COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 483 del 25.05.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO a carico Soc. Pol. Corleone, suo Presidente pro-tempore Sig.Salvatore Maggio e n.19 calciatori per violazione ar

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 483 del 25.05.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO a carico Soc. Pol. Corleone, suo Presidente pro-tempore Sig.Salvatore Maggio e n.19 calciatori per violazione art.1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art.43, commi 1,2,3 N.O.I.F., per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30/12/2000 n.36 e D.M. 13/05/1995. Campionato di 1° categoria 2008/2009 Procedimento 313/A-6 Con nota del 19/04/2010, debitamente inviata ai singoli interessati, il Presidente Federale F.I.G.C., esperiti gli opportuni accertamenti, ha rilevato che gli odierni deferiti non hanno ottemperato all’obbligo sancito dall’art.43, commi 1,2,3 N.O.I.F., sebbene ne avessero affermato l’avvenuto assolvimento con contestuale richiesta di tesseramento dei calciatori. In particolare la Società ed il suo Presidente sono stati deferiti innanzi questo Organo di Giustizia per non avere sottoposto n.19 calciatori, in dispositivo nominativamente identificati, a visita medica finalizzata all’accertamento dell’idoneità sportiva ed agonistica.I calciatori sono stati deferiti per avere partecipato a gare di campionato in assenza della certificazione obbligatoria.La Commissione Disciplinare territoriale, esaminati gli atti e ritenuta la natura documentale del deferimento, osserva: può acclararsi la responsabilità dei soggetti deferiti per quanto loro ascritto. Manca infatti agli atti del competente Organo Federale la prova dell’avvenuto possesso della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva ed agonistica dei tesserati in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, discende da precise norme di legge vigenti, ed in particolare dal D.M. 213 Maggio 1995 e dalla Legge Regione Siciliana n.36 del 30/12/2000.Da quanto sopra discende che i calciatori in argomento devono rispondere della violazione dell’art.1 comma 1 S.G.S., avendo accettato di tesserarsi o di partecipare a gare in assenza della certificazione obbligatoria. Ritenuto, in ordine alla quantificazione della sanzione, che alla società può essere inflitta un’ammenda che, nella sua misura, tenga conto sia del campionato di militanza che del numero dei calciatori non sottoposti a visita, che nella fattispecie si ritiene di potere quantificare in €.30,00 per ciascun tesserato non sottoposto alla prescritta visita medica, e di €.15,00 per ciascun tesserato sottoposto con significativo ritardo alla citata visita medica.Ciò premesso, questa decidente, contestato ritualmente l’addebito, rilevato che all’udienza del 18/05/2010 non sono comparsi i deferiti, ha acquisito agli atti del procedimento i certificati medici allegati alle memorie difensive inoltrate con nota del 17/05/2010.Da detti certificati è risultato che: il calciatore Vittorio Damiani era in regola per quanto alla disposta visita medica effettuata il 29/10/2008; sono stati sottoposti con significativo ritardo alla citata visita medica (29/12/2008 come in atti) i calciatori: Francesco Pietro Pipitò, tesserato per la società Pol. Corleone; Emanuele D’amico, Bernardo Di Palermo, Carmelo Galluzzo, Elvis Governali, Domenico Graziano, Cosimo Mondello, Giuseppe Picano, Dario Pomilla, Marco Pomilla, Antonino Venezia, Francesco Venezia, all’epoca dei fatti tesserati per la società Pol. Corleone ed attualmente svincolati; Carmelo Cerniglia all’epoca dei fatti in prestito dalla società Pol. Virtus Misilmeri ASD; sono risultati non sottoposti a preventiva visita medica i calciatori: Alessandro Di Gregorio, Alberto Galluzzo, Giovanni Scro, all’epoca dei fatti tesserati per la società Pol. Corleone ed attualmente svincolati; Giorgio Camastra all’epoca dei fatti in prestito dalla società ASD Stella D’Oriente; Leonardo Pernice all’epoca dei fatti in prestito dalla società ASD Audace Città di Monreale. P.Q.M. DELIBERA In accoglimento del proposto deferimento, di infliggere alla società l’ammenda di €.245,00 (duecentoquarantacinque); di inibire il suo Presidente pro-tempore Sig. Salvatore Maggio a tutto il 31/10/2010 (sanzione così quantificata per assicurarne la afflittività); di infliggere ai calciatori Francesco Pietro Pipitò, tesserato per la società Pol. Corleone; Emanuele D’amico, Bernardo Di Palermo, Carmelo Galluzzo, Elvis Governali, Domenico Graziano, Cosimo Mondello, Giuseppe Picano, Dario Pomilla, Marco Pomilla, Antonino Venezia, Francesco Venezia, Alessandro Di Gregorio, Alberto Galluzzo, Giovanni Scro, all’epoca dei fatti tesserati per la società Pol. Corleone ed attualmente svincolati; Giorgio Camastra all’epoca dei fatti in prestito dalla società ASD Stella D’Oriente; Carmelo Cerniglia all’epoca dei fatti in prestito dalla società Pol. Virtus Misilmeri ASD; Leonardo Pernice all’epoca dei fatti in prestito dalla società ASD Audace Città di Monreale: l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza del prescritto certificato medico. Di non dare luogo a procedersi nei confronti del calciatore Vittorio Damiani, risultato in regola per quanto alla disposta visita medica.Il presente provvedimento va comunicato alle parti interessate ed alla Presidenza della F.I.G.C.
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