COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 483 del 25.05.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1. Sig. Giuseppe Antoci, per violazione dell’articolo 1 comma 1) del C.G.S.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 483 del 25.05.2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
1. Sig. Giuseppe Antoci, per violazione dell’articolo 1 comma 1) del C.G.S. in relazione all’applicazione della norma di cui all’articolo 21, commi 2) e 3), delle N.O.I.F., avendo ricoperto dal 7 Giugno 2002 al 30 Settembre 2008, data della sentenza dichiarativa di fallimento, la carica sociale di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società U.S. Ragusa s.r.l.
2. Sig.Giorgio Tuminello, per violazione dell’articolo 1 comma 1) del C.G.S. in relazione all’applicazione della norma di cui all’articolo 21, commi 2) e 3), delle N.O.I.F., avendo ricoperto dal 7 Giugno 2002 al 30 Settembre 2008, data della sentenza dichiarativa di fallimento, la carica sociale di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della società U.S. Ragusa s.r.l.
3. Sig. Giuseppe Scribano, per violazione dell’articolo 1 comma 1) del C.G.S. in relazione all’applicazione della norma di cui all’articolo 21, commi 2) e 3), delle N.O.I.F., avendo ricoperto dal 7 Giugno 2002 al 30 Settembre 2008, data della sentenza dichiarativa di fallimento, la carica sociale di membro del Consiglio di Amministrazione della società U.S. Ragusa s.r.l.
Procedimento 297/A
Considerato che la Procura Federale con nota 6701/121 pf 09-10 SP/ma del 14 Aprile 2010 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli articoli:
come in epigrafe indicati e specificati.Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 11 Maggio 2010 con inizio alle ore 15,30.Dato atto che alla predetta udienza le parti deferite non si sono presentate.Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso:
si evidenzia la continuità gestionale dell’ultimo Consiglio della società in carica sin dal 07 Agosto 2002 e fino al 30 Settembre 2008, data della sentenza di fallimento. Il Consiglio è composto da cinque soggetti proprietari di quote sociali della U.S. Ragusa s.r.l.
Sono stati deferiti solo tre soggetti perché tesserati come da foglio di censimento, mentre i rimanenti due non erano tesserati. L’ultimo bilancio depositato è al 30 Giugno 2005 e non sono stati depositati i due successivi. La cattiva gestione è confermata dalla sentenza, sia della Disciplinare che della Corte di Giustizia Federale, di punire Antoci e di penalizzare la società perché i soci effettuavano finanziamenti infruttiferi e finalizzati al risanamento della carenza patrimoniale che aveva causato la non ammissione al Campionato di “C2”.Dopo la ammissione alla “C2”, i soci riprendono i capitali precedentemente versati. La Procura ritiene che i documenti in atti evidenziano l’effettivo svolgimento delle funzioni gestionali dei tre soggetti deferiti, anche in relazione ai poteri attribuiti sia per i comportamenti assunti che hanno portato al grave dissesto economico della società.La Procura Federale in relazione alle cariche ed ai poteri espletati, chiede la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 19 -punto1- lettera h) C.G.S.:di anni 5 (cinque) al Presidente Sig. Giuseppe Antoci; di anni 4 (quattro) al Vice Presidente Sig. Giorgio Tuminello; di anni 3 (tre) al Sig. Giuseppe Scribano, membro del C.d.A.Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna memoria difensiva.Ritenuto che per quanto sopra evidenziato, i soggetti deferiti devono rispondere degli addebiti a loro carico statuiti, giusto atto di deferimento.
DELIBERA
Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:
al Sig. Giuseppe Antoci (Presidente U.S. Ragusa s.r.l.) la inibizione per anni 5 (cinque); al Sig. Giorgio Tuminello (Vice Presidente U.S. Ragusa s.r.l.) la inibizione per anni 4 (quattro); al Sig. Giuseppe Scribano (Consigliere società U.S. Ragusa s.r.l.) la inibizione per anni 3 (tre) – tutti ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 19 -punto1- lettera h) C.G.S. La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
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