COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 473 del 18.05.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Tringali Aldo (Presidente A.S.D. D’Annunzio oggi A.S.D. Sporting
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 473 del 18.05.2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. Tringali Aldo (Presidente A.S.D. D’Annunzio oggi A.S.D. Sporting Battiati F.C. )
Società A.S.D. D’Annunzio oggi A.S.D. Sporting Battiati F.C. (Ct )
Procedimento 273/A
Considerato che la Procura Federale con nota 142 PF 09-10 GS/reg del 03 Febbraio 2010 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione all’articolo 32 comma 1) Regolamento L.N.D., in riferimento al punto 2. A/4 lettera f) del Comunicato Ufficiale n°1 del 09 Luglio 2008 LND, nonché art. 4 comma 1) C.G.S.
Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 04 Maggio 2010 con inizio alle ore 15,30.
Dato atto che alla predetta udienza le parti deferite non si sono presentate.
Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato infliggendo al Sig. Tringali Aldo la inibizione per mesi 3 (tre); alla società A.S.D. D’Annunzio oggi A.S.D. Sporting Battiati F.C. l’ammenda di € 1500,00 (millecinquecento) ”.
Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna memoria difensiva.
Ritenuto che le parti deferite sono chiamate a rispondere di mancata partecipazione ad un campionato Allievi o Giovanissimi o Juniores, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato.
DELIBERA
Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:
al Sig. Tringali Aldo (Presidente A.S.D. D’Annunzio oggi A.S.D. Sporting Battiati F.C.) la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S. per mesi 3 (tre); alla società A.S.D. D’Annunzio oggi A.S.D. Sporting Battiati F.C., a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di € 1500,00 (millecinquecento).
La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
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