COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 71 del 27/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE 205 Stagione Sportiva 2009/2010 Reclamo U.S. Vicchio Avverso Squalifica Del Calciatore Coppola Morris Fino

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 71 del 27/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE 205 Stagione Sportiva 2009/2010 Reclamo U.S. Vicchio Avverso Squalifica Del Calciatore Coppola Morris Fino Al 22\4\2010 (C.U. N° 60 Del 22\4\2010) Reclama il U.S. Vicchio avverso la squalifica in oggetto comminata dal G.S. Territoriale della Toscana con la seguente motivazione: “ Mentre dissentiva da una decisione arbitrale, lo colpiva con entrambi i pugni chiusi in piena schiena e lo spingeva in avanti di tre passi. Nel contempo lo offendeva. A fine gara si univa ad altri compagni per rivolgere un applauso ironico nei confronti del suddetto Ufficiale di Gara.”. La reclamante pur ammettendo i fatti, asserisce trattarsi di gesto maldestro per attirare l’attenzione dell’arbitro senza alcuna intenzione lesiva, la società giudica il comportamento del calciatore sicuramente sanzionabile e deprecabile, ma non nella misura decisa dal G.S.T., richiama altresì i precedenti disciplinari del giocatore. Chiede pertanto una riduzione della squalifica. La C.D. esaminato il reclamo, acquisito il supplemento di rapporto, decide di accogliere il reclamo. L’arbitro nel supplemento ribadisce l’assoluta volontarietà del gesto del Coppola e conferma il rapporto, né del resto la reclamante ne aveva contestato il contenuto, conferma altresì di non aver avuto alcuna conseguenza dal gesto. Accertata la volontarietà del gesto la C.D. rileva come il comportamento del calciatore, pur avvertito dal D.G. come un contatto piuttosto forte ed a pugni chiusi, rivesta piuttosto le caratteristiche di una spinta inferta a mani chiuse. La forza dell’impatto pur avendo spostato il D.G. non ha provocato alcuna conseguenza. Del resto la dinamica ed il tenore della frase che ha accompagnato il gesto propendono per un gesto di esagerata protesta e non per un intento lesivo. L’episodio resta comunque grave e meritevole di sanzione esemplare, ma che la C.D. stima equa in mesi otto di squalifica. P.Q.M. La C.D. in accoglimento del reclamo riduce la squalifica al calciatore Coppola Morris fino al 22 dicembre 2010, ordina restituirsi la tassa di reclamo.
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