COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 73 del 04/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare 29/ P – stagione sportiva 2009/2010 – Deferimento della Procura Federale nei confronti della U.S. Sales A.S.D. cui viene contestata la violaz

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 73 del 04/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare 29/ P - stagione sportiva 2009/2010 – Deferimento della Procura Federale nei confronti della U.S. Sales A.S.D. cui viene contestata la violazione dell’art.4, comma 2, del C.G.S. a seguito del comportamento antiregolamentare tenuto dall’allenatore Sig. Carlo Gioli. - Il medico sociale e Dirigente della U.S. Affrico, Prof. Carlo Rostagno ha segnalato al C.R.T. ed alla Procura Federale di essere stato ostacolato nel suo tentativo di prestare soccorso ad un calciatore di detta squadra, infortunatosi seriamente. - L’impedimento, avvenuto nel corso della gara U.S. Sales A.S.D. vs U.S.Affrico A.S.D, disputata in data 17/10/2009 per il campionato “giovanissimi”, sarebbe stato posto in essere dal Sig. Carlo Gioli, allenatore della squadra dell’U.S. Sales. - Il denunciante altresì lamenta di essere stato, nell’occasione, ingiuriato ed offeso dal Gioli. - La Procura, acquisite le deposizioni tanto del Ristagno, che ha confermato quanto indicato sulla denuncia, quanto del Gioli, il quale ha ammesso di aver impedito l’intervento del medico, disponeva il deferimento precisando che per quanto riguarda il Gioli è stato avviato autonomo deferimento presso il Settore Tecnico ai sensi dell’art. 36, comma 2, del relativo Regolamento. - Il Presidente della C.D., illustrati i fatti quali risultano dagli atti, dichiara aperto il dibattimento alla presenza delle parti ritualmente convocate e precisamente: - - l’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto, in rappresentanza della Procura Federale; - - la Società U.S. Sales nella persona del Sig Alessandro Scrucca, suo legale rappresentante, unitamente al suo difensore avv. Ormi. - L’Avvocato Stefanini, per conto della Procura Federale, illustra l’iter svolto dal proprio Ufficio, che ha portato al deferimento; ritiene del tutto provati i fatti, e conclude con la richiesta di comminazione dell’ammenda di € 600,00 a carico della società. - La Società a sua volta ripercorre i fatti dando ad essi una valenza diversa. - Evidenzia come il prof. Rostagno fosse in lista in qualità di massaggiatore e non di medico, e come non vi fosse alcun obbligo da parte della società Sales di far visitare il proprio giocatore da persona che ufficialmente rivestiva la qualità di massaggiatore. Ritiene, pertanto, forzata, la circostanza che fosse nota a tutti la professionalità del Rostagno. - Ricorda, altresì, come l’atto di denuncia del medico fosse indirizzato anche alla Procura presso il Tribunale dei Minori, ma come nessun provvedimento sia stato emesso da detta Autorità Giudiziaria. - Si sofferma, altresì, sul fatto che il giocatore abbia comunque beneficiato di pronte cure, indipendentemente dal dott. Rostagno. - Infine evidenzia, oltre alla mancanza di riscontro delle offese, come la preoccupazione di tutti, compreso l’allenatore Gioli, sia stata quella di soccorrere il giocatore, non di farlo visitare dal Rostagno. - Conclude, quindi, con la richiesta di proscioglimento. - La C.D. esaminati gli atti e le dichiarazioni rese in questa sede. ritiene il deferimento da accogliere. - Questo Collegio ritiene che quanto denunciato dal dr Rostagno sia in effetti accaduto, ancorchè probabilmente quanto vissuto dal medico in quegli istanti possa aver sofferto di una non completa oggettività, stante i rapporti che legano il medesimo (per stessa apprezzabile ammissione del dottore) con il ragazzo infortunato. - Esaminata tutta la documentazione agli atti, questi gli elementi principali su cui si fonda il convincimento di questa Commissione: - risulta provato, come indicato in replica anche dalla procura, che fosse nota la professionalità del dr Rostagno, e che questi si sia prontamente attivato con lo scopo di soccorrere il ragazzo. - Parimenti, non si può sottacere come non vi sia stata una sorta di “omissione di soccorso”, fatto questo che non emerge dagli atti (è indubbio che il ragazzo sia poi stato fatto visitare, e che sia stato portato al Pronto Soccorso) e che non è contestato dalla Procura. Il Rostagno, oltretutto, riesce a visitare il ragazzo, ma su espressa richiesta di un genitore. - Pare però evidente come il Gioli abbia ostacolato le intenzioni del medico, anche a seguito delle ammissioni e difese assunte, ancorchè con motivazioni diverse rispetto alla tesi accusatoria. E il comportamento del Rostagno, che oltre a notiziare la Federazione, si preoccupa (probabilmente per eccesso di zelo o di coinvolgimento emotivo) di informare il Tribunale dei minori, prova indirettamente come vi sia effettivamente stato un comportamento ostativo da parte del Gioli. - Acclarato quindi che il Gioli si sia effettivamente interposto fra il medico e il ragazzo infortunato, rimane da decidere in termini di entità e congruità della sanzione richiesta dalla Procura. - La Commissione disciplinare ritiene che quanto accaduto sia stato condizionato da forti spinte emotive, che hanno portato a comportamenti sopra le righe. E’ altresì vero, però, soprattutto in un campionato giovanissimi, che certe tensioni e certi comportamenti (ci si riferisce ovviamente al Gioli), non dovrebbero trovare spazio. Si rimane infatti perplessi, di fronte ad un infortunio serio, nel vedere l’allenatore che impedisce ad un medico (conosciuto anche come tale) di avvicinarsi al giovane giocatore per accertarne le condizioni. - Ciò detto, si ritiene di poter irrogare una sanzione mitigata rispetto a quanto richiesto, in virtù di quanto sopra esposto. P.Q.M. - la C.D., in accoglimento del deferimento, delibera di infliggere alla U.S. Sales A.S.D. la sanzione di € 300,00 (trecento/00).
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