CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 01 aprile 2010 promosso da: Potenza Sport Club s.r.l. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO ARBITRALE Prof. Avv. Massimo Zaccheo Presidente Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini Arbitro Prof. Avv. Maurizio Benincasa
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 01 aprile 2010 promosso da: Potenza Sport Club s.r.l. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio
IL COLLEGIO ARBITRALE
Prof. Avv. Massimo Zaccheo Presidente
Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini Arbitro
Prof. Avv. Maurizio Benincasa Arbitro
riunito in conferenza personale in data 1 aprile 2010 presso la sede dell’Arbitrato in Roma, ha pronunciato all’unanimità il seguente
L O D O
nel procedimento di arbitrato (prot. n. 0645 del 22 marzo 2010) promosso dal:Potenza Sport Club s.r.l., con sede in Potenza, viale Marconi n. 189, C.F./P.IVA 01477250763, in persona del suo Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, dott. Donato Arcieri, rappresentata e difesa dagli avv.ti Eduardo Chiacchio, prof. Francesco di Ciommo e Michele Cozzone ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Napoli, al Centro Direzionale – Isola A/7. - parte istanti
Contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, con sede in Roma, via Gregorio Allegri n. 14, in persona del presidente pro tempore, dott. Giancarlo Abete, Stadio Olimpico – Tribuna Tevere - Gate 37 - 1° piano – stanza 1.54 00194 Roma rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Roma via Po n. 9.- parte intimata
IN FATTO
A) Con atto depositato il 22.03.2010 presso la segreteria del TNAS (Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport), Potenza Sport Club s.r.l. (di seguito, per brevità, Potenza) ha così riassunto i fatti di causa:1) in data 24.07.2008, il Procuratore Federale ha deferito il Potenza dinanzi alla Commissione Nazionale della FIGC, a titolo di responsabilità diretta, per una serie di violazioni al Codice di Giustizia Sportiva (artt. 7, commi 1 e 6, e 1, comma 1) ascritte ai suoi legali rappresentanti pro tempore, sigg.ri Giuseppe Postiglione e Pasquale Guizio, accusati di concorso in illecito sportivo, per aver posto in essere condotte dirette ad alterare il regolare svolgimento della gara Potenza – Salernitana del 20.04.2008, nonché di inadempienza ai doveri di lealtà, correttezza e probità in riferimento all’atteggiamento dai medesimi tenuto in sede di audizione dinanzi agli organi inquirenti; 2) con delibera del 07.08.2008, la Commissione Disciplinare Nazionale ha prosciolto i sigg.ri Postiglione e Guizio (ed, in via diretta, il Potenza) per gli addebiti relativi alla partecipazione al contestato illecito sportivo, riconoscendo i medesimi colpevoli della sola violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver schierato la miglior formazione in occasione della gara Potenza – Salernitana sopra citata; conseguentemente, ai due dirigenti sono state rispettivamente inflitte le inibizioni fino al 5.02.2009 e fino al 5.05.2009, mentre il Potenza ha subito una penalizzazione di tre punti in classifica e un’ammenda di € 50.000,00; 3) in data 9.01.2010, il Procuratore Federale ha proposto, dinanzi alla Corte di Giustizia Federale, ricorso per revocazione ex art. 39, comma 1 lett. d) del C.G.S., in quanto, a seguito della notizia dell’arresto dei sigg.ri Postiglione e Guizio e dell’acquisizione degli atti del procedimento penale in corso presso la Procura della Repubblica di Potenza, sarebbero emersi fatti nuovi; 4) con pronuncia del 19.03.2010, la Corte di Giustizia Federale ha dichiarato ammissibile la revocazione nei confronti del solo sig. Postiglione e della società Potenza Sport Club s.r.l. e, nel merito, ha accolto il reclamo, escludendo il Potenza dal Campionato di competenza, con assegnazione della medesima società, con successivo provvedimento del Consiglio Federale, ad uno dei Campionati di categoria inferiore. 5) Così descritti i fatti, il Potenza ha formulato l’istanza per cui è arbitrato, chiedendo di: “A) accertare e dichiarare l’illegittimità e l’infondatezza della decisione della Corte di Giustizia Federale della FIGC, assunta nella riunione del 19.03.2010 e pubblicata, limitatamente al dispositivo, sul C.U. n. 200/CGF, con cui, in accoglimento del ricorso per revocazione ex art. 39 comma 1 lettera d) del Codice di Giustizia Sportiva proposto in data 9 Gennaio 2010 dal Procuratore Federale avverso la delibera della Commissione Disciplinare Nazionale, pubblicata sul C.U. n. 14/CDN del 07 Agosto 2008, in esito al deferimento dello stesso Organo requirente del 24 Luglio 2008 (Prot. n. 448/1173pf07-08/SP/ma) a carico dell’odierna istante, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del C.G.S., in ordine alle presunte violazioni (art. 7 commi 1 e 6 ed art. 1 comma 1 dl C.G.S.) ascritte al suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, sig. Giuseppe Postiglione, veniva comminata alla Società Potenza Sport Club s.r.l. la sanzione della esclusione del Campionato di competenza con assegnazione, ad opera del Consiglio Federale, ad uno dei Campionati di Calciatori inferiore; B) per l’effetto, annullare, in parte qua, l’impugnata decisione e la relativa sanzione, con integrale ripristino della pronuncia di primo grado della Commissione Disciplinare Nazionale; C) in subordine, irrogare alla Società lucana la sola penalizzazione in classifica, ovvero, in via estremamente gradata, la retrocessione al Campionato Lega Pro di Seconda Divisione, in luogo della statuita sanzione della esclusione dal Campionato di competenza; D) previa, in ogni caso, la sospensione cautelare del provvedimento in questione, con effetto dalla data della sua emanazione (19 marzo 2010), ai sensi dell’art. 23 commi 1 e 2 del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina degli Arbitri, ricorrendo entrambi i presupposti (fumus boni iuris e pericolo di danno grave ed irreparabile) all’uopo richiesti; E) con vittoria di spese, diritti, onorari ed accessori di causa ovvero, in subordine, con compensazione delle spese stesse tra le parti costituite”. B): La Federazione Italiana Giuoco Calcio si è costituita in giudizio nello stesso giorno al fine di ovviare alle esigenze di celerità richieste dalla peculiarità della controversia, riservandosi di svolgere le proprie difese entro i termini di rito. C) In data 23.03.2010 si è quindi costituito il Collegio arbitrale, composto dal prof. avv. Tommaso Edoardo Frosini e dal prof. avv. Maurizio Benincasa, nonchè dal prof. avv. Massimo Zaccheo, dai primi due nominato quale terzo arbitro con funzioni di presidente. In data 25.03.2010 si è tenuta la prima udienza nel corso della quale il Collegio ha preso atto della rinuncia di parte istante alla domanda cautelare dalla medesima proposta ed ha concesso ad entrambe le parti termine fino al 31.03.2010 per il deposito di memorie, fissando l’udienza di discussione al .04.2010. D) In ottemperanza al suddetto termine le parti hanno provveduto a depositare le rispettive memorie difensive. Parte istante ha sostanzialmente reiterato le deduzioni già formulate nell’istanza arbitrale, mentre la FIGC ha ampiamente contestato le tesi avversarie, sottolineando l’assoluta correttezza delle decisioni adottate dalla Corte di Giustizia Federale. E) All’udienza dell’1.04.2010, entrambe le parti hanno provveduto al deposito di nuovi documenti ed il Collegio, all’esito della discussione, ha emesso il solo dispositivo, riservandosi di comunicare successivamente il testo integrale del lodo. IN DIRITTO 1) Il Collegio valuta opportuno muovere dalle eccezioni preliminari proposte dalla difesa del Potenza avverso il provvedimento reso dalla Corte di Giustizia Federale. A tal riguardo, il Potenza ha sollevato tre diversi ordini di eccezione. 1.1.) Nella prima, viene contestata la tardività del ricorso per revocazione proposto innanzi alla Corte di Giustizia Federale, a causa del mancato rispetto del termine previsto dall’art. 39, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva. Secondo la disposizione da ultimo citata, infatti, le decisioni inappellabili o irrevocabili possono essere impugnate per revocazione entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti. Ebbene, secondo la tesi sostenuta dall’istante, il Procuratore Federale avrebbe avuto contezza dei fatti utilizzati a sostegno della propria istanza di revocazione fin dal 23.11.2009; data in cui ha provveduto ad aprire apposito fascicolo relativo all’avvenuto arresto del presidente del Potenza, sig. Postiglione, per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla frode sportiva. Ciò nonostante, la Procura Federale ha provveduto ad inoltrare il ricorso per revocazione solo in data 9.01.2010 e, quindi, decorsi i trenta giorni stabiliti dal citato art. 39, comma 1, C.G.S. Ad avviso del Collegio, la tesi sostenuta dal Potenza non è condivisibile. Come correttamente affermato dalla Corte di Giustizia Federale nel provvedimento oggetto della presente controversia, nonché dalla difesa della FIGC, il termine di trenta giorni previsto dall’art. 39, comma 1, C.G.S., non può decorrere dal momento nel quale il ricorrente ha ottenuto le sommarie informazioni circa l’esistenza di fatti o documenti idonei a comportare, ove precedentemente acquisiti, una diversa pronuncia. Il momento dal quale far decorrere il termine di trenta giorni, al contrario, deve coincidere con la data nella quale la Procura Federale ha ottenuto dalla Procura della Repubblica la copia degli atti del procedimento penale. È solo in questo momento, infatti, che la Procura Federale ha potuto acquisire una conoscenza piena dei fatti e dei documenti sui quali ha, successivamente, fondato il proprio ricorso per revocazione. Ciò premesso, si osserva che la Procura Federale è entrata in possesso degli atti relativi al procedimento penale solo in data 11.12.2009; pertanto, il ricorso per revocazione dalla medesima inoltrato in data 9.01.2010 è assolutamente tempestivo ex art. 39, comma 1, C.G.S. 1.2.) Con specifico riguardo alla seconda eccezione preliminare, la società istante sostiene l’inammissibilità del ricorso per revocazione per assenza dei requisiti richiesti dall’art. 39, comma 1, lettera d), secondo il quale è possibile agire per revocazione nel caso in cui sia stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non è stato possibile conoscere nel precedente procedimento oppure nel caso in cui siano emersi fatti nuovi, la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia. In particolare, la difesa del Potenza sostiene la tesi della inidoneità dei fatti allegati nel ricorso dalla Procura Federale circa una diversa pronuncia rispetto a quella resa dalla Commissione disciplinare nazionale. Per sostenere ciò, tuttavia, muove dalla circostanza che i fatti posti a fondamento del ricorso per revocazione coinvolgerebbero anche il sig. Luca Evangelisti, soggetto che non era destinatario dell’originario deferimento. Secondo la società istante, infatti, l’utilizzazione dei suddetti eventi comporterebbe la compromissione del diritto di difesa del citato Evangelisti, nonché la possibilità di giudicati contrastanti nel caso in cui il medesimo tesserato venisse assolto dalla giustizia sportiva. Ad avviso del Collegio, la tesi sostenuta dal Potenza non è, al pari della precedente, condivisibile.Il procedimento di revocazione, infatti, coinvolge esclusivamente gli originari deferiti a nulla rilevando la circostanza che i fatti che giustificano il riesame della pronuncia coinvolgano anche altro tesserato; il quale, essendo terzo rispetto al giudizio davanti alla Commissione Disciplinare Nazionale e, a fortiori, davanti alla Corte di Giustizia Federale, non subisce alcun pregiudizio dall’esito del procedimento in corso. 1.3.) L’ultima delle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa del Potenza attiene ad una pretesa nullità del giudizio di revocazione per il mancato rispetto dei termini previsti dagli artt. 41 e 42 del Codice di Giustizia Sportiva. In particolare, le suddette disposizioni stabiliscono che il termine per comparire innanzi all’Organo di giustizia sportiva non può essere inferiore a 10 giorni liberi decorrenti dalla data di ricezione dell’avviso di convocazione e che tale termine si estende anche ai gravami. Con specifico riguardo al giudizio di revocazione, l’art. 39 C.G.S. stabilisce che a tali procedimenti si applicano, in quanto compatibili, le norme procedurali dei giudizi di ultima istanza. Da ciò discenderebbe, secondo la società istante, la nullità del giudizio di revocazione, atteso che i termini sopra richiamati non sarebbero stati rispettati, con conseguente lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. Ad avviso del Collegio, anche quest’ultima eccezione non merita accoglimento. Premesso che il Potenza si è regolarmente costituito nel giudizio davanti alla Corte di Giustizia Federale, è bene considerare che la norma sul giudizio di revocazione è contenuta nel Titolo IV del Codice di Giustizia Sportiva ed assume la posizione logica di norma generale. Rispetto a questo Titolo, le norme contenute al Titolo V, che riguardano specificamente il termine per comparire innanzi all’Organo di giustizia sportiva, hanno una portata eccezionale che non consente la loro applicazione oltre i casi e i tempi considerati. Ne discende che la norma sul giudizio di revocazione non soggiace ai termini indicati dall’art. 41, essendo del tutto irrilevante la circostanza che il giudizio di revocazione trovi il suo presupposto in un illecito sportivo. 2) Passando ora al merito della controversia, il Collegio valuta opportuno individuare, in primo luogo, i fatti oggetto del giudizio di revocazione, per un più attento scrutinio della decisione resa dalla Corte di Giustizia Federale in data 19.03.2010. Le circostanze di fatto sulle quali si fonda la decisione del giudice della revocazione possono così riassumersi: ì) la mancata partecipazione alla gara Potenza – Salernitana del 20.04.2008 di tre titolari del Potenza e consegna agli stessi di un ingente somma di denaro; ìì) la consegna, dopo la suddetta gara, da parte del sig. Evangelisti al sig. Postiglione, all’epoca presidente del Potenza, di una busta contenente una rilevante somma di denaro contante; ììì) la ricezione, da parte del presidente Postiglione, di un sms di minaccia, inviato da un indirizzo IP collegato ad un’utenza telefonica intestata ad una società riconducibile alla famiglia del medesimo Postiglione. 2.1.) Con specifico riguardo alla mancata partecipazione alla gara Potenza – Salernitana del 20.04.2008, di tre giocatori titolari della squadra locale, occorre riepilogare brevemente le contrapposte posizioni delle parti. Secondo la tesi sostenuta dalla difesa della società istante, l’esclusione dei tre titolari sarebbe dovuta esclusivamente a ragioni di opportunità e sicurezza. L’origine salernitana dei suddetti calciatori avrebbe potuto, infatti, inasprire gli animi della tifoseria della squadra ospite, provocando possibili ritorsioni nei confronti dei medesimi giocatori in caso di vittoria del Potenza. Con riferimento, invece, all’avvenuto pagamento in favore dei medesimi calciatori di un’ingente somma di denaro in contanti nei giorni immediatamente successivi alla partita, la società istante sostiene che tali importi siano stati corrisposti a titolo di rimborso spese, nonchè a titolo di corrispettivo per un contratto di cessione di diritti di immagine. Secondo la difesa della FIGC, invece, l’avvenuta esclusione dalla partita dei tre giocatori del Potenza dimostrerebbe la chiara volontà di indebolire la squadra e favorire la vittoria della Salernitana. La suddetta volontà risulterebbe dimostrata, secondo parte convenuta, da una serie di circostanze.In primo luogo, la difesa della FIGC riporta le dichiarazioni dei sigg.ri Lopiano e De Angelis, che, all’epoca, gestivano il settore giovanile del Potenza. I suddetti dirigenti, nel corso del procedimento penale sulle cui risultanze probatorie si è fondato il ricorso per revocazione, hanno riferito della intenzione, più volte manifestata dal Presidente in vista della gara contro la Salernitana, di trovare alternative alla migliore formazione del Potenza. Ebbene, secondo la FIGC, la credibilità di tali affermazioni discenderebbe, sul piano oggettivo, dalla effettiva e ingiustificata esclusione dalla gara dei tre giocatori titolari, mentre sul piano soggettivo, dalla attendibilità dei sigg.ri Lopiano e De Angelis, i quali erano legati al pres. Postiglione da assidui rapporti di frequentazione e non nutrivano alcuna ragione di ostilità nei riguardi del medesimo. A conferma di quanto sopra esposto, la difesa della FIGC valuta poi rilevante l’avvenuta consegna ai tre calciatori esclusi dalla gara di un’ingente somma di denaro in contanti. Tale pagamento, infatti, per il periodo in cui lo stesso è avvenuto, per la forma utilizzata, nonchè per la genericità della giustificazione addotta dal Potenza, potrebbe rappresentare il compenso stabilito in favore dei giocatori esclusi per il sacrificio ai medesimi imposto. Altra circostanza emersa nell’ambito delle indagini penali e oggetto di ricorso per revocazione è poi l’incontro tra il presidente Postiglione ed il sig. Evangelisti, all’epoca direttore sportivo del Martina Franca, subito dopo la conclusione della gara Potenza – Salernitana del 20.04.2008. Secondo quanto emerso dalle intercettazioni telefoniche, nonché dalle dichiarazioni rese dai sigg.ri Lopiano e De Angelis, Postiglione ed Evangelisti si sarebbero incontrati dopo la gara presso un’area di servizio e, in tale occasione, il secondo avrebbe corrisposto al primo una somma di denaro in contanti pari a circa 150.000 euro. La suddetta circostanza dimostrerebbe, sempre secondo la difesa della FIGC, l’intenzione del presidente Postiglione di favorire la vittoria della Salernitana, ottenendo in cambio un corrispettivo in denaro, che avrebbe poi distribuito in parte ai giocatori esclusi dalla gara a titolo di ricompensa. Secondo la difesa della società istante, invece, le intercettazioni telefoniche richiamate dalla convenuta non dimostrerebbero affatto la preesistenza di un accordo tra i due tesserati, il cui incontro, al contrario di quanto sostenuto dalla FIGC, appare casuale e dal contenuto affatto inattendibile. Per di più sarebbero del tutto contraddittorie le versioni del medesimo fornite da Lopiano e De Angelis, sia con riguardo al numero di partecipanti all’incontro, sia con riguardo al tipo di autovettura utilizzata, sia, infine, con riguardo al luogo nel quale l’incontro si sarebbe tenuto. Fatti questi dai quali emergerebbe la totale inattendibilità dei testi, mossi solo dall’obiettivo di screditare il Postiglione, il quale non avrebbe rinnovato ai medesimi il contratto di collaborazione sportiva. La difesa del Potenza sottolinea, infatti, la circostanza che i sigg.ri Lopiano e De Angelis, già ascoltati in qualità di testimoni nel momento in cui ricoprivano il ruolo di gestori del settore giovanile del Potenza, hanno rilasciato le richiamate dichiarazioni solo successivamente alla conclusione, nient’affatto consensuale, del citato rapporto di collaborazione. Infine, sottolinea il Potenza, le dichiarazioni dei sigg.ri Lopiano e De Angelis circa lo scambio della somma di denaro sarebbero contraddittorie e poco attendibili. L’ultima delle circostanze richiamate dalla Procura Federale nel proprio ricorso per revocazione concerne, invece, la ricezione di un sms di minacce da parte del presidente Postiglione, inviato da un’utenza telefonica intestata ad una società riconducibile alla famiglia del medesimo dirigente del Potenza. Con riferimento a tale circostanza, la difesa della FIGC ha sostenuto che l’invio dell’sms fosse stato effettuato dal medesimo Postiglione, al fine di indurre l’opinione pubblica a credere che prima della gara con la Salernitana vi fosse uno stato di tensione tale da rendere necessario escludere dalla partita i tre giocatori del Potenza con origini salernitane. In questo modo, infatti, la sostituzione, altrimenti inspiegabile, dei tre giocatori titolari avrebbe trovato una plausibile spiegazione, senza far sorgere sospetti circa l’esistenza di un accordo finalizzato a favorire la Salernitana.In risposta alle deduzioni della FIGC, la difesa del Potenza ha però sostenuto l’insussistenza di elementi oggettivamente idonei a dimostrare che il messaggio di testo ricevuto dal presidente Postiglione sia stato effettivamente inviato dall’utenza telefonica intestata ad una società riconducibile alla sua famiglia. Da alcuni accertamenti tecnici, infatti, risulterebbero delle incongruenze nella procedura di registrazione al portale dal quale la società riconducibile alla famiglia del presidente Postiglione avrebbe inviato a quest’ultimo il messaggio di cui si discute. L’inserimento del codice inviato all’utente, e necessario all’invio degli sms, sarebbe avvenuto, infatti, prima che lo stesso sia stato ricevuto dall’utente medesimo. 3) Alla luce delle circostanze sopra riportate, il Collegio valuta opportuno svolgere una serie di considerazioni. In primo luogo, si osserva che le circostanze di fatto sulle quali si fonda il provvedimento del giudice della revocazione non possono essere valutate separatamente, ma devono necessariamente essere esaminate nel loro complesso, in modo tale da individuare il legame esistente tra le stesse. D’altro canto, non bisogna commettere l’errore di inserire determinati elementi o condotte all’interno di un sistema probatorio complesso, al solo fine di avvalorare una determinata tesi. È bene chiarire fin da subito, infatti, che non tutti i fatti emersi nell’ambito del processo penale, e oggetto del giudizio per revocazione, sono stati provati allo stesso modo. Alcuni di essi risultano effettivamente dimostrati, altri, al contrario, si fondano su elementi probatori poco attendibili. Ciò premesso, osserva il Collegio, con riguardo alla prima delle richiamate circostanze, che, se da un lato risultano certi sia l’esclusione dei tre giocatori titolari, sia la corresponsione in favore di questi ultimi di un’ingente somma di denaro, dall’altro lato, non vi è alcuna certezza circa l’effettiva causale del pagamento. Con specifico riguardo a quest’ultimo elemento, infatti, la difesa del Potenza ha sostenuto trattarsi di somme corrisposte a titolo di rimborso spese e di corrispettivo di un contratto di cessione di diritti di immagine, mentre in sede di processo penale si era pensato che i suddetti importi fossero stati elargiti a saldo di alcuni stipendi arretrati. In conclusione, se per un verso sussistono una serie di elementi probatori idonei a dimostrare la volontà del presidente del Potenza di escludere tre giocatori dalla formazione da impiegare nella gara con la Salernitana, da altro verso, non vi è analoga certezza circa le ragioni del pagamento effettuato in favore dei medesimi calciatori a breve distanza dalla partita. La tesi del corrispettivo, accordato ai tre giocatori in cambio dell’accettazione della loro esclusione, non risulta, infatti, adeguatamente dimostrata. Analogo discorso può poi essere svolto relativamente alla consegna in favore del presidente del Potenza di una ingente somma di denaro, pari a circa 150.000 euro, a pochi minuti dalla conclusione della gara vinta dalla Salernitana. Con riguardo a tale circostanza, infatti, risulta adeguatamente provato l’incontro tra il presidente Postiglione e il sig. Evangelisti poco dopo la conclusione della partita; anche la consegna della somma di denaro risulta del pari provata attraverso la deposizione di Lopiano e De Angelis; sussistono, invece, oggettive incertezze circa il ruolo svolto dal soggetto che avrebbe consegnato il denaro, nonché le ragioni sottese a tale consegna. Dalle intercettazioni telefoniche raccolte dagli inquirenti, nonché dalle dichiarazioni rese dai più volte citati sigg.ri Lopiano e De Angelis, risulta esclusivamente che, poco dopo la conclusione della gara con la Salernitana, il presidente Postiglione abbia contattato il sig. Evangelisti, al fine di incontrarsi in un’area di servizio nella zona di Foggia. Secondo quanto affermato dai sigg.ri Lopiano e De Angelis, poi, il sig. Postiglione, allontanatosi dall’auto per incontrarsi con il sig. Evangelisti, sarebbe tornato in macchina ed avrebbe contato davanti ai medesimi le banconote appena ricevute. Da quanto sopra esposto, quindi, il momento in cui è avvenuta la consegna di denaro (poco dopo la fine della partita), nonché le modalità della stessa (consegna avvenuta in contanti e in un’area di servizio), lasciano presumere trattarsi di un pagamento illecito, non sussistono certezze assolute circa il titolo della consegna della somma. Del resto, mentre le dichiarazioni rese dai sigg.ri Lopiano e De Angelis, nonché le intercettazioni telefoniche risultano al riguardo poco chiare, è opportuno rilevare che il sig. Evangelisti, che di fatto avrebbe provveduto alla consegna del denaro, non aveva, almeno in apparenza, alcun collegamento con la Salernitana, ricoprendo, all’epoca dei fatti, il ruolo di direttore sportivo del Martina Franca. È opportuno osservare, infine, che non risulta agli atti alcuna prova o indizio dai quali poter presumere che vi sia stato un contatto tra il Potenza e la Salernitana o, quantomeno, tra quest’ultima società e il sig. Evangelisti. Analogo discorso deve, infine, essere svolto relativamente alla ricezione da parte del presidente del Potenza di un sms inviato da un’utenza telefonica intestata ad una società riconducibile alla sua famiglia. A tal riguardo, infatti, le considerazioni svolte dalla difesa del Potenza risultano potenzialmente idonee a confutare la tesi sostenuta dalla FIGC. La procedura di registrazione al portale attraverso il quale la società riconducibile alla famiglia del Postiglione avrebbe inviato al medesimo l’sms di minacce, sembra, infatti, viziata da alcune incongruenze. La conferma della registrazione al portale risulta avvenuta successivamente al completamento dell’iscrizione della società; l’inserimento del codice inviato all’utente sarebbe cioè avvenuto prima che lo stesso sia stato ricevuto dall’utente medesimo. 4) Alla luce dell’esame dei principali fatti oggetto di controversia, il Collegio valuta corretto, ai fini della decisione, esaminare le suddette circostanze nel loro complesso. Da quanto sopra esposto, nonché dalle altre circostanze di fatto raccolte dagli organi inquirenti, emerge quanto segue. In primo luogo, non vi è dubbio che il presidente del Potenza abbia inciso sulla scelta della formazione impiegata nella gara contro la Salernitana. La decisione di escludere tre giocatori dalla formazione è riconducibile, infatti, al solo presidente; e ciò risulta adeguatamente dimostrato dagli elementi raccolti nel corso delle indagini penali. Le ragioni sottese a tale scelta risultano tuttavia poco chiare, anche se sussistono una serie di circostanze piuttosto univoche che lasciano presumere esservi stato, da parte del presidente, l’intento di favorire la vittoria della Salernitana. A tal riguardo, si osserva, inoltre, che altri calciatori di origini salernitane sono stati regolarmente impiegati nella formazione del Potenza, facendo così venir meno la teoria della necessaria esclusione dei tre calciatori originari di Salerno per ragioni di sicurezza. Per quanto concerne, invece, l’ipotetico profitto conseguito dal presidente del Potenza per aver favorito la vittoria della Salernitana nella gara del 20.04.2008, non è stata offerta una prova soddisfacente. Se da un lato, infatti, non sussistono dubbi circa il carattere anomalo dei pagamenti, sia per il momento in cui gli stessi sono avvenuti, sia per la forma utilizzata, non vi sono, tuttavia, elementi probatori idonei a dimostrare che le somme di denaro ricevute dal sig. Evangelisti, nonché quelle consegnate ai tre giocatori esclusi, siano effettivamente riconducibili al risultato della richiamata partita del 20.04.2008. In ragione di quanto sopra esposto, il Collegio valuta opportuno riformare la decisione assunta dalla Corte di Giustizia Federale della FIGC nella riunione del 19.03.2010 (C.U. n. 200/CGF), con conseguente modifica della sanzione della esclusione del Potenza dal Campionato di competenza con assegnazione ad uno dei Campionati di Categoria inferiore. Ad avviso del Collegio, infatti, la richiamata sanzione risulta eccessiva e non giustificata dalle risultanze probatorie emerse nel corso dei procedimenti penali e disciplinari che hanno coinvolto i dirigenti del Potenza. Per tali motivi, il Collegio, in riforma della decisione della Corte di Giustizia Federale del 19.03.2010, condanna il Potenza Sport Club s.r.l. alla retrocessione diretta al Campionato di Seconda Divisione. 5) Quanto alle spese, il Collegio pone a carico del Potenza Sport s.r.l. i 2/3 delle spese di lite e a carico della FIGC il restante terzo.6) Il Collegio ritiene di determinare nella misura di € 6.000 i propri onorari, ponendo i 2/3 a carico del Potenza Sport s.r.l. ed il restante terzo a carico della FIGC.
PQM IL COLLEGIO ARBITRALE all’unanimità e definitivamente pronunciando, accoglie in parte l’istanza d’arbitrato in epigrafe e per l’effetto così dispone per quanto di ragione e nei sensi di cui in motivazione:
a) in parziale riforma dell’impugnata decisione della Corte di Giustizia Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, retrocede Potenza Sport Srl all’ultimo posto in classifica del Campionato Lega Pro di Prima Divisione a.s. 2009 / 2010 a norma dell’art. 18, lett. h) del Codice di Giustizia Sportiva;
b) pone a carico del Potenza Sport Srl i 2/3 delle spese di lite che liquida, per questa quota, in € 1.300 e compensa il restante terzo;
c) pone a carico del Potenza Sport Srl i 2/3 e a carico della Federazione Italiana Giuoco Calcio il restante terzo delle spese e degli onorari degli Arbitri, liquidati complessivamente in € 6.000 con il vincolo di solidarietà;
d) pone a carico del Potenza Sport Srl i 2/3 e a carico della Federazione Italiana Giuoco Calcio il restante terzo dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo Sport;
e) dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport.
Così deliberato in data 1 aprile 2010 e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati.
F.to Massimo Zaccheo
F.to Tommaso Edoardo Frosini
F.to Maurizio Benincasa
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