COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 71 del 27/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE 24/ P – stagione sportiva 2009/2010 – Deferimento della Procura Federale nei confronti di: – Rodrigo D

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 71 del 27/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE 24/ P - stagione sportiva 2009/2010 – Deferimento della Procura Federale nei confronti di: - Rodrigo Dyrma, calciatore tesserato per l’A.C. Coiano Santa Lucia A.S.D., per la violazione degli artt. 1, comma 1 e dell’art. 10, comma 2 del C.G.S. in relazione all’art. 40, comma 4 delle N-O-I-F-; - Mauro Mazzoni, dirigente, Presidente del G.S. Mezzana A.S.D. per le medesime violazioni di cui sopra; - G.S. Mezzana A.S.D. per rispondere della responsabilità diretta prevista dall’art. 40, comma 1, del C.G.S., per il comportamento del proprio Presidente; - A.C. Coiano Santa Lucia A.S.D. per la responsabilità oggettiva conseguente a quanto commesso dal calciatore Rodrigo Dyrma. Questa Commissione, ricevuto da parte della Procura Federale il deferimento rubricato in epigrafe, ha disposto che la trattazione avvenga nella data odierna, dando di ciò comunicazione, con le modalità di rito, alle parti interessate. Il dibattimento avviene alla presenza dei Signori: - Avvocato Marco Stefanini, Sostituto Procuratore Federale; - Mauro Mazzoni, Presidente del G.S. Mezzana A.S.D. difeso dall’Avvocato Stefano Belli del Foro di Prato, il quale difende anche la Società; - il calciatore Rodrigo Dyrma, tesserato per il G.S. Mezzana, per quanto ritualmente convocato è assente. - l’A.C. Coiano è a sua volta rappresentata dal Presidente Becheri……….. Fatto La Delegazione Provinciale di Prato ricevuta, in data 18 settembre 2009, da parte del G.S. Mezzana A.S.D. la richiesta di tesseramento del giovane Dyrma Rodrigo, rilevava prontamente che detto calciatore era regolarmente tesserato, a far data dal 16 luglio del medesimo anno, per l’ A.C. Coiano Santa Lucia A.S.D.. Conseguentemente dava comunicazione di quanto sopra al C.R.T. il quale trasmetteva per le incombenze del caso il fascicolo alla Procura Federale. Detto Ufficio constatava la effettiva duplicazione della richiesta di tesseramento attuata con la richiesta del G.S. Mezzana e provvedeva a deferire a questa Commissione tutti i soggetti e gli Enti coinvolti. Il G.S. Mezzana ed il suo Presidente hanno depositato, tramite l’Avvocato Stefano Belli del Foro di Prato, tempestiva memoria nella quale ripercorrendo i fatti rileva che il calciatore nel quadriennio precedente era stato sempre tesserato, con rinnovo di tesseramento annuale, per il G.S. Mezzana e che al momento della presentazione del calciatore nella sede della Società questa ha ritenuto di rinnovare ancora una volta il contratto non essendo a conoscenza del fatto che il calciatore si era già tesserato per altra squadra. Invoca il principio di buona fede e, riservandosi di avvalersi di quanto previsto dall’art. 23 del C.G.S., chiede che, in caso di mancata applicazione di detta norma, le sanzioni vengano applicate nella misura minima prevista. Prima dell’inizio del dibattimento i soggetti deferiti presenti, come sopra rappresentanti, dichiarano di aver raggiunto con la Procura Federale qui rappresentata un’ipotesi di accordo ex art. 23 del C.G.S. che sottopongono alla attenzione del Collegio. - al Sig, Mauro Mazzoni, Presidente del G.S. Mezzana A.S.D. la inibizione per un mese sulla sanzione base di mesi due; - al G.S. Mezzana, in conseguenza della applicazione del principio di responsabilità diretta, l’ammenda di € 200,00 (duecento) sulla sanzione base di euro trecento - all’A.C. Coiano l’ammenda di € 150,00 (centocinquanta) sulla sanzione base di euro duecento. La Commissione, sospeso il dibattimento, si riunisce in Camera di Consiglio, ed avendo ritenuta corretta la qualificazione dei fatti così come formulata dalle parti e rilevata la congruità delle sanzioni indicata, accoglie la proposta di accordo. Di conseguenza ORDINA la applicazione delle seguenti sanzioni: - al Sig, Mauro Mazzoni, Presidente del G.S. Mezzana A.S.D. la inibizione per un mese; - al G.S. Mezzana, in conseguenza della applicazione del principio di responsabilità diretta, l’ammenda di € 200,00 (duecento); - all’A.C. Coiano l’ammenda di € 150,00 (centocinquanta). - DISPONE la chiusura del dibattimento relativamente ai soggetti sopra indicati. Il dibattimento prosegue nei confronti del calciatore Rodrigo Dyrma, assente. L’Avvocato Stefanini riafferma la responsabilità del calciatore così come risulta dagli atti istruttori, chiede infliggersi al deferito la squalifica per due giornate di campionato. La C.D.T.T., rilevato che quanto addebitato al calciatore risulta “per tabula”, accoglie il deferimento e ritiene congrua la sanzione richiesta. P.Q.M. la C.D.T.T infligge al calciatore Rodrigo Dyrma, tesserato per l’A.C. Coiano S.Lucia, la squalifica per due giornate di gara.
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