COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 71 del 27/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 209 stagione sportiva 2009/2010 Reclamo della U.S.D. Rignanese avverso la decisione del G.S.T. che ha squalif

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 71 del 27/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 209 stagione sportiva 2009/2010 Reclamo della U.S.D. Rignanese avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato per tre gare il calciatore Mauro Morandini. C.U. n.69 del 13/05/2010. Nel corso della gara “ Firenze Ovest – Rignanese”, valevole per il campionato di promozione, il calciatore in oggetto veniva espulso dal terreno di gioco per aver colpito con una testata al volto un giocatore avversario. Per tale condotta il sig. Morandini veniva sanzionato, per condotta violenta, con una squalifica per tre giornate. Avverso la decisione del G.S. propone reclamo la società Rignanese, la quale si lamenta sia della descrizione del fatto, così come riportato a verbale dall’arbitro,sia della misura della sanzione, ritenuta eccessiva rispetto a quanto realmente accaduto. La reclamante sostiene che il proprio tesserato,pur avendo avuto una reazione censurabile, ha soltanto avvicinato la testa, con fare minaccioso, a quella dell’avversario senza però colpirlo. A tal fine rileva come il calciatore colpito non abbia riportato alcuna ferita; che non è stato necessario alcun intervento del massaggiatore; che al termine del primo tempo sono stati recuperati soltanto 4 minuti, ampiamente giustificati da 4 ammonizioni e tre espulsioni. L’arbitro nel supplemento di rapporto gara ribadisce che il calciatore Morandini ha colpito con una testata al volto il calciatore Cirri Mirko, seppure in maniera non violenta. Afferma che alla notifica dell’espulsione entrambi i giocatori hanno abbandonato il campo e, pertanto, non era a conoscenza di un successivo intervento del massaggiatore. Dall’esame degli atti del procedimento emerge in maniera incontestabile la condotta violenta del calciatore in questione, seppur avvenuta come forma di reazione ad un colpo ricevuto dal giocatore avversario, anch’esso espulso dal terreno di gioco. La sanzione comminata dal G.S. appare consona al comportamento tenuto dal calciatore.Il G.S. ha tenuto conto,infatti, dell’assenza di conseguenze fisiche alla condotta del sig. Morandini, avendo comminato la sanzione minima prevista per circostanze di questo tipo. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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