COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 473 del 18.05.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Criminisi Antonio (Presidente F.C.D. Grotte Calcio oggi F.C.D.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 473 del 18.05.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Criminisi Antonio (Presidente F.C.D. Grotte Calcio oggi F.C.D. Pro Favara 1984) Società F.C.D. Grotte Calcio oggi F.C.D. Pro Favara 1984 (Ag) Procedimento 279/A Considerato che la Procura Federale con nota 211 pf 09-10 GS/reg del 20 Febbraio 2010 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. anche in relazione all’articolo 32 comma 1) Regolamento L.N.D., in riferimento al punto 2. A/4 lettera f) del Comunicato Ufficiale n°1 del 09 Luglio 2008 LND, nonché art. 4 comma 1) C.G.S. Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 04 Maggio 2010 con inizio alle ore 15,30. Dato atto che alla predetta udienza le parti deferite non si sono presentate. Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato infliggendo al Sig. Criminisi Antonio la inibizione per mesi 3 (tre); alla società F.C.D. Grotte Calcio oggi F.C.D. Pro Favara 1984 l’ammenda di € 1500,00 (millecinquecento) ”. Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna memoria difensiva. Ritenuto che le parti deferite sono chiamate a rispondere di mancata partecipazione ad un campionato Allievi o Giovanissimi o Juniores, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato. DELIBERA Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al Sig. Criminisi Antonio (Presidente F.C.D. Grotte Calcio oggi F.C.D. Pro Favara 1984) la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S. per mesi 3 (tre); alla società F.C.D. Grotte Calcio oggi F.C.D. Pro Favara 1984, a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di € 1500,00 (millecinquecento). La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it