COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 70 del 20/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare 203/ Gara O’Range Club Pescaiola – Firenze Ovest (1-3) dell’11/04/2010. Campionato di Promozione. In C.U. n.59 del 15/04/2010 C.R.T. Recl

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 70 del 20/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare 203/ Gara O’Range Club Pescaiola – Firenze Ovest (1-3) dell’11/04/2010. Campionato di Promozione. In C.U. n.59 del 15/04/2010 C.R.T. Reclama la società O’Range Club Pescaiola avverso la squalifica fino al 15/07/2010 del calciatore Lapini Lorenzo il quale “correva dietro al D.G. dandogli dei piccoli strattona menti alla divisa per attirarne l’attenzione. Accompagnava tale gesto con frase offensiva”. La reclamante ribadisce fondamentalmente l’assoluta innocenza del gesto del proprio tesserato, giustificando la condotta ingiuriosa con l’eccitazione del momento. Chiede una riduzione della sanzione e di essere presente all’udienza di discussione del reclamo. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, ribadisce la non violenza del gesto posto in essere dal Lapini. Conferma la frase offensiva. Il rappresentante della società, unitamente al legale della stessa, convocati per l’udienza del 14/05/2010, con toni pacati e corretti, preso atto del contenuto del supplemento di rapporto, ha ribadito sostanzialmente il contenuto dello stesso, ponendo l’accento sulla pregressa correttezza del proprio tesserato. La C.D. esaminati gli atti ufficiali, accoglie il reclamo. La condotta del Lapini deve essere censurata sia per i modi che per i termini in cui è stata posta in essere. Tuttavia, in punto di quantificazione della sanzione, il Collegio ritiene che la stessa è da considerarsi troppo severa, tenuto conto del fatto che l’arbitro non ha subito alcun danno se non una sorta di fastidio posto in essere dal comportamento del calciatore. P.Q.M. La C.D.T.T. accoglie il reclamo e, per l’effetto, cassa la decisione del G.S. riducendo la squalifica dalla data del 15/07/2010 a tutto il 15/06/2010. Dispone il non addebito della tassa di reclamo.
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