CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 27 maggio 2010 promosso da: Sig. Pedro Luiz Vicencote contro A.C. Siena SpA IL COLLEGIO ARBITRALE AVV. SERGIO SANTORO – PRESIDENTE CONS. SILVESTRO M. RUSSO – ARBITRO PROF. AVV. MASSIMO COCCIA – ARBITRO nominato ai sensi del C

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 27 maggio 2010 promosso da: Sig. Pedro Luiz Vicencote contro A.C. Siena SpA IL COLLEGIO ARBITRALE AVV. SERGIO SANTORO – PRESIDENTE CONS. SILVESTRO M. RUSSO - ARBITRO PROF. AVV. MASSIMO COCCIA - ARBITRO nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina per gli Arbitri (“Codice”), nel procedimento prot. n. 0285 del 2.2.2010, promosso: dal Sig. Pedro Luiz Vicencote,nato a San Paulo (Brasile) il 22 ottobre 1957 e residente in Av. Das Americas 3500, Barra De Tijuca, Rio de Janeiro (Brasile), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vittorio Rigo e Massimo Diana ed elettivamente domiciliato presso lo Studio ELSA, sito in 36100 Vicenza, Viale Verdi n. 4 tet. 0444 525095; fax 0444 524311; e-mail: v.rigo@elsalex.it) parte istante contro A.C. Siena SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, Presidente del CdA, Dott. Massimo Mezzaroma, con sede in Via della Sapienza, 29 53100 Siena Fax 0577281083 rappresentata e difesa, dall'Avv. Mattia. Grassani del Foro di Bologna, elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Bologna (Bo), alla via De Marchi n.4/2, tel.-fax 051/271927, e-mail avv.grassani@virgilio.it parte intimata FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO Con l'istanza di arbitrato in esame, pervenuta il 3 febbraio 2010 presso la sede della società sportiva intimata, il nominato in epigrafe esponeva che, in data 25 giugno 2009, l'AC Siena, in persona dell'allora direttore generale e rappresentante legale dotto Roberto Zanzi, conferiva mandato al Signor Pedro Luiz Vicencote affinché procurasse il trasferimento "del calciatore Reginaldo Ferreira Da Silva dall'A C Parma all'AC Siena". In merito al compenso a favore dell' Agente, al punto 2 del Mandato le parti pattuivano che "per l'attività svolta, l'Agente ha diritto ad una somma forfettaria di Euro 200.000,00". Tale corrispettivo doveva essere pagato in quattro rate di importo pari ad Euro 50.000,00 ciascuna, la prima con scadenza il 30 novembre 2009 e le successive con scadenza il 30 novembre 2010, 30 novembre 2011 e 30 novembre 2012. Il Signor Vicencote portava a termine l'incarico ricevuto e l'AC Siena S.pA. stipulava un contratto di trasferimento con l'AC Parma per effetto del quale a far data dal 1 luglio 2009 il calciatore Reginaldo Ferreira Da Silva veniva tesserato per l'AC Siena. Dopo aver più volte direttamente sollecitato senza successo il pagamento del proprio compenso, in data 8 gennaio 2010 l'Agente inviava tramite il difensore una formale diffida di pagamento all' AC Siena a mezzo fax e raccomandata a.r. Tale diffida rimaneva senza riscontro alcuno. In data 18 gennaio 2010, 1'Agente inviava all'intimata una seconda e ultima diffida rimasta senza risposta, rivolgendosi quindi con l'istanza in esame a questo Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, affinché "respinta ogni contraria istanza, voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI accertare che la società AC Siena S.p.A. è debitrice nei confronti del Signor Pedro Luiz Vicencote della somma capitale di Euro 50.000,00 a far data dal 30 novembre 2009, come espressamente pattuito nel Mandato sottoscritto il 25 giugno 2009. Per l'effetto, condannare la società AC Siena S.p.A. al pagamento a favore del Signor Pedro Luiz Vicencote di Euro 50.000,00 oltre agli interessi di mora ex art. 5 D.Lgs n. 231/2002 dalla data di maturazione del credito sino al saldo effettivo. La suddetta somma dovrà essere maggiorata di IVA ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di assistenza legale, nonché di tutte le spese del presente procedimento arbitrale, ivi compresi i diritti amministrativi di Euro 1.500,00 già anticipati e gli onorari degli arbitri". Nel giudizio si è costituita la società intimata, sostenendo in via pregiudiziale l'incompetenza dell'organo giudiziario sportivo adito, nonché l'infondatezza nel merito della pretesa. Le parti hanno depositato memorie. Il ricorrente ha altresì eccepito la tardività della costituzione della resistente. Con ordinanza del 19 aprile 2010, questo Collegio ha fissato l’udienza di discussione per il 27 maggio p.v., alle ore 15, presso la Sala Udienze del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport in Roma. Dopo l'esperimento del tentativo di conciliazione, rimasto infruttuoso, la causa è passata in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Non è fondata l'eccezione preliminare, dedotta dall'intimata società sportiva, secondo cui sussisterebbe l'incompetenza del Tribunale Nazionale Arbitrale per lo Sport del CONI in quanto il Signor Vicencote è un Agente di Calciatori autorizzato dalla Federazione Brasiliana ("CBF"), tale risultando dall'elenco degli agenti di calciatori che hanno ricevuto una licenza dalla federazione competente pubblicato sul sito web della FIFA, da cui conseguirebbe il"carattere internazionale al negozio giuridico sotteso alla domanda di parte istante" che dovrebbe quindi "essere regolamentato ed interpretato sulla base del Regolamento FIFA per l'attività di agente di calciatori", con connessa competenza degli organi giudicanti della stessa FIFA. Osserva al riguardo il Collegio che il contratto di mandato tra la società sportiva ed il Signor Vicencote, oggetto della domanda di arbitrato (in seguito il “Contratto”), prevede esplicitamente all'art. 5 una clausola compromissoria secondo cui "ogni controversia comunque nascente dal presente contratto, relativa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione dello stesso, verrà decisa con arbitrato rituale amministrato dalla Camera Arbitrale costituita presso la F.I.G.C. ai sensi del regolamento per le procedure arbitrali, allegato B del Regolamento. Le parti s'impegnano irrevocabilmente ad accettare il lodo arbitrale ed a darvi esecuzione". Tale clausola compromissoria avrebbe dunque comportato, prima della riforma che ha istituito il presente organo di giustizia sportiva, che la cognizione della controversia avrebbe dovuto essere devoluta al giudizio della Camera Arbitrale costituita presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio (“FIGC”). Ebbene, a quest'ultimo organo, come noto, sono succeduti, con atti normativi adottati dalla FIGC e dal CONI, prima la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport ed in seguito il T.N.A.S. del CONI. Ad avviso del Collegio, con l’utilizzazione a fini contrattuali del modulo FIGC, con i numerosi riferimenti ivi contenuti alle regole della stessa FIGC e in particolare con la esplicita dichiarazione contenuta nel Contratto che la “Società A.C. Siena S.p.a. […] e l’Agente Pedro Luis Vicencote […] stipulano il presente contratto ai sensi del vigente Regolamento della F.I.G.C. per l’esercizio dell’attività di Agente di Calciatori”, le parti hanno effettuato un rinvio recettizio al Regolamento Agenti della FIGC e, più in generale, a tutte le norme vigenti del sistema giuridico federale in subiecta materia, le quali sono divenute parte integrante dell’assetto negoziale quale voluto dalle parti. Le parti hanno pertanto accettato e incorporato nel Contratto le norme del sistema giuridico federale che hanno attribuito al T.N.A.S. – in data antecedente al Contratto – la competenza in tema di controversie relative agli agenti. Come ha precisato lo stesso Giudice Unico della FIFA, il foro della FIFA è derogabile per volontà delle parti; la scelta contrattuale di attribuire la competenza a un foro arbitrale nazionale preclude quindi alle parti, anche nel caso di controversie internazionali, la possibilità di sottoporre la controversia alla FIFA (decisione del Single Judge della FIFA del 26 settembre 2006). Il Collegio non può dunque non ritenersi competente a conoscere e decidere la presente controversia arbitrale, a seguito della successione tra organi nella competenza giurisdizionale sportiva di cui trattasi. Altrettanto infondata è l'eccezione di tardività della costituzione della resistente, considerato che nel giudizio arbitrale tale evenienza non determina alcuna preclusione, trattandosi nella specie di un termine ordinatorio, con l’unica condizione che sia rispettato il contraddittorio tra le parti (il che è certamente avvenuto nella presente procedura, avendo avuto la parte istante ampio termine per replicare e controdedurre). 2. La domanda è peraltro infondata nel merito. La resistente società, nella memoria difensiva di costituzione depositata il 23 febbraio 2010, ha sollevato l’eccezione dell’esistenza di un conflitto di interessi in capo alla parte istante, esponendo tra l'altro, quanto segue: “Le parti hanno sottoscritto il mandato rosso in data 25 giugno 2009. Il giorno successivo, l'atleta Reginaldo Ferreira Da Silva ha sottoscritto il contratto di prestazione sportiva con la società resistente, apparendo, pertanto, realizzata l'obbligazione contenuta nel mandato conferito all'agente. Sempre nella medesima giornata, il 26 giugno 2009, l'A.C. Siena S.p.a. ha sottoscritto con tale Apex Sport's Corporation, società di diritto spagnolo avente sede a Barcellona, dichiaratasi titolare dei diritti d'immagine del calciatore Reginaldo Ferreira Da Silva, contratto di cessione temporanea degli stessi in favore del club senese, per un importo di 1.080.000,00, condizionato alla permanenza del predetto atleta tra le fila della predetta compagine. A fronte del mancato pagamento della prima rata prevista dall'atto di. cui sopra, scadente il 30 ottobre 2009, la Apex's Sport Corporation, in persona del legale rappresentante, Sig. Pedro Luiz Vicencote, ha promosso ricorso per decreto ingiuntivo avanti al Tribunale di Padova, finalizzato all'emissione di provvedimento d'ingiunzione nei confronti dell'A.C. Siena S.p.a....attualmente pendente”. Al riguardo, l'istante oppone le seguenti circostanze di fatto che porterebbero, a suo avviso, ad escludere il denunciato conflitto di interessi: “L'AC Siena contattava il Signor Vicencote (e non viceversa) proprio perché sapeva che il Signor Vicencote, oltre ad essere un abile professionista, godeva di ottimi rapporti con il Parma FC e con l'atleta Reginaldo Ferreira da Silva; l'AC Siena spiegava al Signor Vicencote di essere interessata al trasferimento dell'atleta Reginaldo allora tesserato per Parma FC in forza di contratto di prestazione sportiva pluriennale; il Signor Vicencote informava l'AC Siena dell'esistenza di un contratto di cessione temporanea di diritti di immagine stipulato tra Apex Sport's e l'atleta Reginaldo; il Signor Vicencote illustrava altresì all'AC Siena la natura ed i termini del proprio rapporto con l'atleta Reginaldo in qualità di rappresentante legale della società Apex Sport's Corporation; l'AC Siena confermava il proprio interesse per l'opera del Signor Vicencote tanto che in data 25 giugno 2009 le parti convenivano di formalizzare un incarico affinché il Signor Vicencote prestasse opera di assistenza nella trattativa con Parma FC per la cessione dell'atleta Reginaldo; il Signor Vicencote portava a termine con successo l'incarico ricevuto tanto che il Parma FC si rendeva disponibile a sottoscrivere un modulo di variazione di tesseramento con annesso accordo economico per effetto del quale a far data dal 1 luglio 2009 l'atleta Reginaldo veniva tesserato per l'AC Siena; solo successivamente, ovvero dopo essersi assicurata il consenso del Parma FC, l'AC Siena stipulava un accordo con l'atleta Reginaldo per compensare le sue prestazioni sportive e un separato accordo con Apex Sport's per assicurarsi i diritti di immagine dell'atleta; tale ultimo accordo veniva stipulato dal Presidente della Società, il Signor Marcelo Ramos e il rappresentante dell'AC Siena, il Signor Roberto Zanzi, senza che il Signor Vicencote avesse alcun ruolo, né formale né sostanziale”. Secondo l'istante, dalle ultime circostanze sopra riferite conseguirebbe che egli avrebbe prestato l'opera di assistenza a favore dell'AC Siena, al fine di favorire il tesseramento dell'atleta Reginaldo, rappresentando esclusivamente gli interessi di tale Società sportiva al fine di ottenere l'acquisizione del calciatore in questione nei termini indicati dall'AC Siena o, comunque, nei termini più favorevoli a quest'ultima società. Non vi sarebbe conseguentemente alcun conflitto di interessi al momento del conferimento e dell'esecuzione dell'incarico, e tanto meno alcuna “malafede dell'Agente", dal momento che la società AC Siena sarebbe stata a conoscenza, sia dell'esistenza di un accordo tra l'atleta Reginaldo e Apex Sport's Corporation S.L., società che deteneva i diritti di immagine del giocatore sin dal 26 marzo 2007, sia del rapporto tra il Signor Vicencote e Apex Sport's Corporation. Giova premettere che, come si è visto, le parti nel Contratto di cui si discute hanno fatto riferimento esplicito alle norme dettate dalla FIGC e in particolare alle norme del vigente Regolamento Agenti, alle quali dunque deve ora ricorrersi per risolvere il caso. Il Collegio, al riguardo, osserva che nella normativa sportiva applicabile alla fattispecie, gli elementi di carattere soggettivo invocati dall'istante, per escludere il conflitto di interessi, non sembrano viceversa avere rilevanza. Secondo l'art. 12, settimo comma, del Regolamento Agenti della FIGC in vigore, infatti: “7. Ferme restando le disposizioni in materia di divieti ed incompatibilità, l’Agente in ogni caso informa il calciatore o la società di eventuali situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, nella conclusione di un contratto di prestazione sportiva, allegando al contratto un’apposita dichiarazione. Nel caso in cui l’informazione non sia stata resa tempestivamente, e comunque prima della conclusione del contratto, il calciatore o la società possono risolvere il rapporto con l’Agente senza che sia dovuto alcun indennizzo ed ottenere la restituzione di quanto eventualmente già corrisposto all’Agente”. Secondo il successivo art. 15, inoltre: “1. È vietato agli Agenti rappresentare gli interessi di più di una parte nella stipula di un contratto tra una società e un calciatore e/o tra due società. 2. È vietato agli Agenti ricevere incarichi o somme a qualunque titolo da, o stipulare accordi con, una società per la quale sono tesserati calciatori da essi rappresentati, ovvero ricevere incarichi o somme a qualunque titolo da, o stipulare accordi con, calciatori tesserati per una società con la quale l’Agente abbia un accordo vigente. […] 4. È vietato agli Agenti che abbiano curato gli interessi di una società per il tesseramento di un calciatore, ricevere incarichi o somme a qualunque titolo dallo stesso calciatore, o stipulare accordi con quest’ultimo, per un periodo di 12 mesi dalla data del predetto tesseramento. […] 8. Salva l’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal presente regolamento, sono nulli i contratti stipulati dall’Agente con calciatori o società, nonché quelli stipulati tra calciatori e società, in violazione del divieto di cui ai precedenti commi 1 e 7. […] 11. È comunque vietata agli Agenti qualsiasi attività che comporti un conflitto di interessi, anche potenziale, o che sia volta ad eludere i divieti o le incompatibilità previsti dal presente regolamento”. Ciò di cui il citato comma 7 dell’art. 12 del Regolamento Agenti fa dunque carico all'agente di calciatori è soltanto un'esplicita ed obbligatoria dichiarazione scritta circa ogni potenziale situazione di conflitto di interessi – situazione chiaramente sussistente alla luce delle citate previsioni dell’art. 15 del Regolamento Agenti –, mediante un apposito allegato al contratto. Resta pertanto irrilevante che l'altra parte potesse essere comunque (anche aliunde) a conoscenza dell'effettiva situazione, in ordine al conflitto di interessi, dovendo invece il contratto essere, anche in quel caso, accompagnato da un allegato, proveniente dall'agente, in ordine al potenziale conflitto di interessi. Ed è appena il caso di rilevare che gli estremi di un potenziale conflitto di interessi sono riconosciuti dallo stesso istante, là dove fa riferimento alle circostanze come esposte nelle proprie difese sopra testualmente riportate. Tale formalità è sicuramente mancata nella fattispecie, dovendosi quindi concludere per la sussistenza dell'eccepito inadempimento, da parte dell'istante, con conseguente infondatezza della domanda proposta in questa sede. Quanto sopra conduce altresì ad escludere ogni esigenza di istruttoria testimoniale, come richiesta dalle parti in ordine alle circostanze di causa, in quanto la mancata formale dichiarazione scritta, in ordine al potenziale conflitto di interessi, è documentalmente provata, e conduce ex se all'infondatezza della domanda proposta dall'agente. In conclusione, la domanda proposta da quest'ultimo dev'essere rigettata. Le spese del procedimento e per assistenza difensiva possono tuttavia essere interamente compensate, in conseguenza della novità delle questioni affrontate e dell'incertezza delle fattispecie dedotte. Riguardo agli onorari il Collegio arbitrale, considerata la complessità della controversia, nonché le questioni di diritto e di fatto delibate ed i documenti esaminati, attribuisce ad entrambe le parti in egual misura, con vincolo di solidarietà, l'obbligazione al pagamento dei diritti ed onorari degli arbitri, che saranno liquidati in separata ordinanza. Fa carico, altresì, alle parti indicate in epigrafe, con vincolo di solidarietà, del pagamento dei diritti amministrativi per Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, che dichiara incamerati dallo stesso Tribunale. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale, all'unanimità, riunito in conferenza personale e definitivamente decidendo sull'istanza indicata in epigrafe, per l'effetto: I. rigetta la domanda dell'istante Signor Pedro Luiz Vicencote; II.dichiara interamente compensati le spese e gli onorari di difesa; III. condanna entrambe le parti indicate in epigrafe, con vincolo di solidarietà, al pagamento in egual misura dei diritti degli arbitri, liquidati come da separata ordinanza; IV. condanna le parti intimate, indicate in epigrafe, con vincolo di solidarietà, al pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e, per l’effetto, dichiara incamerati dallo stesso Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi già versati dalle parti. Così deliberato, in data 27 maggio 2010 e sottoscritto in numero di tre originali. Roma, 27 maggio 2010 F.to SERGIO SANTORO – PRESIDENTE F.to SILVESTRO M. RUSSO – ARBITRO F.to MASSIMO COCCIA – ARBITRO
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