COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°53 del 03 Giugno 2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO SOCIETA’ BONORVA E DEL PROPRIO PRESIDENTE DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE La Procura Federale della F.I.G.C. ha def

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°53 del 03 Giugno 2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO SOCIETA’ BONORVA E DEL PROPRIO PRESIDENTE DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale: 1) il signor Massimo D’Agostino, all’epoca dei fatti Presidente della Pol. Bonorva, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 comma 1 del C.G.S. e 94 ter comma 13 delle N.O.I.F. per non aver provveduto entro i termini di rito al pagamento, in favore dell’allenatore Giovannino Cuccu, della somma di Euro 6.176,00, oltre agli interessi legali, così come accertata dal competente Collegio Arbitrale con delibera del 10.10.2009; 2) la Società Pol. Bonorva, ai sensi degli artt. 94 ter comma 13° delle N.O.I.F. e 4 comma 1° del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta, per la violazione addebitata al suo Presidente. A seguito della contestazione dell’addebito è stato fissato al 15.05.2010 il termine per la presentazione di deduzioni a difesa e/o per chiedere l’audizione avanti questa Commissione ed è stata stabilità la data del 31.05.2010 per l’esame del caso. Nella seduta suindicata il rappresentante della Procura Federale, confermato l’esito degli accertamenti, ha chiesto l’irrogazione al signor D’Agostino della sanzione dell’inibizione temporanea (art.19 comma 1° lett.h del C.G.S.) per mesi sei e alla società della sanzione della penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2010 / 2011. La Commissione, sulla scorta degli atti a disposizione, rileva altresì che i deferiti non hanno fatto pervenire deduzioni a difesa né hanno chiesto di essere sentiti, ritiene pienamente provati gli addebiti; peraltro, tenuto conto che i fatti sono avvenuti nell’ambito di una società che milità in un torneo di bassa categoria, valuta equa per il presidente D’Agostino una sanzione pari a quattro mesi, inferiore a quella sollecitata dalla Procura Federale, mentre ritiene pienamente congrua la penalizzazione di un punto, da scontarsi nella prossima stagione agonistica in quanto la sanzione risulterebbe inefficace nella stagione attuale. Per questi motivi, dichiara i soggetti deferiti responsabili dei fatti loro ascritti e DELIBERA di infliggere al dirigente D’Agostino Massimo la sanzione dell’inibizione temporanea per mesi quattro e alla Pol. Bonorva la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica nella stagione sportiva 2010/2011.
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