F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 150/CGF del 09 Febbraio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 270/CGF del 27 Maggio 2010 4) RICORSO DELL’ALMA JUVENTUS FANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NOCERINA/ALMA JUVENTUS FANO DEL 1

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 150/CGF del 09 Febbraio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 270/CGF del 27 Maggio 2010 4) RICORSO DELL’ALMA JUVENTUS FANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NOCERINA/ALMA JUVENTUS FANO DEL 13.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 81/DIV del 12.1.2010) La società Alma Juventus Fano segnalava – preannunciando reclamo – la posizione irregolare del calciatore Lettieri Manuel impiegato nel corso della gara del 13.12.2009 tra la Nocerina e la Alma Juventus Fano, finita sul risultato di 1 - 1 – Campionato Nazionale Lega Pro II Divisione. Con il reclamo datato 15.12.2009 la società Alma Juventus Fano chiedeva ai sensi dell’art. 34, ultima parte, N.O.I.F. la punizione sportiva della perdita della gara a carico della Nocerina in quanto il sopracitato calciatore Lettieri Manuel, nato il 17.3.1993, avrebbe potuto partecipare alla gara solo ove fosse stato provvisto di autorizzazione del competente Comitato Regionale e ciò sulla base di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, N.O.I.F. in combinato disposto all’art. 34, comma 3, N.O.I.F. medesime. Con nota del 16.12.2009 la società Nocerina controdeduceva al reclamo. Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (cfr. Com. Uff. del 12.1.2010 n. 81) rigettava il reclamo, osservando che la corretta interpretazione dell’art. 34, e la ratio della norma, era nel senso di ritenere che fino al compimento del 16° anno di età l’impiego dei calciatori giovani era subordinata all’autorizzazione del competente Comitato Regionale a sua volta subordinata all’esibizione di articolata documentazione medica attestante l’idoneità fisica del calciatore. Al compimento del 16° anno di età si doveva ritenere presunto il conseguimento della maturità psico-fisica necessaria alla partecipazione all’attività agonistica a livello professionistico. Ciò, argomentava il Giudice Sportivo, anche in considerazione del fatto che al compimento del 16° anno di età l’art. 33, n. 3, delle citate N.O.I.F. prevede la possibilità di stipulare il contratto professionistico con ciò dovendosi quindi ritenere comunque ottenuta la piena maturità psico-fisica. Avverso detta decisione ha proposto impugnazione, con motivi in data 18.1.2010, la società Alma Juventus Fano portando a sostegno della propria tesi una serie di puntuali argomentazioni sviluppate in due diversi motivi in base ai quali i giovani calciatori debbono essere muniti comunque di tutti gli idonei accertamenti relativi alla loro salute psico-fisica a prescindere dal fatto che abbiano compiuto il 16° anno di età nel corso della stagione sportiva a riferimento ed indipendentemente dal fatto che con il compimento del 16° anno di età possano stipulare un contratto professionistico, non superando affatto la detta possibilità, la necessità di una puntuale verificazione della concreta maturità psico-fisica del soggetto. A supporto della propria tesi invocava poi il precedente costituito dalla decisione della Commissione Disciplinare Nazionale di cui al Com. Uff. n. 40 del 19.03.2008. Incardinata la questione presso la III Sezione, veniva disposta la rimessione alle Sezioni Unite di questa Corte. Tutto ciò premesso, rileva questa Corte come il ricorso sia infondato. Se da un lato infatti non può sottacersi come le ragioni invocate dal reclamante trovano fondamento in una interpretazione letterale della normativa che appare creare un contrasto ed una incertezza in ordine alla necessità che impone anche al giocatore che ha compiuto il 16° anno di età nel corso della stagione sportiva di essere provvisto della necessaria autorizzazione del Comitato Regionale, dall’altro si deve rilevare che una interpretazione sistematica e costante della norma ha sempre guardato unicamente al compimento del 16° anno di età e con l’unico riferimento alla data della disputa della gara. In questo senso tutta la giurisprudenza (cfr. es. Com. Uff. n. 49 del 10.05.2004, Com. Uff. n. 34 del 4.5.2000, Com. Uff. n. 29 del 30.3.2000) della C.A.F. ha sempre reputato che unicamente i calciatori di età anagrafica di anni 15 avessero bisogno dell’autorizzazione prevista dall’art. 34, punto 3, N.O.I.F. essendosi così creata una prassi oramai consolidata anche a mezzo di una univoca giurisprudenza, che rende sotto questo aspetto immune da qualsivoglia responsabilità la società che impiega un giocatore che abbia compiuto alla data di partecipazione alla gara stessa il 16° anno di età pur non essendo in possesso del nulla osta del Comitato Regionale. Per questi motivi la C.G.F., rigetta il ricorso come sopra proposto dall’Alma Juventus Fano di Fano (Pesaro e Urbino). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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