COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 70 del 20/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare 15/p OGGETTO: DEFERIMENTO DELLE SOCIETÀ DI PRIMA CATEGORIA POLISPORTIVA ALBERESE, A.S.D. GALLIANESE, U.S.D. LUCIGNANO, A.S.D. MARCIANO, U.S

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 70 del 20/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare 15/p OGGETTO: DEFERIMENTO DELLE SOCIETÀ DI PRIMA CATEGORIA POLISPORTIVA ALBERESE, A.S.D. GALLIANESE, U.S.D. LUCIGNANO, A.S.D. MARCIANO, U.S. MOLIN NUOVO A.S.D., POLISPORTIVA DILETTANTISTICA MONTECCHIO, G.S.D. ORENTANO CALCIO, POLISPORTIVA DILETTANTISTICA PRATO 2000, POLISPORTIVA SAN DONATO ACLI, A.S.D. SCANSANO, A.S.D. VILLA BASILICA E DEI RELATIVI PRESIDENTI PER MANCATA ATTIVITÀ GIOVANILE. Su segnalazione obbligatoria del Presidente Regionale della Lega Nazionale Dilettanti Toscana, datata 5/11/2009, la Procura Federale per mezzo del Procuratore competente, giusta delega conferita, in data 18/12/2008 ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 34 comma 15 dello Statuto e 32 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva,, deferiva i Presidenti e le Società di appartenenza di seguito indicati: • Russo Arturo, Polisportiva Alberese • Amerini Gino, A.S.D. Gallianese • Fabbri Fabio, U.S.D. Lucignano • Caposciutti Amelio, A.S.D. Marciano • Toci Graziano, U.S. Molin Nuovo A.S.D. • Romiti Daniele, Polisportiva Dilettantistica Montecchio • Poggetti Franco, G.S.D. Orentano Calcio • Betti Roberto, Polisportiva Dilettantistica Prato 2000 • Santori Maurizio, Polisportiva San Donato Acli • Ferrari Alessandro, A.S.D. Scansano • Nardini Giovanni, A.S.D. Villa Basilica per rispondere: “i primi della violazione di cui all'art.1 del C.G.S. in relazione all'art. 32, comma 1 e 7 del Regolamento della LND, come integrato dalle disposizioni emanate con CU n. 1 del 1/7/2009 della LND che qui si intendono integralmente richiamate, per aver contravvenuto all'obbligo di svolgere attività giovanile con la propria squadra al Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi indetti dal Settore per l'attività Giovanile e Scolastica, oppure, in alternativa, al campionato Juniores-Under 18 nella stagione sportiva 2009/2010” e “le Società per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S. per le violazioni ascritte al suo Presidente.” All'udienza tenutasi, in data 2 aprile 2010, dinanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale Toscana venivano evidenziate alcune censure in ordine alla mancato esercizio del diritto di difesa con riferimento alle produzioni documentali operate dalla Procura Federale nella medesima udienza e pertanto, condividendosi tale rilievo, in ossequio all'art. 32 comma 5 C.G.S. veniva disposto il differimento della discussione per la data del 14 maggio 2010. Tale decisione e la data di rinvio era pubblicata nel Comunicato Ufficiale ed il termine veniva concesso a tutte le società convocate (ad eccezione di coloro che volevano definire il procedimento ex art. 23 C.G.S. le cui posizioni venivano, ovviamente, stralciate) stante la regolarità delle notifiche. All'udienza del 14 maggio 2010 ed alla presenza del sostituto Procuratore Avv. Lombardi erano presenti le Società:  A.S.D. Gallianese in persona del Presidente Amerini Gino,  U.S. Molin Nuovo A.S.D. in persona del Presidente Toci Graziano,  Polisportiva Dilettantistica Prato 2000 in persona del Presidente Betti Roberto, Si verificava comunque che tutte le altre Società, ad eccezione della A.S.D. Castelnuovo e del relativo Presidente, erano state regolarmente convocate anche a mezzo di raccomandata A.R.. Le Società assenti risultano essere:  Polisportiva Alberese  U.S.D. Lucignano  A.S.D. Marciano  Polisportiva Dilettantistica Montecchio  G.S.D. Orentano Calcio  Polisportiva San Donato Acli  A.S.D. Scansano  A.S.D. Villa Basilica Il presidente della Commissione illustrava dunque ai presenti il capo di incolpazione comune e quindi dava parola al Sostituto Procuratore Federale il quale, specificava che il deferimento prendeva avvio da una doverosa segnalazione del Presidente del Comitato regionale Toscana, Organo preposto al controllo delle iscrizioni ai campionati. Il Viceprocuratore segnalava che l'omissione, ad avviso dell'organo di accusa, integra gli estremi della violazione di cui all'art. 32 comma 1 del Regolamento della L.N.D. ascrivibile ai Presidenti delle Società e, per immedesimazione organica, alle relative Società. La Procura, ritenendo provate per “tabulas” le violazioni, anche con riferimento alla documentazione depositata, chiedeva affermarsi le responsabilità ascritte e quindi comminarsi per le Società un'ammenda pari a 1.500,00 Euro e per i Presidenti l'inibizione per giorni 40. I rappresentanti della Società presenti, dopo aver attestato la regolarità del Procedimento, chiedevano concordemente di potersi avvalere di quanto disposto dall'art. 23 C.G.S ricercando un accordo con la Procura Federale. Successivamente tale accordo veniva raggiunto sulle sanzioni disciplinari la cui entità veniva così determinata: per le tre Società ammenda pari a 1.000,00 Euro e per i Presidenti l'inibizione pari a giorni 30 al netto delle riduzioni previste per il rito. La Commissione, riunita in camera di consiglio, omologava l'accordo intervenuto dandone notizia alle parti. Iniziava l'attività dibattimentale ed il Presidente dava dunque la parola al Rappresentante della Procura il quale chiedeva applicarsi alle società deferite ammenda pari a 1.500,00 Euro e per i Presidenti l'inibizione pari a giorni 40. Il deferimento è fondato e deve essere accolto. Appare evidente che non residui alcun dubbio sulla sussistenza dei fatti contestati che, come correttamente evidenziato dal Presidente Regionale, trovano pieno conforto documentale. Nel merito rileva che nel C.U. n. 1 del 1 luglio 2009, allegato al deferimento dalla Procura si legge al titolo “attività giovanile “Alle Società di 1a Categoria fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi, indetti dal Settore per l'attività Giovanile e Scolastica, oppure, in alternativa, al Campionato "Juniores-Under 18" (v. punto A/9 - 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale). Le Società di 1.a Categoria che non rispettano il predetto obbligo, anche se conseguente ad esclusione dai Campionati suddetti dopo il loro inizio, verranno segnalate alla Procura Federale per violazione delle norme di cui all'art. 1, del Codice di Giustizia Sportiva. A fronte dell'inosservanza dell'obbligo di cui sopra. l'Organo Disciplinare adotterà sanzioni pecuniarie di importo variabile fino ad un massimo di € 1.500,00. Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ad altra attività indetta dal Settore per l'attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. La partecipazione a tali attività può costituire attenuante nella determinazione della sanzione da infliggere per violazione degli obblighi sopraindicati.” La fondatezza degli addebiti mossi risulta documentalmente provata e pertanto acclarata la sussistenza della violazione non resta che specificare la sanzione inibitoria da applicarsi nei confronti dei Presidenti. Pur comprendendo le note difficoltà organizzative delle Società la finalità di diffusione del giuoco calcio anche tra i giovanissimi appare meritevole di massima tutela anche in considerazione dello “sgravio” solo di poche Società su tante altre che si impegnano efficacemente. Pertanto appare equa la sanzione richiesta anche nell'ottica del “risparmio” ottenuto dalla mancata applicazione della norma dovendosi irrogare l'ammenda richiesta di 1.500,00 Euro per le società e l'inibizione per giorni 40 per i relativi Presidenti. P.Q.M. La C.D.T. applica, ex art. 23 C.G.S. alle Società A.S.D. Gallianese, U.S. Molin Nuovo A.S.D. e Polisportiva Dilettantistica Prato 2000, l'ammenda di Euro 1.000,00 ed ai relativi Presidenti Amerini Gino, Toci Graziano e Betti Roberto l'inibizione per giorni 30. La C.D.T. applica alle restanti società Polisportiva Alberese, U.S.D. Lucignano, A.S.D. Marciano, Polisportiva Dilettantistica Montecchio, G.S.D. Orentano Calcio, Polisportiva San Donato Acli e A.S.D. Scansano l'ammenda di Euro 1.500,00 ed ai relativi Presidenti Russo Arturo,Fabbri Fabio, Caposciutti Amelio, Romiti Daniele, Poggetti Franco, Santori Maurizio, Ferrari Alessandro e Nardini Giovanni l'inibizione per giorni 40.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it