COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 483 del 25.05.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Munafò Felice (Presidente A.S.D. Trappitello) Sig. Sterrantino Gi

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 483 del 25.05.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Munafò Felice (Presidente A.S.D. Trappitello) Sig. Sterrantino Giuseppe (Dirigente A.S.D. Trappitello) Società A.S.D. Trappitello (Me) Procedimento 296/A Considerato che la Procura Federale con nota 333 pf 09-10 GS/Reg del 20 Marzo 2010, debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate, ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione all’articolo 38 comma 1) e 61 comma 1) N.O.I.F., nonché art. 4 comma 1) C.G.S. Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 11 Maggio 2010 con inizio alle ore 15,30.Dato atto che alla predetta udienza le parti deferite non si sono presentate. Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio di quanto loro addebitato infliggendo al Sig. Munafò Felice la inibizione per mesi 6 (sei); al Sig. Sterrantino Giuseppe la inibizione per mesi 3 (tre); alla società A.S.D. Trappitello l’ammenda di € 2500,00 (duemilacinquecento)”.Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna memoria difensiva.Ritenuto che le parti deferite sono chiamate a rispondere di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato.DELIBERA Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al Sig. Munafò Felice (Presidente A.S.D. Trappitello ) la inibizione per mesi 6 (sei); al Sig Sterrantino Giuseppe (Dirigente A.S.D. Trappitello), la inibizione per mesi 3 (tre), entrambi ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S.; alla società A.S.D. Trappitello, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, l’ammenda di € 2000,00 (duemila).La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
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