale, dopo ampia discussione chiedeva: “…..affermarsi le responsabilità dei deferiti e infliggersi: - al calciatore Giacomo Marasciulo la squalifica per la durata di mesi 12; - al sig. Di Leo Giuseppe, nella qualità di Presidente della Soc. ASD United Football Monopoli la inibizione di mesi 12; - al sig. Amodio Leonardo, dirigente accompagnatore la inibizione di mesi 10; - al sig. Lillo Giuseppe, dirigente accompagnatore la inibizione di mesi 5; - al sig. Monaco Vincenzo, dirigente accompagnatore la inibizione di mesi 2; - al sig. Vinci Antonio, all’epoca dei fatti allenatore della soc. ASD United Football Monopoli la inibizione di mesi 6; - affermarsi la responsabilità della soc. ASD United Football Monopoli e per l’effetto infliggersi la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 e la penalizzazione di punti 18 nella classifica a venire 2010/2011. Prendeva quindi la parola l’avv. Ernesto Mesto, il quale, dopo ampia discussione, così concludeva per il calciatore Giacomo Marasciulo da lui difeso, chiedendo:“……in via principale il proscioglimento di ogni addebito ed in via subordinata l’applicazione del minimo edittale in concessione delle attenuanti generiche così come rappresentate nelle su citate deduzioni del 12- 13/4/2010. MOTIVI DELLA DECISIONE Dalla documentazione acquisita agli atti del procedimento, e dalle indagini svolte dalla Procura Federale, è possibile affermare in maniera inequivocabile e con assoluta certezza che nella stagione 2007/2008, il sig. Marasciulo Giacomo, pur ricoprendo il ruolo di “dirigente” della società “ Green Planet Monopoli” (fino al 16/5/2008 data delle sue dimissioni), si era contemporaneamente tesserato (in data 25/10/2007) quale “calciatore” con la società ASD United Football Monopoli disputando con tale società le 18 succitate gare del Campionato di terza categoria Girone B sino al 14/7/2008 (data di svincolo dalla suddetta società). Circostanze queste ammesse e riconosciute dallo stesso Giacomo Marasciulo che si è limitato ad affermare all’inquirente della Procura Federale “….non pensavo vi fosse incompatibilità tra l’essere calciatore di una squadra di prima categoria e accompagnatore “saltuariamente” di una squadra di giovani atleti solo ed esclusivamente per passione….”. Non ritenendo scusabile la presunta mancata conoscenza delle norme che regolano i rapporti degli associati con la Lega Nazionale Dilettanti, va pertanto affermata la responsabilità del sig. Marasciulo Giacomo per le violazioni contestategli dalla Procura Federale (innanzi testualmente richiamate), ed in applicazione delle attenuanti invocate dal difensore del deferito, va punito come da dispositivo. Analoghe affermazioni di responsabilità e conseguenti punizioni come da dispositivo, vanno dichiarate nei confronti dei sig.ri Monaco Vincenzo, Lillo Giuseppe ed Amodio Leonardo per aver garantito la regolare partecipazione dei calciatori sottoscrivendo nelle rispettive qualità di dirigenti accompagnatori, le distinte delle gare disputate dalla United Football Monopoli – nonostante la partecipazione del calciatore Marasciulo Giacomo in posizione irregolare come innanzi precisato. Va altresì affermata la responsabilità e punito come da dispositivo, il sig. Giuseppe Di Leo (all’epoca dei fatti Presidente della United Football Monopoli, per aver consentito il tesseramento del sig. Giacomo Marasciulo quale calciatore, nonostante il suo tesseramento quale dirigente di altra società (Green Planet Monopoli). Va anche affermata la responsabilità e punito come da dispositivo il sig.Vinci Antonio, all’epoca dei fatti allenatore della società United Football Monopoli, per aver schierato in campo il calciatore Marasciulo Giacomo nonostante la succitata sua irregolare posizione, di doppio tesserato per due società diverse e con mansioni diverse (per la Green Planet Monopoli quale dirigente e per la United Football Monopoli quale calciatore). Va da ultimo affermata la responsabilità e punita come da dispositivo, la società United Football Monopoli per la responsabilità diretta ed oggettiva (art.4 commi 1 e 2, CGS), in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio presidente ed ai propri dirigenti innanzi citati.P.T.M. la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia delibera: - affermarsi la responsabilità del sig. Marasciulo Giacomo e per l’effetto infliggergli la sanzione della squalifica fino al 31/12/2010; - affermarsi la responsabilità del sig. Di Leo Giuseppe, nella qualità di Presidente della soc. ASD United Football Monopoli ed infliggergli la inibizione fino al 30/9/2010; - affermarsi la responsabilità dei sig.ri Amodio Leonardo, Lillo Giuseppe e Monaco Vincenzo, nelle qualità di dirigenti accompagnatori della soc.ASD United Football Monopoli ed infliggere a ciascuno di essi la inibizione fino al 30/7/2010; - affermarsi la responsabilità del sig. Vinci Antonio, all’epoca dei fatti allenatore della soc. ASD United Football Monopoli e per l’effetto infliggergli la punizione della inibizione fino al 30/7/2010; - affermarsi la responsabilità diretta ed oggettiva della soc. United Football Monopoli e per l’effetto infliggerle la sanzione di € 2.000,00 e la penalizzazione (ai sensi dell’art.17 n.8 CGS) di 18 punti nella classifica per l’anno 2010/2011.
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