COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 69 del 13/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare 25/ P – stagione sportiva 2009/2010 – Deferimento della Procura Federale nei confronti del Sig. Rosadi Silvano quale Presidente della U.S.D. Te

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 69 del 13/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare 25/ P - stagione sportiva 2009/2010 – Deferimento della Procura Federale nei confronti del Sig. Rosadi Silvano quale Presidente della U.S.D. Tegoleto, per la violazione dell’art. 5, comma 1 del C.G.S., nonché della medesima U.S.D. a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, c.1 del medesimo Codice. Questa Commissione nell’esaminare, nella riunione tenuta in data 18 novembre 2010, il reclamo proposto dalla U.S.D. Tegoleto avverso la decisione del G.S.T. di Arezzo, ha rilevato, nel contenuto del gravame, la esistenza di affermazioni e frasi atte a ledere la onorabilità dell’arbitro della gara in particolare e delle Istituzioni Federali in generale, per cui ha trasmesso il fascicolo alla Procura Federale per gli eventuali provvedimenti.L’Ufficio Inquirente, accertata la sussistenza delle violazioni indicate in epigrafe ha disposto il presente deferimento in ordine al quale questo Collegio ha effettuato la trattazione per la data odierna convocando le parti interessate nei modi di rito.Sono presenti: - per la Procura Federale, l’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto; - il tesserato Silvano Rosadi, in proprio e quale rappresentante della società deferita. Prima dell’inizio del dibattimento i soggetti deferiti, in proprio e per rappresentanza, dichiarano di aver raggiunto con la Procura Federale qui rappresentata un’ipotesi di accordo ex art. 23 del C.G.S. che sottopongono all’attenzione del Collegio. - al Presidente della Società, Silvano Rosadi, l’inibizione per mesi tre ridotta a mesi due per il rito. - alla U.S.D. Tegoleto, l’ammenda di €.500,00 ridotta ad €. 400,00 per il rito. La Commissione, sospeso il dibattimento, si riunisce in Camera di Consiglio, ed avendo ritenuta corretta la qualificazione dei fatti così come formulata dalle parti e rilevata la congruità delle sanzioni indicate, accoglie la proposta di accordo.Di conseguenza ORDINA la applicazione delle seguenti sanzioni: - al Presidente della Società, Silvano Rosadi, l’inibizione per mesi due. - alla U.S.D. Tegoleto, che risponde per la responsabilità diretta derivante dal comportamento del Presidente, l’ammenda di €. 400,00. DISPONE la chiusura del dibattimento relativamente ai soggetti che, sopra indicati, hanno richiesto e ottenuto la definizione concordata.
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