COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 473 del 18.05.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Angelo Salvatore Furco (Presidente A.S.D. Montemaggiore) Società

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 473 del 18.05.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Angelo Salvatore Furco (Presidente A.S.D. Montemaggiore) Società A.S.D. Montemaggiore (Pa) Procedimento 290/A Considerato che la Procura Federale con nota 6480/1145 pf 09-10 del 07 Aprile 2010 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.5 comma 1) e 4) C.G.S., nonché art. 4 comma 1) e 5 comma 2) C.G.S. Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 04 Maggio 2010 con inizio alle ore 15,30.Dato atto che alla predetta udienza le parti deferite non si sono presentate. Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato infliggendo al Sig. Angelo Salvatore Furco la inibizione per mesi 3 (tre); alla società A.S.D. Montemaggiore l’ammenda di € 3000,00 (tremila) ”. Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: la società A.S.D. Montemaggiore ha prodotto memoria difensiva dove si scusa del tono eccessivo di cui alle dichiarazioni esternate per iscritto, che non intendevano offendere nessuno, ma erano intese a protestare su circostanze negative verificatesi nel corso di gare, e poi reiterate. Ritenuto che le parti deferite devono rispondere di dichiarazioni con evidente carattere lesivo nei confronti di Organi Federali, e comunque in contrasto delle vigenti norme federali. DELIBERA Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al Sig. Angelo Salvatore Furco (Presidente A.S.D. Montemaggiore) la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S. per mesi 3 (tre); alla società A.S.D. Montemaggiore, a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di € 2000,00 (duemila).La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
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