COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 136 del 04/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.C. TRESTINA IN RIFERIMENTO ALLA GARA S.C. TRESTINA – VOLUNTAS CALCIO SPOLETO DISPU

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 136 del 04/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.C. TRESTINA IN RIFERIMENTO ALLA GARA S.C. TRESTINA – VOLUNTAS CALCIO SPOLETO DISPUTATA IL 09.04.2010 A DERUTA - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.127 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 12.05.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA. - PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE ANTONELLI ROBERTO PER CINQUE GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 03.06.2010, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi: richiesta di riduzione della sanzione. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presenta l’arbitro della gara, ma soltanto la società reclamante. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: Emerge dagli atti, come evidenziato in sede di reclamo, che il comportamento tenuto dal calciatore Antonelli è stato determinato dall’atteggiamento provocatorio di cui si è reso protagonista il calciatore avversario. Va inoltre considerato che il gesto compiuto nei confronti dell’atleta della squadra avversaria (mano sul volto) non ha avuto alcuna conseguenza fisica per quest’ultimo e deve quindi essere valutata come espressione di atteggiamento minaccioso ma non violento. Tali motivi inducono a ridurre a tre giornate la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Antonelli Roberto. P.Q.M. in accoglimento del reclamo proposto dalla società S.C. Trestina riduce la squalifica inflitta dal G.S al calciatore Antonelli Roberto a tre giornate di gara. - DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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