COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 473 del 18.05.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Lupo Giuseppe (Presidente U.S.D. Prizzi) Società U.S.D. Prizzi

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 473 del 18.05.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Lupo Giuseppe (Presidente U.S.D. Prizzi) Società U.S.D. Prizzi (Pa) Procedimento 281/A Considerato che la Procura Federale con nota 212 pf 09-10 GS/reg del 22 Febbraio 2010 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. anche in relazione all’articolo 32 comma 1) Regolamento L.N.D., in riferimento al punto 2. A/4 lettera f) del Comunicato Ufficiale n°1 del 09 Luglio 2008 LND, nonché art. 4 comma 1) C.G.S. Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 04 Maggio 2010 con inizio alle ore 15,30. Dato atto che alla predetta udienza le parti deferite non si sono presentate. Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato infliggendo al Sig. Lupo Giuseppe la inibizione per mesi 3 (tre); alla società U.S.D. Prizzi l’ammenda di € 1500,00 (millecinquecento) ”. Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: la società U.S.D. Prizzi ha prodotto memoria difensiva con la quale indica la difficoltà di reclutamento di calciatori giovani per motivi logistici e geografici certamente ostativi. Ritenuto che le parti deferite sono chiamate a rispondere di mancata partecipazione ad un campionato Allievi o Giovanissimi o Juniores, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato. DELIBERA Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al Sig. Lupo Giuseppe (Presidente U.S.D. Prizzi) la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S. per mesi 3 (tre); alla società U.S.D. Prizzi, a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di € 1500,00 (millecinquecento). La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
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