CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 20 aprile 2010 promosso da: Andrea Ruaro contro Federazione Italiana Pallacanestro I L C O L L E G I O A R B I T R A L E Prof. Avv. Luigi Fumagalli Presidente Avv. Mario Formaio Arbitro Prof. Avv. Massimo Zaccheo Arbitro nominato

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 20 aprile 2010 promosso da: Andrea Ruaro contro Federazione Italiana Pallacanestro I L C O L L E G I O A R B I T R A L E Prof. Avv. Luigi Fumagalli Presidente Avv. Mario Formaio Arbitro Prof. Avv. Massimo Zaccheo Arbitro nominato ai sensi dell’art. 6 comma 3 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport riunito in conferenza personale in Roma, presso la sede dell’arbitrato, in data 20 aprile 2010 ha deliberato all’unanimità il seguente L O D O A R B I T R A L E nel procedimento di arbitrato prot. n. 497 del 25 febbraio 2010 promosso da: Andrea Ruaro, residente in Trieste, via Felluga 35/2, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Adami ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Udine, Via Morpurgo 34, giusta delega rilasciata in calce alla istanza di arbitrato e confermata nel verbale dell’udienza del 20 aprile 2010 ricorrente contro Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.), con sede in Roma, via Vitorchiano 113, in persona del sig. Dino Meneghin, suo Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Guido Valori e Paola M.A. Vaccaro ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, viale delle Milizie 106, giusta delega rilasciata a margine della memoria di costituzione resistente FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE A. Le parti 1. Il sig. Andrea Ruaro (il “sig. Ruaro” o il “Ricorrente”) è tesserato presso la Federazione Italiana Pallacanestro in qualità di Commissario Speciale del Comitato Italiano Arbitri (il “CIA”). Come tale, al sig. Ruaro, nella stagione sportiva 2007/2008 e 2008/2009, sono stati attribuiti compiti di controllo e valutazione degli arbitri impegnati nei campionati federali di pallacanestro. 2.La Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.) (la “FIP” o la “Resistente”), associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato, è l’ente di governo dello sport della pallacanestro in Italia, avente lo scopo di promuovere, regolare e sviluppare l’attività cestistica italiana. Essa è l’associazione delle società e delle associazioni sportive che praticano, promuovono o organizzano lo sport della pallacanestro, agonistico e amatoriale, in Italia. B. La controversia tra le parti 3.Con atto in data 30 giugno 2009 il Procuratore Federale presso la FIP deferiva alla Commissione Giudicante Nazionale della FIP (la “Commissione Giudicante”) il sig. Ruaro per vederlo rispondere della violazione dell’art. 43 [“Atti di frode sportiva”] del Regolamento di giustizia della FIP (il “RG”), “perché in concorso con altri, alterando le proprie valutazioni accettava l’indicazione dei voti da attribuire agli arbitri indicati nella narrativa del presente provvedimento, così come richiesto dai vertici dell’organizzazione Cia – commissari speciali nelle persone dei sigg.ri Garibotti Giovanni, Campera Alessandro Carlo e Montella Giovanni Battista”. 4.A sostegno di tale richiesta il Procuratore Federale illustrava • che dagli atti trasmessi alla FIP dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria (ed in particolare da alcune intercettazioni telefoniche) era emerso “in modo inequivocabile l’accordo antiregolamentare sottostante ai rapporti personali esistenti tra il super commissario nazionale Garibotti Giovanni, il designatore dei commissari speciali Campera Alessandro Carlo e il responsabile dei commissari speciali Montella Giovanni Battista, attraverso il quale questi tre soggetti dettavano ai singoli commissari speciali, prima di ogni partita dagli stessi visionata, il voto da dare agli arbitri designati per detta gara, indipendentemente dall’effettivo arbitraggio”; • che “tale attività, ripetutasi per gli ultimi due campionati con numerose segnalazioni, spesso imperative, ha finito con il condizionare le classifiche arbitrali di fine anno e conseguentemente la promozione e/o la retrocessione di numerosi direttori di gara, ignari del disegno illecito posto in essere”; • che “il tesserato Ruaro Andrea … ha eseguito pedissequamente le disposizioni ricevute per la valutazione degli arbitri Chersicla e Pilo (gara 22-05-08 tra Bassano e Trieste); Lanzone e Portaluri (gara 29-05-08 tra Jesolo e Ancona); Cilento e Nikolopoulos (gara 31-05-08 tra Jesolo S. Donà e Ancona); Schiano e Meloni (gara 8-02-09 tra Marghera e Caorle); Brocca e Bergamin (gara 14-02-09 tra Codroipo e Udine) alterando volontariamente ed illecitamente gli effetti del proprio compito istituzionale, pur consapevole delle conseguenze che tale alterazione avrebbero comportato nella graduatoria finale”; • che il sig. Ruaro non aveva fornito “giustificazioni di alcuna rilevanza giuridica e/o regolamentare”. 5.La Commissione Giudicante, con decisione in data 24 luglio 2009, pubblicata nel C.U. n. 103 di pari data (la “Decisione della Commissione Giudicante”), riteneva che la condotta del sig. Ruaro non potesse essere ricondotta alla fattispecie della frode sportiva di cui all’art. 43 RG, bensì a quella dell’omissione di denuncia prevista dall’art. 45 RG; conseguentemente infliggeva al sig. Ruaro la sanzione della inibizione allo svolgimento di attività federali e sociali per due anni, fino al 3 giugno 2011. 6.A sostegno di siffatta decisione, la Commissione Giudicante illustrava quanto segue: • “il Ruaro … ha dichiarato, né vi è prova contraria in atti, che le valutazioni da lui attribuite agli arbitri erano il frutto di una sua autonoma valutazione; come in occasione della gara del 21.02.09 in cui il Campera gli aveva chiesto di dare «una bella legnata» agli arbitri Giacalone e La Monica, ed invece il Ruaro assegnava a Giacalone 65, votazione, quindi, normale/buona e a La Monica 63, benché si fosse presentato claudicante; o come in occasione della partita del 14.02.09 Codroipo-Udine, in cui il Campera aveva invitato il deferito «ad essere severo con Brocca, che vogliono farlo fuori», ed, invece, Ruaro assegnava un 64, che corrisponde ad una prestazione normale. Autonomia di giudizio che è costata al Ruaro il collocamento «…in pausa di riflessione, proprio perché non ero completamente allineato al ‘sistema’»”; • pertanto, “se da simili elementi non è possibile affermare un coinvolgimento del Ruaro nella fattispecie della frode sportiva, è però innegabile che il deferito che da ben otto anni svolge l’attività di commissario speciale avesse compreso l’illiceità delle richieste del Campera e, conseguentemente, avvertito l’obbligo, che incombeva su di lui, di denunciarle agli organi sportivi competenti”. 7. Con atto motivato di impugnazione trasmesso via e-mail in data 26 luglio 2009 il sig. Ruaro proponeva ricorso alla Corte di giustizia federale della FIP (la “Corte Federale”) avverso la Decisione della Commissione Giudicante, chiedendo in via principale “l’assoluzione/non doversi procedere perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, anche per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova”; in via subordinata, il sig. Ruaro chiedeva “l’applicazione delle circostanze attenuanti e del minimo della sanzione e lo scomputo della sospensione cautelare di tre mesi emessa con provvedimento dd 04/06/09”. All’udienza del 30 settembre 2009 di discussione di siffatta impugnazione, il difensore del sig. Ruaro depositava memoria integrativa nella quale contestava la genericità dell’atto di deferimento e la sua conseguente nullità, nonché l’eccessività della pena per mancata concessione delle circostanze attenuanti atipiche di cui all’art. 19 RG e l’ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altri incolpati delle medesime contestazioni. 8. Il 30 settembre 2009 la Corte Federale, con decisione pubblicata nel C.U. n. 221 di pari data (la “Decisione della Corte Federale”), in parziale accoglimento del ricorso proposto dal sig. Ruaro, rideterminava la sanzione dell’inibizione in “anni 1 fino al 3 giugno 2010”. La Corte Federale, infatti, ha ritenuto che “la pronuncia della Commissione Giudicante Nazionale [andasse] condivisa relativamente alla violazione da parte del sig. Ruaro dell’art. 45 R.G., mentre andasse accolto parzialmente l’appello proposto, riducendo la sanzione dell’inibizione ad anni uno e computando la presofferta sospensione cautelare per tre mesi eseguita con provvedimento del 04.06.09”. La Decisione della Corte Federale veniva comunicata al sig. Garibotti il 1° ottobre 2009 nel suo dispositivo e il 5 novembre 2009 nel suo testo integrale, comprensivo della motivazione. 9.Nella propria decisione la Corte Federale ha osservato “che il ricorso in esame e la singola vicenda che esso affronta si inseriscono in un ben più vasto contesto di comportamenti illeciti (per il diritto sportivo, per i Regolamenti della FIP e – più in generale – per la natura stessa dello sport), nei quali taluni commissari valutavano gli arbitri secondo indicazioni ricevute da soggetti loro sovraordinati sportivamente, in modo che quelle valutazioni consentissero di addivenire alla promozione a categoria superiore o alla non retrocessione a categoria inferiore di arbitri «prescelti» non necessariamente per meriti sportivi ovvero anche al condizionamento degli arbitri al fine di renderli «sensibili» a segnalazioni di favore verso una squadra partecipante ad una gara da loro arbitrata”. 10. Ciò premesso, la Corte Federale ha rilevato, in primo luogo, che “i motivi di gravame sollevati in via pregiudiziale dalla difesa del Ruaro in ordine alla inutilizzabilità dei brogliacci delle intercettazioni telefoniche acquisite dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, alla inutilizzabilità del verbale di audizione 12.05.09, alla mancata correlazione tra l’avviso di audizione e il capo di incolpazione contenuto nel deferimento, alla genericità dell’atto di deferimento” non erano ammissibili, in quanto le disposizioni dei regolamenti federali consentono “l’utilizzabilità contestata (cfr. art. 70 bis R.G. e art. 2 della legge n. 401 del 1989) e, comunque, non la vietano espressamente in un procedimento connotato dal principio di libertà della prova, che è un cardine della giustizia sportiva”. 11. Nel merito, poi, la Corte Federale ha osservato che “il Ruaro ha ammesso di aver ricevuto indicazioni telefoniche dal Campera di adeguarsi ad un determinato parametro di valutazione degli arbitri, pur affermando, né vi è prova contraria in atti, di aver sempre operato in autonomia decisionale” e che è stato “invitato dal Campera … a girare ad altro commissario (Fontani) l’indicazione di adeguarsi ad un determinato parametro di valutazione, ma non risulta dal fascicolo processuale che l’invito sia stato raccolto”. Secondo la Corte Federale, pertanto, i comportamenti del sig. Ruaro dimostravano che lo stesso era “pienamente consapevole della illegittimità delle disposizioni ricevute dal Campera” e che “resta accertato che il Ruaro non ha segnalato alla Procura Federale le pressioni subite ed i tentativi di alterazione delle proprie valutazioni arbitrali, pur essendo pienamente consapevole della illegittimità di tali comportamenti ed è conseguentemente incorso nella violazione dell’art. 45 (omessa denuncia)”. Dunque la Corte Federale ha ritenuto che “la pronuncia della Commissione Giudicante Nazionale sul punto [andasse] condivisa”. 12. Ai fini della quantificazione della sanzione, tuttavia, la Corte Federale ha ritenuto che “dal fascicolo processuale emerge … che, come risulta acclarato quantomeno in occasione delle gare delle gare 21.02.09 (arbitri Giocatone e La Monica) e 14.02.09 (arbitro Brocca), il Ruaro ha operato in autonomia decisionale, che ha, in effetti, interrotto la catena di condizionamenti e disposizioni impostegli «dall’alto», dimostrando la sua personale dissociazione dal «sistema», comportamenti che verosimilmente hanno determinato la sua collocazione «in pausa di riflessione», proprio perché considerato non completamente allineato al «sistema»”. Per tale motivo, tenuto conto che, secondo la Corte Federale, “la vicenda va riguardata anche alla luce del più vasto contesto di comportamenti illeciti” e accertato che “in applicazione del combinato disposto degli artt. 19 R.G. (il giudice «può prendere in considerazione altre circostanze diverse qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della sanzione») e 79, comma 11, lett. a, R.G. (il giudice d’appello «se valuta diversamente in fatto o in diritto le risultanze dei procedimenti di prima istanza, riforma in tutto o in parte le decisioni impugnate decidendo nuovamente nel merito»)”, la Corte Federale ha ritenuto che andasse “accolto parzialmente l’appello proposto dal tesserato Andrea Ruaro e, in parziale riforma della decisione della Commissione Giudicante Nazionale, gli va applicata la sanzione della inibizione per anni uno, computando la presofferta sospensione cautelare per mesi tre eseguita con provvedimento del 04.06.09”. C. Il procedimento arbitrale C.1 Lo svolgimento dell’arbitrato 13. Con istanza in data 30 novembre 2009, rivolta al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (il “TNAS”) ai sensi degli art. 9 ss. del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (il “Codice TNAS”), il Ricorrente ha dato avvio al presente arbitrato per ottenere la riforma della Decisione della Corte Federale, nominando quale proprio arbitro l’avv. Mario Formaio. 14. Con memoria depositata in data 18 dicembre 2009 la FIP si è costituita nel procedimento arbitrale così avviato, chiedendo, in sostanza, il rigetto delle domande proposte dal sig. Ruaro, con conferma della Decisione della Corte Federale, e nominando quale proprio arbitro il prof. avv. Massimo Zaccheo. 15. Gli arbitri designati dalle parti nominavano quale Presidente del Collegio Arbitrale il prof. avv. Luigi Fumagalli, che in data 5 marzo 2010 accettava l’incarico. 16. In data 29 marzo 2010, poi, la FIP depositava memoria, con la quale insisteva per la dichiarazione di irricevibilità, inammissibilità e/o improcedibilità dell’istanza arbitrale, senza ulteriore delibazione, in quanto depositata presso la Segreteria del TNAS successivamente alla scadenza dei termini prescritti dall’art. 11 comma 1 del Codice TNAS. 17. Con ordinanza emessa il 30 marzo 2010, il Collegio Arbitrale concedeva un termine al Ricorrente per il deposito di memoria integrativa del ricorso, nonché successivo termine per il deposito di memoria di replica da parte della Resistente; fissava infine l’udienza per la discussione della controversia. 18. Sulla base dell’ordinanza emessa dal Collegio Arbitrale: • il sig. Ruaro depositava una memoria datata 8 aprile 2010; • la FIP depositava una replica in data 13 aprile 2010. 19. In data 20 aprile 2010 si teneva in Roma l’udienza di discussione della controversia, in cui, rivelatosi infruttuoso l’esperito tentativo di conciliazione, le parti illustravano le rispettive posizioni. All’esito della stessa, le parti si dichiaravano soddisfatte dello svolgimento dell’arbitrato e davano atto della piena osservanza del principio del contraddittorio. Il Collegio Arbitrale si riservava quindi ogni decisione sulle domande delle parti. C.2 Le domande delle parti a. Le domande del sig. Ruaro 20. Il sig. Ruaro nella propria istanza di arbitrato ha chiesto “in via principale- l’annullamento della sanzione inflitta dalla Corte Federale Federazione Italiana Pallacanestro in data 30/09/09 e comunicata alle parti in data 05/11/09, previa declaratoria di inutilizzabilità degli atti meglio indicati in narrativa; “in via subordinata- l’applicazione delle circostanze attenuanti e del minimo della sanzione e lo scomputo della sospensione cautelare di mesi 3 emessa con provvedimento del 04/06/09”. 21. Nella memoria dell’8 aprile 2010 il Ricorrente ha quindi insistito per l’accoglimento delle conclusioni già formulate. b. Le domande della FIP 22. Nella memoria depositata il 13 aprile 2010 la FIP ha precisato le proprie conclusioni, riprendendo ed integrando quelle rassegnate nei precedenti atti, come segue: “Voglia il Collegio adito, contrariis reiectis: dichiarare l’istanza arbitrale promossa da Ruaro Andrea irricevibile e/o improcedibile e/o inammissibile e comunque respingere il ricorso e ogni domanda e richiesta tanto principale che subordinata ivi contenuta perché infondati in fatto e in diritto con conferma dei provvedimenti dei Giudici Sportivi. Con vittoria di spese, competenze, onorari di difesa e, vinte le spese e gli onorari della procedura, con refusione delle somme versate e versande dalla FIP a tale titolo”. C.3 La posizione delle parti a. La posizione del sig. Ruaro 23. Il Ricorrente censura la Decisione della Corte Federale sotto più profili. 24. In primo luogo, il sig. Ruaro deduce la “inutilizzabilità dei brogliacci delle intercettazioni telefoniche acquisite dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria (RGNR 3844/08, RGGIP 1158/09)”: a parere del Ricorrente, “fondare un giudizio di responsabilità sulla base di due brogliacci di intercettazioni telefoniche acquisite da procedimento diverso e prive dei relativi decreti autorizzativi rappresenta la violazione di ogni guarentigia difensiva e l’inosservanza dei basilari principi del “giusto processo” (art. 111 Cost.)”. 25. In ogni caso, ed a tal proposito, il sig. Ruaro rileva che, per quanto la Procura Federale della FIP abbia “attenzionato” 5 partite, agli atti sono stati allegati solo i brogliacci delle trascrizioni relative agli incontri arbitrati dalla coppia Cilento – Nikolopoulos, Lanzone – Portaluri (trascr. 714) e Chersicla – Pilo (trascr. 423). Mancherebbero, invece, i brogliacci sugli incontri arbitrati da Schiano e Meloni (partita Marghera – Caorle) e da Brocca e Bergamini (partita Coidropo – Udine). Tale dato “non è da sottovalutare perché un conto è giudicare il Ruaro per una o due omissioni di denuncia, ben diverso è ritenere integrate cinque diverse fattispecie”. 26. In secondo luogo, il Ricorrente deduce la “inutilizzabilità del verbale di audizione dd 05/05/09 ex art. 63 cpp”, in quanto in tal modo si utilizzerebbero, per costruire l’imputazione a suo carico, le dichiarazioni del sig. Ruaro, convocato quale persona informata sui fatti, rese in assenza di tutela difensiva. 27. In terzo luogo, il sig. Ruaro deduce la “mancata correlazione tra l’avviso di audizione e capo di incolpazione contenuto nel deferimento”: il Ricorrente rileva che nel deferimento “compaiono senza che precedentemente vi sia stata menzione … la partita del 29 maggio 2008 (arbitri Lanzone e Portaluri), il match del 31 maggio 2008 (Cilento e Nikolopoulos) e l’incontro del 22 maggio 2008 (Chersicla e Pilo). Su queste Ruaro … ha avuto soltanto in sede di udienza innanzi alla Commissione Giudicante Nazionale la possibilità di difendersi poiché le ignorava”. Pertanto, risulterebbe violato il diritto alla difesa riconosciuto dall’art. 4 RG. 28. In via subordinata, poi, il Ricorrente lamenta la “eccessività della pena di anni 1 di inibizione”. A tal proposito, il sig. Ruaro sottolinea che, per quanto la Commissione Giudicante abbia derubricato la fattispecie da frode sportiva ex art. 43 RG a omessa denuncia ex art. 45 RG, diminuendo la sanzione inizialmente inflitta, la sanzione inflitta resterebbe comunque eccessiva considerando: i. la correttezza dei comportamenti tenuti dal sig. Ruaro negli anni precedenti, da considerare quale circostanza attenuante, con conseguente riduzione della sanzione prevista, ii. la collaborazione prestata dal sig. Ruaro in sede interrogatorio e di esame all’udienza, che permetterebbe di contenere la sanzione nel minimo, iii. l’evidente disparità di trattamento che altrimenti emergerebbe rispetto ad altro caso, relativo al commissario Silvestri, condannato a 6 mesi di inibizione per lo stesso illecito ascritto al sig. Ruaro e in circostanze di fatto combacianti, nonché iv. la circostanza, illustrata all’udienza, che per effetto dell’art. 99 del regolamento CIA (il “Regolamento CIA”) la condanna inflitta al sig. Ruaro ad una squalifica di un anno o più comporta la decadenza automatica dalla qualifica rivestita. 29. Infine, il Ricorrente difende l’ammissibilità della propria impugnazione, contestata dalla FIP, facendo rilevare la tempestività dell’avvio del procedimento arbitrale, nonché la riconducibilità ad eventi a lui non imputabili del deposito solo il 25 febbraio 2010 presso la Segreteria del TNAS della domanda di arbitrato. b. La posizione della FIP 30. La Resistente si oppone alle domande del sig. Ruaro, deducendo, in primo luogo, la “irricevibilità”, “inammissibilità” e/o “improcedibilità” del ricorso, e ciò sotto due profili: i. innanzi tutto, la FIP allega la tardività della proposizione dell’istanza arbitrale, ricevuta dalla Resistente (il 1° dicembre 2009) ben oltre il termine di 30 giorni stabilito dall’art. 10 del Codice TNAS, calcolato dal momento della comunicazione (avvenuta il 1° ottobre 2009) del dispositivo della Decisione della Corte Federale; ii. quindi, la FIP deduce la tardività del deposito presso la Segreteria del TNAS, da parte del Ricorrente, dell’originale del ricorso e dei documenti ad esso allegati, avvenuto quando era decorso il termine previsto dall’art. 11 del Codice TNAS. In particolare, la FIP illustra che il Codice TNAS prescrive espressamente che l’istanza di arbitrato, completa in tutti i suoi elementi, debba essere trasmessa, anche a mezzo fax, alla parte intimata entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione impugnata (art. 10) e che, entro il quinto giorno successivo alla scadenza di detto termine, la parte istante debba depositare presso la Segreteria del TNAS l’originale della istanza e i documenti prodotti: e dunque la FIP rileva che nella propria istanza il sig. Ruaro assumeva di ricorrere avverso il provvedimento della Corte Federale FIP “comunicato alle parti in data 05/11/09”, sicché il termine prescritto dall’art. 11 del Codice TNAS era, al 25 febbraio 2010, da ritenersi ormai scaduto, con la conseguenza che l’istanza depositata in tale data presso il TNAS non sarebbe idonea a dare impulso alla procedura arbitrale. 31. In secondo luogo, a parere della FIP, il ricorso è comunque da rigettare nel merito, perché infondato “in fatto e in diritto”. 32. Secondo la Resistente, infatti, sono del tutto “irrilevanti e infondate” le deduzioni in merito alla pretesa violazione di norme processuali penali da parte degli organi disciplinari della FIP, non sussistendo nel processo sportivo imposizioni specifiche in tema di prove, né particolari limitazioni, “in sintesi potendosi formare il convincimento del Giudice su ogni materiale da cui risulti una prova o un principio di prova che sia stato acquisito al procedimento e che sia di provenienza lecita”. Nel caso di specie, dunque, risultano, secondo la FIP, rispettate tutte le norme regolamentari applicabili, né il Ricorrente ha contestato la violazione di una particolare disposizione del RG. 33. Del pari “infondata” sarebbe, ad avviso della FIP, la censura mossa dal sig. Ruaro alla Procura Federale per averlo dapprima sentito come persona informata dei fatti e poi come indagato/incolpato. Secondo la Resistente, infatti, la Procura non avrebbe altro obbligo formale se non quello di salvaguardare il diritto alla difesa, che è stato assicurato, garantito e esercitato dal Ricorrente sia innanzi al Procuratore federale sia dinnanzi agli organi di giustizia. Ed inoltre, il sig. Ruaro, allorché è stato ascoltato come indagato, ha confermato le dichiarazioni rese nella precedente audizione. 34. Quanto al materiale istruttorio, secondo la FIP emergerebbe con chiarezza che ogni prova è stata acquisita correttamente e legittimamente: del tutto destituita di fondamento sarebbe pertanto la censura del Ricorrente circa il fatto che sarebbero allegati agli atti solo alcuni verbali di intercettazioni, poiché la prova del fatto illecito emerge da tutti gli elementi raccolti, e non solo dalle intercettazioni. E a tal riguardo la Resistente illustra come il sig. Ruaro abbia riconosciuto l’esistenza del sistema illecito di predeterminazione dei voti da attribuire agli arbitri e ammesso di esserne a conoscenza. 35. Secondo la FIP, dunque, i provvedimenti dei giudici sportivi non solo sono pienamente legittimi, perché assunti nel rispetto dei regolamenti, ma anche assolutamente corretti nella configurazione della fattispecie ed equi nella entità della sanzione inflitta. Va pertanto respinta, a parere della Resistente, anche la deduzione secondo cui la sanzione inflitta sarebbe eccessiva, sia in relazione alla gravità dell’illecito di omessa denuncia, sia in relazione alla gravità dell’illecito oggetto della omessa denuncia. Inoltre, la FIP rileva come le deduzioni del Ricorrente sul punto siano già state oggetto di valutazione, in particolare dalla Corte Federale: a parere della Resistente, quindi, non possono essere presi nuovamente in esame i medesimi elementi per ridurre ulteriormente la sanzione, che appare “equa, conforme ai fatti ed in osservanza del Regolamento”. MOTIVI DELLA DECISIONE A. Sulle domande del Ricorrente: l’ammissibilità della istanza e il merito della controversia 36. Il primo punto controverso che il Collegio Arbitrale è chiamato a esaminare attiene a profili dedotti dalla Resistente. Eccepisce infatti la FIP la tardività (e quindi la irricevibilità, inammissibilità e/o improcedibilità) dell’istanza di arbitrato, per essere questa stata proposta ben oltre il termine stabilito dall’art. 10 del Codice TNAS, e quindi depositata presso la Segreteria del TNAS quando era ampiamente decorso il termine indicato dall’art. 11 del Codice TNAS. 37. In base all’art. 10 del Codice TNAS, invero, l’istanza arbitrale è trasmessa alla controparte entro il termine di 30 giorni decorrente “dalla data nella quale alla parte istante è stata data comunicazione della decisione”. L’art. 11 comma 1 del Codice TNAS stabilisce poi che, “entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine” per la proposizione dell’istanza di arbitrato, “la parte deve depositare in Segreteria l’originale del ricorso … unitamente ai documenti allegati e alla prova del ricevimento dell’istanza da parte dei suoi difensori”. 38. La prima questione che si pone consiste pertanto nel determinare se la comunicazione al Ricorrente del dispositivo della Decisione della Corte Federale (avvenuta il 1° ottobre 2009) abbia fatto decorrere il termine, scaduto trenta giorni dopo, ovvero se questo termine sia decorso dalla comunicazione della Decisione della Corte Federale completa della motivazione (avvenuta il 5 novembre 2009). Nel primo caso l’istanza di arbitrato (comunicata alla FIP il 1° dicembre 2009) sarebbe tardiva; nel secondo caso, invece, sarebbe tempestiva. 39. Il Collegio Arbitrale ritiene di aderire alla giurisprudenza già enunciata nel previgente sistema della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (lodo 11 gennaio 2008, USD Tavoleto c. FIGC: “il momento in cui viene in essere la delibera completa dei motivi produce il decorso dei termini decadenziali, ma non rappresenta il giorno prima del quale non può essere proposta la domanda di arbitrato”), poi ripresa e confermata nell’attuale sistema del TNAS (lodo 14 maggio 2009, Setten e Treviso c. FIGC; lodo 30 ottobre 2009, Pasqualin e D’Amico c. FIGC: “nei confronti del dispositivo si esercita una facoltà, non un onere di impugnazione”). Dunque, anche a parere di questo Collegio, il momento dal quale decorre il termine stabilito a pena di decadenza dall’art. 10 del Codice TNAS, e cioè la “data nella quale alla parte istante è stata data comunicazione della decisione”, è quello in cui il ricorrente abbia avuto notizia della decisione completa della motivazione: solo in tale momento, infatti, si conclude l’iter formativo della volontà disciplinare della federazione nei confronti del soggetto ad essa sottoposto; e dunque solo in quel momento il ricorrente può avere piena cognizione degli elementi di fatto e di diritto assunti dall’ente sportivo a sostegno della sanzione, così da poter precisare le domande e articolare compiutamente i motivi di censura sin dall’atto introduttivo dell’arbitrato. 40. L’eccezione di tardività della istanza arbitrale per violazione dell’art. 10 del Codice TNAS deve essere respinta: l’istanza di arbitrato è, dunque, sotto questo profilo, ammissibile. 41. La seconda questione che si pone consiste invece nel determinare se il deposito presso la Segreteria TNAS in data 25 febbraio 2010 dell’istanza di arbitrato comunicata alla FIP il 1° dicembre sia tardiva rispetto al termine stabilito dall’art. 11 comma 1 del Codice TNAS e quali conseguenze derivino da siffatta (eventuale) tardività. 42. Il Ricorrente assume a tal riguardo che il deposito dell’istanza di arbitrato è avvenuta solo il 25 febbraio 2010 per fatti da lui non dipendenti, e pertanto a lui non imputabili: a sostegno di ciò, deposita copia di ricevute intese a provare che la spedizione dell’istanza è avvenuta il 3 dicembre 2009 e che il plico che la conteneva è giunto presso la Segreteria del TNAS il 4 dicembre 2009, ossia nei termini previsti dall’art. 11 del Codice TNAS; ciononostante, il deposito non sarebbe avvenuto in quella data poiché il plico non sarebbe stato ritirato dal destinatario, tanto da realizzarsi solo dopo la restituzione del plico al mittente. 43. Il Collegio rimarca sul punto come effettivamente risulti che il Ricorrente abbia spedito al TNAS un plico in data 3 dicembre 2009. Allo stesso tempo, peraltro, il Collegio rileva come non sia chiaro l’indirizzo menzionato sul plico, che appare riferirsi a recapito non riconducibile al TNAS – il che spiegherebbe anche il mancato ritiro. Dunque, al Collegio non risulta affatto certo che la consegna dell’istanza arbitrale sia stata tentata, ma non sia avvenuta per ragioni non imputabili al Ricorrente, prima della scadenza del termine previsto dall’art. 11 del Codice TNAS. 44. In ogni caso, il Collegio ritiene che non sia necessario nel presente arbitrato compiere ulteriori indagini sull’effettivo rispetto del termine stabilito per il deposito dell’istanza presso la Segreteria del TNAS e svolgere ogni valutazione circa gli adempimenti che l’art. 11 del Codice TNAS impone al ricorrente e sulle conseguenze della mancato rispetto del termine, indagando sulla sua perentorietà (sulla quale potrebbe incidere anche la disposizione recata dall’art. 14 del Codice TNAS). Ritiene infatti il Collegio che comunque l’istanza arbitrale (anche laddove fosse ritenuta ammissibile) non meriti accoglimento: la Decisione della Corte Federale è stata resa sulla base di prove utilizzabili nel procedimento disciplinare svolto di fronte ai competenti organi FIP; i diritti della difesa del sig. Ruaro sono stati rispettati; le prove valutate dalla Corte Federale mostrano la responsabilità del sig. Ruaro per l’illecito ascrittogli; la misura della sanzione appare congrua. 45. Il Ricorrente contesta, invero, in questo arbitrato le decisioni con le quali gli organi disciplinari della FIP (la Commissione Giudicante e la Corte Federale) gli hanno inflitto una sanzione per violazione dell’obbligo di denuncia di atti di frode, ossia dell’illecito previsto dall’art. 45 RG. In buona sostanza, il Ricorrente sostiene che la sanzione è stata inflitta utilizzando, in violazione di regole processual-penalistiche ovvero del diritto della difesa, prove che non consentirebbero di ritenere sussistente l’illecito ascrittogli. In ogni caso, poi, la sanzione inflitta sarebbe eccessiva. 46. Nessuna di tali censure può essere accolta. 47. Un primo profilo di censura è relativo alla utilizzabilità nel procedimento disciplinare sportivo, e quale fondamento della sanzione irrogata, di intercettazioni di conversazioni telefoniche raccolte in procedimento penale e acquisite nel procedimento disciplinare, senza che risulti la regolarità delle stesse, non essendo disponibili i relativi decreti autorizzativi. 48. Il Collegio Arbitrale non condivide la dedotta censura. A siffatto proposito, il Collegio sottolinea come non spetti ad esso, ancorché ai limitati fini del giudizio sulla responsabilità disciplinare del sig. Ruaro, ogni valutazione circa la legittimità o meno delle contestate intercettazioni ai fini e nell’ambito del procedimento penale in cui si sono realizzate: tale valutazione, finalizzata al giudizio sulla utilizzabilità delle intercettazioni nei confronti del sig. Ruaro per far valere una eventuale responsabilità penale di questi, spetta unicamente al giudice penale. L’ordinamento sportivo, al cui ambito si riferiscono le funzioni degli organi disciplinari della FIP, nonché il potere di giudizio e gli effetti della decisione del presente Collegio Arbitrale, è infatti improntato a finalità diverse rispetto al sistema del processo penale e basato su principi peculiari: ferma restando la necessità di garantire a ognuno un equo processo, il giudizio disciplinare sportivo si atteggia a principi di libertà di forme che non risentono di restrizioni “tecniche” deducibili dal codice di procedura penale; come ritenuto anche in precedenti pronunce rese nel sistema della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (lodi del 27 ottobre 2006, nei casi Juventus, Fiorentina, Milan e Lazio), i limiti all’utilizzabilità delle intercettazione posti da principi applicabili nell’ambito del processo penale non sono estensibili ad altri procedimenti, e in particolare a quelli disciplinari sportivi. Preso atto delle intercettazioni telefoniche realizzate da organi dello Stato nell’ambito di un procedimento penale, l’organo disciplinare sportivo ben può utilizzarne le risultanze, sulla base di principi (anche procedurali) propri dell’ordinamento sportivo, ai fini delle valutazioni ad esso spettanti. Ciò poteva (e può) avvenire anche nei confronti del sig. Ruaro, nel rispetto (come accaduto nel caso concreto) delle garanzie proprie anche dell’ordinamento sportivo: dell’equo processo, del principio del contraddittorio e dei diritti della difesa. 49. Il Collegio ritiene dunque che le intercettazioni delle conversazioni telefoniche relative all’illecito imputato al sig. Ruaro ben potevano essere utilizzate dagli organi disciplinari della FIP, e possono essere prese in considerazione nell’ambito del presente arbitrato. 50. Una seconda censura, attinente alla dimensione processuale, riguarda il mancato rispetto dei diritti della difesa del sig. Ruaro. Oltre al profilo, già esaminato, della inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, il Ricorrente deduce infatti che i suoi diritti sarebbero stati violati perché nel deferimento disposto dalla Procura Federale della FIP sarebbe stati contestati illeciti in relazione a partite non menzionate nell’avviso di audizione: solo in occasione dell’udienza di fronte alla Commissione Giudicante il sig. Ruaro avrebbe avuto la possibilità di difendersi in relazione ad esse. Un’ulteriore violazione dei diritti della difesa, poi, si sarebbe realizzata laddove si sono poste a fondamento dell’imputazione dichiarazioni rese dal sig. Ruaro quale persona informata sui fatti, in assenza di tutela difensiva. 51. Il Collegio non condivide nemmeno queste censure. In primo luogo, il Collegio rileva come in effetti il Ricorrente abbia potuto svolgere – quanto meno nel presente arbitrato – tutte le proprie difese, processuali e di merito, in relazione all’illecito addebitatogli. Il potere di cognizione piena della controversia ad esso spettante consente a questo Collegio di considerare direttamente il merito della controversia, al di là di eventuali irregolarità procedurali che si fossero realizzate nella fase endo-federale del giudizio disciplinare. 52. Tali irregolarità, ad ogni buon conto, non si sono realizzate. Il sig. Ruaro ben ha potuto, nel corso del giudizio di fronte alla Commissione Giudicante, ed in sede di impugnazione di fronte alla Corte Federale della Decisione della Commissione Giudicante, argomentare in ordine alle partite non menzionate nell’avviso di audizione (ma indicate nel deferimento). Inoltre, come correttamente rileva la Resistente, le dichiarazioni rese dal sig. Ruaro allorché era stato sentito (il 12 maggio 2009) quale persona informata dei fatti sono state da questi confermati nella successiva audizione (del 15 giugno 2009), nel momento in cui è stato ascoltato quale incolpato con la presenza del proprio difensore. 53. Il Ricorrente deduce poi che le prove valutate dagli organi disciplinari della FIP siano insufficienti a fondare un giudizio di responsabilità del sig. Ruaro, quanto meno nei termini svolti dalla Corte Federale. 54. In relazione a questo mezzo, il Collegio rileva come il giudizio della Corte Federale si sia fondato sia sulle risultanze di intercettazioni telefoniche che sulle dichiarazioni rese dallo stesso sig. Ruaro, in relazione per lo più ad una serie di gare in relazione alle quali il Ricorrente ha svolto le funzioni di commissario, incaricato di valutare il comportamento degli arbitri. In particolare: i. sulla trascrizione della telefonata n. 423, effettuata dal sig. Ruaro al sig. Alessandro Campera il 19 maggio 2008 alle ore 18:39:54 (la “Conversazione n. 423”), e della telefonata n. 714, effettuata dal sig. Alessandro Campera al sig. Ruaro il 26 maggio 2008 alle ore 19:32:36 (la “Conversazione n. 714”), le quali si riferiscono alla partita del 22 maggio 2008 tra Bassano e Trieste, arbitrata dai sig. Chersicla e Pilo (Conversazione n. 423) ed alle partite del 29 maggio 2008 tra Jesolo e Ancona arbitrata dai sig. Lanzone e Portaluri, e del 31 maggio 2008 tra Jesolo San Donà e Ancona, arbitrata dai sig. Cilento e Nikolopoulos (Conversazione n. 714); nonché ii. sulle dichiarazioni rese al Procuratore Federale della FIP dal sig. Ruaro il 15 giugno 2009, ascoltato quale incolpato alla presenza del proprio difensore, le quali si riferiscono anche alla gara del 21 febbraio 2009, diretta dai sig. Giocatone e La Monica, ad una telefonata dell’8 febbraio 2008, nonché alle partite del 28 novembre 2008, del 21 dicembre 2008 e del 14 febbraio 2009. 55. Ebbene, il tenore delle conversazioni telefoniche intercettate e delle dichiarazioni rese dal sig. Ruaro non lascia spazio a incertezze circa la consapevolezza del sig. Ruaro circa la esistenza di un sistema complessivo di predeterminazione della valutazione dei comportamenti arbitrali da parte dei vertici CIA. Infatti, i. nella Conversazione n. 423, il sig. Ruaro riceve l’indicazione di essere «prudente» nella valutazione degli arbitri, ossia di attribuire un «voto né carne né pesce»; ii. nella Conversazione n. 714, allo stesso modo, riceve indicazioni circa il voto da assegnare all’arbitro Portaluri per la gara del 29 maggio 2008; iii. nelle dichiarazioni rese il 15 giugno 2009 il sig. Ruaro conferma di aver ricevuto «disposizioni» dal sig. Campera, anche se, malgrado queste, aveva sempre espresso le sue «personali valutazioni e, proprio per tali ragioni, venivo messo “a riposo”». In particolare, il sig. Ruaro ha dichiarato, tra l’altro, di aver «disatteso l’indicazione per Giacalone» in relazione alla partita del 21 febbraio 2009, di non aver riportato ad altro commissario (il sig. Fontani) le indicazioni per lui dategli dal sig. Campera, di aver attribuito agli arbitri delle partite del 21 dicembre 2008 e del 14 febbraio 2009 le votazioni da questi meritate sul campo, di non aver seguito le “istruzioni” del Campera di dare voti bassi agli arbitri della partita del 28 novembre 2008, tanto da venir messo a riposo dopo quella gara. 56. In tale quadro, emerge senza incertezze che il comportamento illustrato dall’odierno Ricorrente realizzi l’illecito di cui all’art. 45 RG: il sistema di predeterminazione delle valutazioni dei comportamenti arbitrali da parte dei vertici CIA realizza senz’altro un fatto rientrante nell’ipotesi di frode sportiva (cfr. i lodi TNAS del 23 dicembre 2009, Rosi c. FIP e Monteleone c. FIP); di tale sistema il sig. Ruaro era a conoscenza; dell’esistenza di quel sistema il sig. Ruaro non ha informato, come invece era suo obbligo, la Procura Federale. 57. Confermata la responsabilità del sig. Ruaro, al Collegio Arbitrale appare altresì congrua la sanzione inflitta, quale determinata dagli organi disciplinari della FIP, tenuto conto della misura prevista dall’art. 39 RG, richiamato dall’art. 45 comma 3 RG (l’inibizione per un periodo da tre mesi a tre anni), nonché degli elementi invocati dal sig. Ruaro (§ che precede). A tal riguardo, decisiva appare la gravità sia dei fatti attribuiti al sig. Ruaro, posti a fondamento della sanzione irrogata, sia dell’illecito sistema che il sig. Ruaro ha omesso di denunciare. 58. Né appare decisiva, per fare ritenere eccessiva la sanzione inflitta al Ricorrente, la lamentata disparità di trattamento rispetto ad altro commissario speciale (il sig. Silvestri), e neppure la conseguenza prodotta dall’art. 99 del Regolamento CIA. Ed invero il Collegio rileva come in altro lodo TNAS (del 2 febbraio 2010, Perlasca c. FIP) si sia ritenuta congrua la sanzione dell’inibizione di 18 mesi inflitta ad un commissario in caso in cui si era rilevato un “ruolo sostanzialmente marginale” svolto dal commissario in questione, la “esiguità degli episodi contestati”, la “circostanza che le indicazioni fornite dal sig. Campera non hanno ottenuto il riscontro nei termini voluti da quest’ultimo” e il “comportamento processuale complessivamente tenuto dal ricorrente”, ossia sulla base delle stesse circostanze in forza delle quali si è stabilita per il sig. Ruaro un’inibizione di 12 mesi. Inoltre, il Collegio ritiene che la conseguenza derivante dall’art. 99 del Regolamento CIA non renda sproporzionata la sanzione imposta al Ricorrente: tale conseguenza (decadenza dalla qualifica) anzi appare congrua rispetto all’illecito di cui il sig. Ruaro si è reso responsabile. 59. In conclusione, dunque, le domande proposte dal Ricorrente vanno respinte. La Decisione della Corte Federale, impugnata in questo arbitrato, va confermata. B. Sulle spese 60. Le spese di lite e quelle arbitrali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: 1. respinge l’istanza di arbitrato del sig. Andrea Ruaro e conferma l’impugnata decisione della Corte Federale della Federazione Italiana Pallacanestro, meglio indicata in motivazione; 2. condanna il sig. Andrea Ruaro al pagamento delle spese di lite in favore della Federazione Italiana Pallacanestro, nella misura complessiva di € 1.000 (mille/00), oltre IVA e CPA come per legge; 3. condanna il sig. Andrea Ruaro, fermo il vincolo di solidarietà, al pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati in € 2.000 (duemila/00) e al rimborso delle spese documentate sostenute dal Collegio Arbitrale), oltre IVA e CPA come per legge; 4. condanna, altresì, il sig. Andrea Ruaro al pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; 5. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deciso all’unanimità nella conferenza personale degli arbitri in Roma, in data 20 aprile 2010, e sottoscritto in numero di tre originali nel luogo e nella data di seguito indicata. F.to Luigi Fumagalli F.to Mario Formaio F.to Massimo Zaccheo
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