COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 473 del 18.05.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Timpa Francesco(Presidente POL. D. Partinico) Società POL. D. Part

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 473 del 18.05.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Timpa Francesco(Presidente POL. D. Partinico) Società POL. D. Partinico (Pa) Procedimento 278/A Considerato che la Procura Federale con nota 84 pf 09-10 GS/reg del 18 Febbraio 2010 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione all’articolo 32 comma 1 Regolamento L.N.D. in riferimento al punto 2 lettera f C.U. 1/08 LND nonché art. 4 comma 1) C.G.S. Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 04 Maggio 2010 con inizio alle ore 15,30. Dato atto che alla predetta udienza è presente nessuna delle parti deferite. Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato infliggendo al Sig. Timpa Francesco la inibizione per mesi 3 (tre); alla società POL. D. Partinico l’ammenda di € 1500,00 (millecinquecento) ”. Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna memoria difensiva. Ritenuto che le parti deferite devono rispondere della violazione dell’articolo 1 C.G.S. . DELIBERA Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al Sig. Timpa Francesco (Presidente POL. D. Partinico) la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S. per mesi 3 (tre); alla società POL. D. Partinico, a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di € 1500,00 (millecinquecento). La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
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