COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 473 del 18.05.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Ragonese Antonino (Presidente A.P.D. Real Bagheria) Società A.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 473 del 18.05.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Ragonese Antonino (Presidente A.P.D. Real Bagheria) Società A.P.D. Real Bagheria (Pa) Procedimento 287/A Considerato che la Procura Federale con nota 217 pf 09-10 GS/reg del 09 Marzo 2010 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione all’articolo 32 comma 1 Regolamento L.N.D. in riferimento al punto 18 C.U. 1/08 LND nonché art. 4 comma 1) C.G.S. Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 04 Maggio 2010 con inizio alle ore 15,30.Dato atto che alla predetta udienza è presente il Sig. Ragonese Antonino. Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato infliggendo al Sig. Ragonese Antonino la inibizione per mesi 1 (uno); alla società A.P.D. Real Bagheria l’ammenda di € 1500,00 (millecinquecento) ”.Il Presidente, presente all’udienza, sottolinea le difficoltà che ha dovuto incontrare nella partecipazione al campionato regionale calcio a cinque serie C/1, essendo egli il solo ed unico dirigente ad accudire e curare l’attività con difficoltà anche nel reclutare giovani calciatori.Ritenuto che comunque le parti deferite sono chiamate a rispondere di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato. DELIBERA Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al Sig. Ragonese Antonino (Presidente A.P.D. Real Bagheria) la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S. per mesi 1 (uno); alla società A.P.D. Real Bagheria, a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di € 1000,00 (mille).La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
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