COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 483 del 25.05.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Oddo Emanuele (Arbitro Effettivo Sezione Palermo) Società A.S.D. Tief

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 483 del 25.05.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Oddo Emanuele (Arbitro Effettivo Sezione Palermo) Società A.S.D. Tieffeparmonval (Pa) Procedimento 291/A Considerato che la Procura Federale con nota 6269/147 pf 09-10 SP/MS/vdb del 29 Marzo 2010 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in virtù quanto previsto dall’articolo 3 Regolamento A.I.A. ed in relazione all’articolo 40 comma 3) punto h del citato regolamento; la società della violazione dell’articolo 4 comma 2) C.G.S. Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 11 Maggio 2010 con inizio alle ore 15,30.Dato atto che alla predetta udienza sono presenti: A.E. Oddo Emanuele; Sig. Faraone Roberto (Dirigente A.S.D. Tieffeparmonval). Sentito il rappresentante la Procura Federale: “la Procura Federale contesta che la A.E. Oddo Emanuele, sospesa temporaneamente la gara di che trattasi per fare terminare le intemperanze, conferma di non ricordare tale avvenimento, come dichiarato all’Inquirente. La Procura Federale insiste sulla precedente domanda e, premesso che l’A.E. Oddo Emanuele dichiara che non gli è mai capitato di dovere sospendere gare per le intemperanze del pubblico, sollecita una risposta diversa dal “non ricordo”. L’ A.E. Oddo Emanuele conferma che tutto ciò non è successo. Inoltre non gli risultano lanci di pietra in campo e nessuno gli riferiva che le ruote del pulmino della società ospitante erano state sgonfiate e manomesse. Non ha visto infine arrivare pattuglie dei Carabinieri. Sostanzialmente l’A.E. Oddo Emanuele conferma quanto dichiarato all’Organo inquirente. La Procura Federale sottolinea che il trincerarsi dietro un “non ricordo” non è ammissibile anche perché si tratterebbe di un unico episodio avvenuto nella sua attività arbitrale e quindi sarebbe impossibile non ricordare. Considerato che la dirigenza A.S.D. Tieffeparmonval ha confermato con nota ufficiale che i fatti sono avvenuti dal momento che è stata formulata una lettera di ammissione e scuse. La Procura federale inoltre cita la memoria difensiva della A.S.D. Tieffeparmonval notando che tale memoria rimodula i comportamenti contestati e prende le distanze da quanto posto in essere da soggetti non identificati. Tuttavia quello che viene definito “fax di scuse” genericamente formulato, contiene invece una chiara ammissione di colpevolezza di tesserati della A.S.D. Tieffeparmonval, tanto più che oltre a tale ammissione la società dichiara la propria disponibilità ad intervenire economicamente per ripianare le spese sostenute per la riparazione del pulmino della società B. Nardi. Inoltre chiare erano le parole di condanna dei tesserati della A.S.D. Tieffeparmonval, addirittura sottolineate dalla intenzione di ritirare la squadra. Di fronte a tali encomiabili iniziative della A.S.D. Tieffeparmonval, stupisce oggi il ripensamento assunto e manifestato con i successivi comportamenti che sanno di “presa di distanza” non condivisibili. Per quanto sopra osservato la Procura Federale conclude con le seguenti richieste: infliggere al Sig. Oddo Emanuele la inibizione per mesi 6 (sei); infliggere alla società A.S.D. Tieffeparmonval l’ammenda di € 300,00 (trecento). Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: la società deferita ha prodotto una memoria difensiva dichiarando di non essere responsabile degli addebiti ascritti, perché estranea, e non riconoscendo alcun suo tesserato o sostenitore come autore o partecipante agli incidenti verificatisi e contestati che hanno avuto luogo durante la gara di che trattasi.Ritenuto che le parti deferite sono chiamate a rispondere di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato.DELIBERA Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al Sig. Oddo Emanuele (A.E. Sezione di Palermo) la inibizione a titolo di sospensione a svolgere qualsiasi attività ed in ogni ruolo in seno alla F.I.G.C. per mesi 6 (sei); alla società A.S.D. Tieffeparmonval l’ammenda di € 300,00 (trecento), tenuto conto del fax dalla stessa inviato a titolo di scuse.La presente delibera va notificata alle parti interessate, alla Procura Federale, nonché alla Procura Arbitrale (A.I.A. Roma) ed al C.R.A. Sicilia.
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